Lo strumento consentiva ai lavoratori prossimi all'età pensionabile di optare per una riduzione dell'orario di lavoro senza penalizzazioni sull'importo della pensione. 

Il Part Time Agevolato

Il Part time agevolato è stata una misura sperimentale introdotta dall'articolo 1, comma 284 della legge n. 208/2015 che consentiva ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato di ridurre su base volontaria, previo consenso del datore di lavoro, l'orario di lavoro per un periodo massimo di tre anni dal raggiungimento della pensione di vecchiaia. Lo strumento avendo ricevuto scarso appeal non è stato rinnovato alla scadenza, cioè oltre il 31.12.2018.

Destinatari

Si applicava a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende di qualsiasi dimensione, anche con meno di 15 dipendenti, operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione. Era richiesto un accordo individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (sia orizzontale che verticale) con relativa riduzione dell’orario di lavoro con una percentuale part time non inferiore al 40% e non superiore al 60%. 

L'incentivazione Economica 

L'adesione del lavoratore era incentivata dalla corresponsione in busta paga, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, un ulteriore elemento retributivo a carico del datore del lavoro determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente pari al 23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto della riduzione di orario. Tale elemento retributivo, non concorreva alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non era assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre lo stato avrebbe accreditato la contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto.

Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro 7 Aprile 2016; Circolare Inps 90/2016 

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