Assegno sociale, Resta il requisito della carta di soggiorno per gli extracomunitari

Mercoledì, 22 Luglio 2026

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141/2026, stabilisce che il requisito del permesso UE di lungo periodo non viola la Costituzione né il diritto europeo. La misura non ha natura contributiva.

I cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l'ex carta di soggiorno) non hanno diritto all’assegno sociale, anche nell'ipotesi in cui siano regolarmente occupati e residenti in Italia. A metterlo nero su bianco è la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141/2026, depositata a seguito del via libera già espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-151/24).

La pronuncia mette fine a un dibattito giurisprudenziale complesso, chiarendo che la norma italiana non viola né i principi di parità di trattamento previsti dal diritto dell'Unione Europea né il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

La questione

La vicenda prende le mosse dall'impugnazione promossa da una cittadina albanese, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale con un permesso biennale per ricongiungimento familiare che le consentiva anche di svolgere attività lavorativa.
A fronte del diniego dell'INPS all'erogazione dell'assegno sociale — motivato proprio dalla mancanza della "carta di soggiorno" di lungo periodo — la donna si era rivolta alla giustizia ordinaria che in primo grado aveva respinto il ricorso. In appello la decisione però fu ribaltata a favore della lavoratrice. La Cassazione ha poi rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

La decisione

Il punto di svolta risiede nella natura giuridica dell'assegno sociale. La Consulta si è agganciata alla pronuncia della corte di giustizia Ue del 5 marzo 2026, causa C-151/24, che ha affermato che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale. Tale garanzia, infatti, riguarda le prestazioni riconducibili al sistema di sicurezza sociale e, in particolare, quelle collegate all’occupazione su base contributiva. Inoltre, deve trattarsi di prestazioni il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze del beneficiario.

Il principio di parità non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, tra le quali rientra l’assegno sociale. Pertanto, la corte di giustizia Ue ha concluso che il diritto dell’Unione non osta alla normativa italiana che richiede il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Sulla scorta delle indicazioni arrivate dal Lussemburgo, la Corte Costituzionale ha chiuso il cerchio escludendo anche la presunta violazione del principio di uguaglianza formulata dalla Cassazione.
Nella sentenza n. 141/2026, la Consulta ha evidenziato la stretta connessione ("interpenetrazione assiologica") tra il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e le tutele antidiscriminatorie dell'Unione Europea. Essendo stato accertato che il diritto UE non impone la parità di trattamento per questa specifica misura assistenziale, viene meno lo stesso presupposto per ipotizzare una discriminazione incostituzionale nell'ordinamento interno.

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