Assegno di Inclusione: al via la nuova fase di rinnovi

Mercoledì, 22 Luglio 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps in vista della conclusione del ciclo di erogazioni. Da agosto le domande di rinnovo con la prima mensilità ridotta del 50%.  

Via libera dell’Inps alla presentazione della seconda domanda di rinnovo per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI). Con il mese di luglio giunge al termine il sostegno economico per le famiglie che ne hanno fruito dal gennaio 2024 e che hanno presentato la prima domanda di rinnovo dal luglio 2025. L’Adi, infatti, ha durata di 18 mesi rinnovabili di volta in volta per un periodo di ulteriori 12 mesi senza alcuna sospensione nell’erogazione dell’assegno (a differenza di quanto previsto sino allo scorso anno). La prima mensilità di rinnovo, tuttavia, è pari al 50% dell’assegno mensile.
Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2437/2026 in cui spiega che dal mese di agosto 2026 i nuclei familiari che termineranno la fruizione del primo rinnovo potranno presentare domanda di rinnovo.

Il Rinnovo

L’Inps spiega prima di tutto che la a domanda di rinnovo può essere inoltrata esclusivamente a partire dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento. Siccome le prime scadenze di verificheranno a luglio 2026 le domande potranno essere presentate a decorrere dal mese di agosto 2026. Le richieste inviate durante l'ultimo mese di fruizione non verranno elaborate.
Come detto se la domanda viene presentata (e l'eventuale Patto di Attivazione Digitale sottoscritto) nel mese subito successivo alla decadenza, non vi è più l'obbligo del mese di interruzione e la continuità dei pagamenti viene salvaguardata. La prima mensilità del rinnovo viene, tuttavia, erogata nella misura pari al 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari invariati sia per quelli con variazioni. I pagamenti successivi torneranno alla misura piena.

La domanda

Per agevolare gli utenti, le procedure di rinnovo variano in base alle modifiche intervenute nel nucleo familiare.
Per le famiglie che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda (al netto di nascite e decessi):

  • La domanda può essere presentata dallo stesso richiedente o da un altro componente maggiorenne.
  • Nessun nuovo PADNon è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo: restano validi quelli della domanda precedente.
  • Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali: Permane l'obbligo di presentarsi presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di sospensione del beneficio.
Se il nucleo familiare ha subito modifiche (es. l'uscita di un componente) è obbligatorio effettuare nuovamente l'iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo. Il pagamento della prima mensilità di rinnovo decorre, in tal caso, dall’assolvimento di tali ulteriori adempimenti.

Condizione di Svantaggio

Se nella precedente domanda era indicata una condizione di svantaggio con relativo inserimento in programmi di cura, nella nuova richiesta vanno riassunti gli estremi delle certificazioni ancora in corso di validità. Qualora le certificazioni siano scadute, occorre essere già in possesso dei nuovi documenti rinnovati. L'indicazione di pratiche scadute blocca l'iter della domanda.

Carte Adi

L’Inps spiega, infine, le regole di accreditamento e l'emissione delle nuove carte Adi. In linea generale se il nucleo familiare è invariato e la domanda di rinnovo è presentata dallo stesso richiedente o da un titolare di carta Adi già attiva le somme continuano ad essere accreditate sulla precedente Carta Adi (a condizione che non sia stata bloccata, smarrita o disattivata) senza necessità di emetterne una nuova.

Se il richiedente, invece, non è titolare di Carta Adi viene emessa una nuova carta intestata al nuovo richiedente. Eventuali somme residue sulla vecchia carta restano utilizzabili dall'ex intestatario fino a esaurimento o scadenza.
Se la suddivisione della quota tra più membri del nucleo (cd. individualizzazione per i componenti maggiorenni) viene confermata, gli importi vengono accreditati sulle carte già esistenti. Se richiesta per la prima volta, verranno emesse nuove carte solo per i membri che non ne hanno ancora una.

Se il nucleo familiare è variato l’Inps spiega che viene emessa sempre una nuova Carta ADI per il richiedente (e per i beneficiari in caso di individualizzazione), anche se in possesso di una carta precedente. Le vecchie carte associate alla domanda terminata continuano a funzionare esclusivamente per l'uso del saldo rimanente, ma non riceveranno più nuovi accrediti.

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