Pensioni, I Militari restano beffati dal decreto su quota 100

Bernardo Diaz Venerdì, 12 Aprile 2019
Pochi vantaggi concreti per il personale in divisa dal DL 4/2019. Oltre alla mancata estensione della quota 100 il decreto legge non ferma neanche l'adeguamento all'aspettativa vita dei requisiti pensionistici e nega pure l'anticipo del TFS.

Il personale del comparto difesa e sicurezza rischia di rimanere senza benefici concreti dopo l'approvazione del decreto legge sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza. Se da un lato, infatti, il DL 4/2019 esclude espressamente l'applicazione della nuova facoltà di pensionamento con 62 anni e 38 anni di contributi al personale in divisa le disposizioni speciali che da sempre hanno garantito l'accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri settori rischiano questa volta di rivelarsi un boomerang. Ma andiamo con ordine.

No alla pensione con 62 e 38 di contributi

Il DL 4/2019 prevede espressamente che alla quota 100 non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza. Fin qui nulla di strano dato che queste categorie possono accedere generalmente alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto al DL 4/2019. Nel 2019 sono sufficienti, tra l'altro, 58 anni e 35 di contributi più una finestra mobile di 12 mesi. Quindi a conti fatti il personale già può andare in pensione senza attendere i 62 anni e 38 anni, prevedere l'applicazione della quota 100 al personale in divisa era in gran parte superflua.

Restano gli adeguamenti all'ADV

Stupisce però il fatto che se per i normali lavoratori dipendenti il Dl 4/2019 ha disposto il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci) dal 1° gennaio 2019 (in via retroattiva) al 31 dicembre 2026, la medesima disposizione non è stata replicata con riferimento ai requisiti per il conseguimento della pensione con la massima anzianità contributiva per il personale in divisa. Ciò significa che se per un "civile" la pensione anticipata nel 2019 si acquisisce ancora con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica, per il personale divisa è confermato lo scatto di cinque mesi dal 1° gennaio 2019 che ha portato i requisiti per il pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica, a 41 anni di contributi tondi più una finestra mobile di 15 mesi.

L'Inps ha, infatti, chiarito con la Circolare 11/2019 che i requisiti per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011, continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita. Dunque nel 2019 restano confermati i requisiti per il pensionamento già indicati su PensioniOggi ad inizio anno. Vale la pena notare che in questo modo nei prossimi anni il requisito per la pensione con la massima anzianità contributiva potrebbe risultare addirittura superiore per il personale in divisa rispetto a chi beneficia della sospensione dell'adeguamento all'ADV.

Cosa Cambia sul TFS

Altro problema riguarda l'applicazione dell'anticipo del TFS. L'articolo 23 del DL 4/2019 ha previsto la possibilità per la generalità dei pubblici dipendenti di chiedere un prestito del TFS sino ad massimo di 45 mila euro tramite il settore bancario. Un meccanismo simile all'Ape volontario. Tuttavia questa disposizione è applicabile solo nei confronti di quei soggetti cui il diritto al TFS maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dalla Legge Fornero. Posto che il comparto difesa e sicurezza mantiene requisiti pensionistici diversi da quelli vigenti dal 2012 per la generalità del comparto pubblico la conseguenza è l'impossibilità di conseguire l'anticipo del TFS in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Come si intuisce si tratta di problematiche legate al mancato coordinamento tra fonti normative che dovrebbero essere prese in considerazione e risolte da un punto di vista amministrativo.

Non dovrebbero esserci invece problemi per quanto riguarda la detassazione del TFS in misura pari all'1,5% per ogni anno di ritardo nella sua erogazione (art. 24 del DL 4/2019) per un importo sino a 50mila euro lordi (cioè sulla prima rata del TFS). Anche il personale del comparto che di regola ottiene la buonuscita con un ritardo tra i 12 ed i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro può godere di tale disposizione beneficiando, pertanto, di un piccolo sconto sull'Irpef.

 

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