Anche assegnisti e dottorandi di ricerca possono accedere all'indennità di disoccupazione

R. Bianchi Venerdì, 28 Dicembre 2018
La Legge sul lavoro autonomo ha esteso dal 1° luglio 2017 la disoccupazione indennizzata anche a queste figure professionali prima sprovviste di tutela.
Come è noto la Dis-Coll è stata introdotta per la prima volta dall’ articolo 15 del Dlgs 22/2015 ed ha come principali destinatari i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’INPS. Successivamente con l’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge 81/2017 è stata esteso il beneficio anche ai ricercatori, borsisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti alla gestione separata dell’INPS.

A tale prestazione possono accedervi coloro che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Stato di disoccupazione involontario. Per i soggetti che terminano la carriera universitaria è possibile soltanto per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° Luglio 2017 in poi.
  2. almeno tre mesi di contributi accreditati nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.

Per meglio farvi comprendere i requisiti e la giusta modalità di presentazione della domanda di disoccupazione prendiamo in esempio il caso di Marco, studente universitario che ha terminato il dottorando di ricerca con borsa di studio in economica ad Ottobre 2018.

Il contratto di collaborazione di Marco è iniziato in data 1 Dicembre del 2015 e cessato in data 30 Ottobre 2018. Durante questo periodo viene versata nella gestione separata un totale di 32 mesi di contribuzione. Analizzando i requisiti si nota che il soggetto può far valere i tre mesi di contribuzione nell’anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione. Infatti per il periodo 01/01/2017 (anno solare precedente) – 30/10/2018 (data cessazione) Marco po’ vantare di un totale di 22 mesi di contribuzione in gestione separata, ed avendo terminato il suo rapporto successivamente al 01/07/2017 può accedere alla Dis-Coll. E’ necessario presentare la domanda di disoccupazione entro 68 giorni dal termine del contratto di collaborazione, pena la decadenza del diritto, ed essa verrà corrisposta dall’ottavo giorno di presentazione della domanda, o dal giorno successivo la presentazione della domanda se presentata oltre l’ottavo giorno.

Particolare attenzione va posta nei riguardi della presentazione della domanda, in quanto come successo a Marco, inesperto del settore previdenziale, può succedere di presentare una NASPI anziché la Dis-Coll. In tale circostanza l’INPS respingerà la domanda con la seguente dicitura “ reiezione causa qualifica diversa da operaio/impiegato/quadro…

Fortunatamente per Marco, si è accorto, grazie alla reiezione della NASPI, di aver erroneamente presentato la domanda di disoccupazione entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione. Ciò gli ha permesso di ripresentare per tempo la giusta domanda all’INPS e non perdere per intero la Dis-Coll. Nel caso in cui ci accorgiamo di aver sbagliato la modalità di presentazione decorsi i 68 giorni, non sarà più possibile ottenere alcuna indennità dall’ INPS.

E’ inoltre importante sottolineare che la Dis-Coll non è concessa ai dottorandi senza borsa di studio. Ricordiamo infine che per poter ottenere l’accredito sul conto corrente postale o bancario è necessario presentare all’INPS il mod. SR163.

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