Lavoro, Dal 2018 decontribuzione al 50% per gli under 35

Davide Grasso Martedì, 19 Dicembre 2017
La misura è contenuta all'interno della legge di bilancio. Beneficeranno degli sgravi i giovani con meno di 35 anni nel 2018 e con meno di 30 anni dal 1° gennaio 2019 in poi. 
La Legge di bilancio per il 2018 opera un importante restyling dell'incentivo per l'assunzione stabile dei giovani. Il Governo ha infatti presentato un pacchetto di misure che stabilizza lo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati già introdotto in misura temporanea dal 1° gennaio 2015 e poi più volte prorogato, concentrandolo verso i giovani under 35, rimodulando il tetto massimo da 3.250 a 3.000 euro ed eliminando il vincolo di spesa annuale previsto dalla normativa transitoria. Vediamo dunque quali sono le principali novità in arrivo.

Il nuovo sgravio contributivo

Il beneficio dello sgravio contributivo interessa tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici e le assunzioni di dirigenti e riguarda tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche attraverso la conversione di un contratto a termine o la stabilizzazione di un contratto di apprendistato. A differenza di quanto prevedeva l'ultima versione dello sgravio per incentivare le nuove assunzioni dei giovani (art. 1, co. 178-181 della legge 208/2015) l'esonero passa al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La riduzione resta applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi entro un tetto massimo di 3.000 euro su base annua (contro i 3.250 euro previgenti) e viene applicata a condizione che il lavoratore abbia un determinato requisito anagrafico: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli interessati devono avere meno di 35 anni di età, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 il limite anagrafico scende a meno di 30 anni di età. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i lavoratori assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono però causa ostativa alla concessione dell'esonero).

Si prevede, inoltre, che qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore possa usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati: dunque i lavoratori avranno la copertura contributiva piena ai fini pensionistici.

Il beneficio rafforzato 

Il beneficio viene rafforzato con uno sgravio pari al 100% dell'importo dei contributi previdenziali (fermo restando i limiti anagrafici e il tetto di 3mila euro annui) per le assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: 1) di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola -lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; 2) di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato professionalizzante lo sgravio trova applicazione solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Soggetti Esclusi

Dal beneficio restano esclusi i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (sono cioè esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); interessi un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

La decadenza

Per rafforzare la genuinità dell'assunzione la norma prevede che il beneficio venga revocato con recupero delle relative somme laddove il datore proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato o di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella stessa unità produttiva, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione

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