Un approfondimento in merito ai principali trattamenti previdenziali e regole del Fondo di Previdenza Esattoriali prima e dopo la Riforma del 2016.

Fondo Esattoriali

Il Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (già Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dallo Esattorie delle imposte dirette) è stato istituito dall’art. 110 del regio decreto n. 1401 del 1922. La sua disciplina è stata riordinata con legge n. 377 del 1958 e successivamente modificata con legge n. 587 del 1971. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti dell’esattoria e della ricevitoria delle imposte dirette con qualifica impiegatizia e i dipendenti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria cui si applica il C.C.N.L. della categoria esattoriale, alle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 legge n. 377 del 1958.

Scopo

Il Fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, i trattamenti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di erogare prestazioni di capitale (articolo 2, comma 1, legge n. 377 del 1958). Si tratta, pertanto, di fondo integrativo dell'AGO ancorché obbligatorio finanziato tramite un’aliquota pari al 5,50 % della retribuzione imponibile del Fondo (il 2,2% a carico del lavoratore). Il Fondo eroga però esclusivamente una prestazione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 15 anni di versamenti al fondo all'età di vecchiaia stabilita nell'assicurazione comune (67 anni). Non era prevista la corresponsione della pensione integrativa al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianita', ora pensione anticipata. In tal caso, l'assicurato, per non perdere il diritto al trattamento integrativo di pensione, doveva necessariamente ricongiungere i contributi nell'AGO ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/79 (Cfr: Circolare Inps 296/1993).

Misura della pensione

La prestazione corrisposta dal Fondo esattoriali è una pensione annua complessiva, comprendente sia la quota relativa alla contribuzione AGO che l’integrazione della stessa, quest’ultima a carico del Fondo ed è pari ad un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35 (articolo 23 legge n. 377 del 1958). Laddove l’iscritto possa vantare contribuzione nell’AGO per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, l'importo del trattamento viene ulteriormente aumentato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della legge n. 377/1958.

La particolarità del Fondo è che il trattamento integrativo complessivo è solo eventuale. Qualora, infatti, la pensione del fondo risulti inferiore alla pensione che sarebbe liquidata secondo le regole dell’AGO, verrà posta in pagamento una pensione pari a quest’ultima. Tale caratteristica ha fatto via via perdere interesse nel Fondo posto che le regole dell'AGO comportano quasi sempre una pensione superiore con conseguente perdita dei contributi aggiuntivi versati per il suo finanziamento. Del tutto residuale, infatti, è la facoltà di restituzione del 75% dei contributi versati esercitabile solo se l’assicurato abbia cessato il rapporto lavorativo senza aver maturato 15 anni di iscrizione al Fondo oppure se può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo speciale senza aver superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (arg. ex art. 7, legge 587/1971).

La modifica del 2016

L'assetto del Fondo è stato modificato profondamente dall’art. 1, comma 9-bis del decreto legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 e dal decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2018 n. 55, che individua le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in via esclusiva. Sulla base di quanto previsto dal citato decreto, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso, i contributi versati costituiscono il montante individuale contributivo dell’iscritto sulla base del quale verrà determinata la pensione aggiuntiva ai trattamenti dell’AGO, ivi inclusa la pensione anticipata, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995.

La Riforma prevede che tutte le prestazioni a carico del Fondo (vecchiaia, superstiti, invalidità e trattamento anticipato) con decorrenza dal 1° luglio 2017 siano calcolate secondo le regole del sistema contributivo anche con riferimento alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995 (cfr: Circolare Inps n. 112/2021). Il trattamento viene corrisposto, inoltre, non solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ma anche della pensione anticipata fissata dalla legge Fornero e cioè: 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi le donne oppure, per i soli soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, al raggiungimento di 64 anni e 20 anni di contributi "effettivi" unitamente ad un rateo pensionistico non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale. Non può essere, invece, corrisposto per altre prestazioni pensionistiche tra cui, in particolare, quota 100.

Per quanto riguarda il nuovo sistema di calcolo si utilizzano i criteri individuati dall'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 per i cosiddetti "lavoratori optanti" (si prescinde però dalle condizioni di legge per l'esercizio dell'opzione tra cui, in particolare, la presenza di almeno 15 anni di contributi) cioè una prima quota di montante riferito alle anzianità sino al 31.12.1995 (calcolato sulla media decennale delle retribuzioni accreditate sino alla predetta data) ed una seconda quota montante riferito alle anzianità successive al 31.12.1995. Questo criterio, naturalmente, riguarda solo i contributi di pertinenza del Fondo esattoriali: le anzianità AGO restano determinate con i criteri standard (cioè calcolo retributivo sino al 1995 e contributivo post 1996). Resta, comunque, ferma la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi versati.

TFR Esattoriali

Il Fondo eroga anche una prestazione di capitale consistente nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR), comprese eventuali integrazioni, e delle anticipazioni del predetto trattamento. Per il finanziamento della prestazione il datore di lavoro versa un contributo del 7,35% sulla retribuzione imponibile (più uno 0,5% aggiuntivo a carico del prestatore) (Cfr: Circolare Inps 76/1996). Se il rapporto di lavoro cessa per morte o invalidità permanente l'importo del TFR può essere maggiorato ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 377/1958 con delle integrazioni che variano in relazione all'anzianità maturata al momento della cessazione del rapporto e alla situazione familiare (presenza di coniuge e figli minori).

Per la liquidazione delle anticipazioni in costanza del rapporto è necessario avere un'anzianità di iscrizione al Fondo di almeno otto anni (se l'anticipazione è concessa per l'acquisto della prima casa, per sostenere spese sanitarie straordinarie o per la fruizione del congedo parentale) o di 5 anni se l'anticipazione è richiesta per la fruizione di congedi per la formazione. L'importo dell'anticipazione non può eccedere il 70% del TFR maturato alla data della domanda.

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