Pensioni, Asdi pienamente cumulabile con l'invalidità civile

Davide Grasso Venerdì, 24 Marzo 2017
Perimetro ampio per la cumulabilità dell'assegno di disoccupazione con le prestazioni assistenziali connesse ad uno stato di invalidità già percepite dal beneficiario.
Come noto dallo scorso anno i lavoratori in condizione di bisogno economico determinato dalla presenza di un ISEE non superiore a 5mila euro che abbiano terminato l'intera fruizione della Naspi loro spettante continuando a versare in stato di disoccupazione e che hanno la presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18 o con un'età pari o superiore a 55 anni possono, a determinate condizioni, accedere all'assegno di disoccupazione (il cd. Asdi). Il sostegno è pari al 75% dell'ultima naspi percepita con un tetto massimo a 448 euro al mese incrementabile in presenza di particolari carichi familiari. E può durare sino ad un massimo di sei mesi

Il sostegno è espressamente cumulabile con la prestazioni di invalidità civile ma non con l'assegno ordinario di invalidità. In tale ultima circostanza i lavoratori possono scegliere liberamente quale dei due sostegni al reddito mantenere, optando, ad esempio, per quello che risulta piu' succulento (cfr: Circolare Inps 46/2017). La normativa, a ben vedere, non è nuova: è la stessa che regola la cumulabilità della Naspi con altri sostegni al reddito erogati dallo Stato con l'unica differenza che per l'accesso all'ASDI occorre altresì verificare che i predetti sostegni al reddito non facciano superare un valore ISEE di 5mila euro.  

Ecco pertanto che, in primo luogo, l'Asdi non può essere concesso a coloro i quali sia titolari della pensione anticipata, della pensione di vecchiaia o della pensione di inabilità. Il sostegno, inoltre, non può essere erogato neanche nei confronti di coloro che abbiano i requisiti per ottenere l'assegno sociale: le due prestazioni, quindi, non possono essere cumulate ed il lavoratore dovrà, in tal caso, necessariamente fare domanda per l'assegno sociale. E' possibile invece cumulare le prestazioni qualora l'interessato sia titolare di una pensione ai superstiti, di una pensione di guerra o di una pensione privilegiata tabellare quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo. Sono cumulabili con l'Asdi, inoltre, anche le rendite vitalizie erogate dall'Inail derivanti ad infortunio sul lavoro. Naturalmente, in questi casi, bisogna verificare che il valore Isee non superi i 5mila euro annui. 

L'Asdi risulta altresì compatibile con le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili (come l'assegno mensile, la pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento) e quelle erogate nei confronti dei ciechi civili, dei sordomuti che, pertanto, possono essere cumulate senza particolari limiti. Vale ricordare che l'articolo 2-sexies del Decreto legge 42/2016 convertito con legge 89/2016 dallo scorso anno ha disposto che i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità debbano essere, inoltre, esclusi dalla nozione di reddito disponibile ai fini della determinazione dell'ISEE. Pertanto, per effetto di tale disposizione, trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, oltre ad essere cumulabili con l'Asdi non rischiano neanche di determinare la decadenza da tale sostegno per via dell'incremento dell'ISEE del richiedente. L'Inps non lo dice ma si ritiene, del pari, che sia cumulabile con l'Asdi anche la carta acquisiti ordinaria, il sostegno per l'inclusione attiva, il contributo affitto, l'assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni fermo restando, però, che tali sostegni vanno conteggiati nella nozione di reddito disponibile ai fini ISEE in quanto non investiti dall'esenzione prevista dal citato articolo 2-sexies del Dl 42/2016. 

Discorso a parte, invece, nel caso in cui il beneficiario risulti già titolare di assegno ordinario di invalidità. Con la sentenza della Corte Costituzionale 234/2011 è stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tali norme non prevedevano, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. 

Con questa decisione la Consulta ha riconosciuto all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. E tale diritto di scelta si estende anche all'Asdi. Pertanto in sede di presentazione della domanda di Asdi, l'interessato dovrà optare per questa prestazione rinunciando all'assegno ordinario di invalidità. Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni. Naturalmente resta difficile immaginare che l'Asdi risulti più vantaggiosa dell'assegno di invalidità. 

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