Ok alla dispensa da quota 67 per gli addetti alle mansioni gravose

Franco Rossini Lunedì, 25 Giugno 2018
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che regola le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere la dispensa dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat.
Domanda telematica all'Inps per i lavoratori che dal prossimo anno mirano alla dispensa dall'adeguamento alla speranza di vita. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'altro giorno in Gazzetta Ufficiale il decreto 18 Aprile 2018 con cui reca attuazione all'articolo 1, co. 147 e ss. della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018). Per conseguire il beneficio della sospensione del prossimo adeguamento i lavoratori interessati dovranno produrre un'apposita domanda all'Istituto di previdenza corredata con la documentazione del datore di lavoro ed attendere la certificazione da parte dell'Istituto di previdenza.

Le categorie esentate

Come noto la legge di bilancio per il 2018 ha disposto l'esenzione dal prossimo adeguamento alla speranza di vita   nei confronti delle 15 attività gravose che rientrano nel perimetro dell'ape sociale a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni.  La sospensione dell'adeguamento riguarderà i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e della pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) che, quindi, non verranno incrementati di cinque mesi dal 1° gennaio 2019 a differenza della generalità degli altri assicurati. Il beneficio si trascinerà poi nel tempo.

Hanno ottenuto l'esonero dal prossimo adeguamento anche i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs 67/2011 con riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata. Per ottenere l'esonero tali soggetti dovranno aver svolto l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando un requisito contributivo minimo di 30 anni. Non ottengono la sospensione dell'adeguamento le altre categorie destinatarie dell'Ape sociale (cioè i disoccupati, gli invalidi e coloro che assistono un parente disabile), i lavoratori che, ancorchè addetti alle mansioni gravose, risultino titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento, nonchè i lavoratori precoci.

Domande telematiche

Per ottenere il beneficio occorrerà un'apposita domanda da parte del lavoratore e l'accertamento dei requisiti dell'Inps. Nello specifico il decreto prevede che le domande siano presentate, in modalita' esclusivamente telematica, all'Inps secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Similmente a quanto accade per la certificazione dei requisiti per l'ape sociale e per il beneficio precoci la domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Nel caso il datore di lavoro non sia più reperibile (es. per cessazione dell'attività) l'Inps potrà demandare la verifica della sussistenza del rapporto lavorativo all'Inl (l'Ispettorato nazionale del lavoro) ed il lavoratore potrà autocertificare i periodi di svolgimento dell'attività gravosa svolta. Il documento non fissa una scadenza precisa per la produzione delle domande. L'Inps nei prossimi tempi dovrà fornire le relative istruzioni amministrative per la presentazione delle domande in questione e diffondere il relativo modello da utilizzare. 

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Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 18 Aprile 2018

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