Gli invalidi di guerra o di servizio titolari di pensione o assegno rinnovabile di 1^ categoria (cd. grandi invalidi) hanno diritto ad un aumento d’integrazione annuo della prestazione per i familiari a carico, non cumulabile con l’aggiunta di famiglia.

Assegno di integrazione per i familiari a carico

L'articolo 22 del DPR 915/1978 e l'articolo 106 del DPR 1092/1973 riconoscono all'invalido di guerra o di servizio titolare di pensione o assegno rinnovabile di 1^ categoria (cd. grandi invalidi) il diritto ad un aumento d’integrazione annuo della prestazione per i familiari a carico, non cumulabile con l’aggiunta di famiglia e/o con l’assegno per il nucleo familiare né con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, percepiti dallo stesso pensionato per i medesimi familiari.

L'importo annuo del beneficio è pari a € 74,37 per il coniuge convivente e per ogni figlio finchè minorenne e viene riconosciuta direttamente sull'importo della pensione privilegiata, sull'assegno rinnovabile o sulla pensione di guerra a seconda della tipologia di prestazione in godimento. L'integrazione viene corrisposta anche per i figli maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro o risultino iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età oltre che conviventi con il titolare del trattamento pensionistico. Ai fini della corresponsione dell'integrazione è bene ricordare che non si tiene conto delle limitazioni reddituali previste dalla legge 41/1986 in materia di assegni al nucleo familiare ed in caso di attribuzione all'interessato dell'assegno al nucleo familiare resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L'Inps ha avuto modo infatti di precisare che l’emolumento in questione, infatti, pur avendo natura di trattamento di famiglia, è regolato da propria disciplina stabilita dal ripetuto art. 106 del DPR n. 1092/1973, come modificato dall’art. 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e, quindi, non mutua la normativa prevista per gli assegni familiari in genere, ivi comprese le disposizioni legislative che ne subordinano il pagamento a determinati limiti di reddito. Pertanto tale assegno, non deve intendersi soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1988, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 1, del decreto - legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale, nell’istituire il nuovo assegno per il nucleo familiare, ha sancito la contestuale soppressione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, fino allora spettante al personale statale in attività di servizio e in quiescenza. 

La domanda
La prestazione è attribuibile solo previa domanda dell'interessato e ove essa sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa. I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori sono titolari di pensione o assegno (privilegiato o di guerra) di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione per i figli a carico, e' attribuito ad uno solo di essi.

Integrazione sui trattamenti di guerra spettanti alle vedove

Un assegno di integrazione spetta anche nei confronti della vedova di invalidi di guerra che concorra alla pensione assieme a figli minori o maggiorenni (a condizione, in tale ultimo caso, che i figli risultino iscritti all'università e non abbiano superato il 26° anno di età oppure risultino inabili al proficuo lavoro ed in condizione di bisogno economico). La misura dell'assegno è pari a 74,37€ annue (37,19€ in caso il dante causa risulti titolare di pensione di guerra inferiore alla 1^ categoria tabellare) per ciascun orfano (Artt. 43 e 52 DPR 915/1978).

Si rammenta che la misura delle suddette integrazioni è fissa a differenza di quanto accade normalmente per tutti i trattamenti di natura tabellare di guerra in quanto non ricomprese tra quelle da rivalutare annualmente ai sensi dell'articolo 1 della legge 656/1986 in base all'andamento delle retribuzioni degli operai dell'industria.

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