Gli invalidi di guerra o di servizio titolari di pensione o assegno rinnovabile di 1^ categoria (cd. grandi invalidi) hanno diritto ad un aumento d’integrazione annuo della prestazione per i familiari a carico, non cumulabile con l’aggiunta di famiglia.
L'assegno di cumulo per infermità è un assegno accessorio corrisposto nei confronti degli invalidi di guerra o di servizio che abbiano contratto più infermità o lesioni iscrivibili a categoria tabellare.
Dal 1° gennaio 2017 il legislatore ha introdotto in favore delle madri che partoriscono una indennità una tantum pari ad 800 euro come contributo alla genitorialità.
L'ordinamento riconosce due ordini di prestazioni di invalidità. Quelle basate su un rapporto assicurativo, cioè le prestazioni previdenziali, e quelle civili fondate su un determinato requisito di invalidità civile.