La pensione Enasarco è cumulabile con l'Ape Sociale?

Martedì, 29 Marzo 2022
La questione controversa di un lettore, titolare di Ape Sociale, che ha maturato i requisiti per il diritto ad un trattamento diretto a carico dell'Ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ho contributi elevati fino al 31/12/2015 (EX INPDAI) Dal 2016 ho fatto dei lavori di ripiego anche part time con stipendi bassi e Naspi ( sempre come dipendente) , accumulando sempre contributi ma a causa del ridotto importo andranno ad inficiare la pensione futura, basata sul sistema misto (per la parte retributiva). Penserei quindi di iscrivermi alla cassa artigiani con sistema forfettario aprendo una partita IVA circa 4000€ di contributi annui; per richiedere il cumulo dei contributi e la pensione anticipata a Settembre 2025; chiudendo poi la partita IVA.
Per valutare l'impatto di questo scenario vorrei sapere se:

• I contributi figurativi NASPI vengono tutti neutralizzati, anche se servono per raggiungere i contributi necessari al diritto? (solo per la parte retributiva A e B )
• I contributi del periodo in cassa artigiani vengono calcolati a parte per la misura erogando una pensione separata?
• Gli stessi contributi in cassa artigiani vengono usati per il diritto per la pensione di anzianità con la richiesta di cumulo?

Si conferma che i contributi figurativi Naspi vengono neutralizzati d'ufficio ai fini del calcolo delle quote A e B di pensione. Per cui non determineranno la svalutazione delle quote retributive dell'assegno. L'iscrizione alla gestione artigiani consente effettivamente al lettore di tenere distinte le contribuzioni fermo restando che tali periodi concorreranno ai fini del calcolo sia della misura che del diritto alla pensione anticipata. Tuttavia essendo accreditati nella gestione artigiani non comporteranno un abbattimento della quota di pensione FPLD. Stesso risultato iscrivendosi alla gestione separata dell'INPS.

Sono un dipendente universitario dell'area tecnica con 31 anni di servizio e 58 anni di età, dal prossimo mese il mio rapporto di lavoro su mia richiesta è stato trasformato in part-time al 50% perchè mi è stato offerto un contratto di collaborazione senza vincoli di subordinazione. La mia domanda: sarà possibile al momento del pensionamento ricongiungere i contributi versati nelle due casse ( inps dipendenti e gestione separata).

La risposta è negativa. I contributi nella gestione separata dell'INPS non possono formare oggetto di ricongiunzione. Si può, tuttavia, ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ottenendo, pertanto, una pensione unica composta da due quote distinte calcolate sulla base delle rispettive regole di calcolo di ciascuna gestione assicurativa.

Mio padre è un artigiano e, per il pagamento dei contributi IVS, ha usufruito dal 2017 ad oggi, della riduzione prevista per il regime forfettario Pertanto per ogni annualità risultano versati mesi 7 anziché 12. Vorrei sapere se è possibile:
1. riscattare i restanti 5 mesi per ogni annualità.
2. presentare domanda di APE sociale in qualità di artigiano.

La risposta è negativa. Il riscatto non è ammesso in questa ipotesi. E a meno che il padre non sia invalido civile non è possibile fruire dell'ape sociale.

Buongiorno, sono una dipendente pubblica e ho un'anzianità di 34 anni al 31 / 12/2021 e due figli.
Ho un'invalidità civile al 100% da ottobre 2021. Posso richiedere l'ape social? E andare in pensione al 31/12/2022 in caso di un mio decesso prima dei 67 anni se ho ben capito mio marito non percepirebbe la reversibilità?

La risposta è positiva se la lettrice ha compiuto l'età anagrafica di 63 anni. In caso di decesso prima del compimento dell'età pensionabile (cioè 67 anni) il marito avrà diritto ad una pensione indiretta (che è la stessa cosa della pensione di reversibilità).

Percepisco l'Ape sociale. Se ottengo la pensione enasarco perdo l ape sociale?

La questione è controversa. L'articolo 1, co. 180 della legge n. 232/2016 sancisce che l'ape sociale è incompatibile con la titolarità di un trattamento diretto rilevando, potenzialmente, anche quelli erogati da enti diversi dall'Inps (a prescindere dal loro importo). L'Inps, tuttavia, con il messaggio n. 4947/2017 ha delimitato l'incompatibilità «alla titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto l’accesso all'ape sociale e cioè: AGO, forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata». Alla luce di ciò l'ape sociale sarebbe cumulabile con l'erogazione della pensione enasarco in quanto ente non rientrante tra le forme assicurative comprese nell'ape sociale. Il lettore, comunque, dovrà rivolgersi all'INPS per la conferma di tali indicazioni. 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati