Quota 100, Quando viene pagato il TFS per i dipendenti pubblici

Franco Rossini Giovedì, 05 Dicembre 2019
Il decreto sulla quota 100 prevede uno slittamento dei termini di pagamento di TFS e TFR che può raggiungere anche i cinque anni dalla data di cessazione dal servizio. 

I lavoratori del pubblico impiego che hanno o che faranno domanda di pensione con quota 100 dovranno mettere in conto uno slittamento dei termini di pagamento delle indennità di buonuscita. L'articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede infatti che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che conseguono la pensione con 62 anni e 38 di contributi dal 1° agosto 2019 decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24 del dl n. 201/2011 (cd. riforma Fornero).

I termini di pagamento

In attesa delle relative istruzioni Inps la disposizione da ultimo richiamata prevede, di fatto, che il pagamento venga scadenzato al raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 12 mesi + 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (cioè 67 anni) oppure: 24 mesi + 3 mesi dal raggiungimento (teorico perché il rapporto di lavoro si interrompe) di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne).

La rateazione

Come accennato resta fermo il meccanismo di rateazione del pagamento di TFS e TFR previsto dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge 147/2013. Nello specifico anche chi accede alla quota 100 vedrà corrispondersi il TFS/TFR: a) in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo pagato dopo 12 mesi dalla prima tranche, sarà pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo, dopo 12 mesi dal secondo pagamento, sarà pari all'ammontare residuo.

I benefici

Il DL 4/2019 prova a mettere una pezza a questo meccanismo particolarmente penalizzante tramite un prestito sino a 45mila euro erogato dal settore bancario e con una detassazione commisurata all'entità della dilatazione temporale nel pagamento della buonuscita.

Il prestito sul TFS/TFR, tuttavia, per come è stata scritta la norma non potrà essere attivato da tutti i dipendenti del pubblico ma solo da quei lavoratori che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè prevalentemente a 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè - a seguito di un correttivo introdotto durante l'esame in Parlamento del Dl 4/2019 - siano andati in pensione con i predetti requisiti prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019. Resterebbero, dunque, esclusi dall'anticipo tutta la schiera di lavoratori che a vario titolo mantengono requisiti pensionistici diversi da quelli individuati dal DL 201/2011 (ad esempio le lavoratrici optanti, il comparto difesa e sicurezza, i soggetti che hanno fatto salvi i requisiti ante-fornero in virtu' delle salvaguardie pensionistiche). Si tratta di una limitazione di cui occorre tener conto.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati