Via il vincolo che lega a doppio filo l’assegno unico alla residenza in Italia. La prestazione terrà conto, infatti anche dei figli residenti in un paese dell’Unione Europea purché fiscalmente a carico dei genitori secondo la normativa italiana. Inoltre l’Auu potrà essere corrisposto anche ai lavoratori (subordinati o autonomi) iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e in regola con il versamento dei contributi, non residenti in Italia. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 81/2026 in cui spiega che le novelle si applicano a decorrere dalle domande presentate dal 21 aprile 2026 con effetto sulle mensilità erogate da maggio 2026.
Figli all'estero e requisiti dei lavoratori: cosa cambia
L’articolo 7-bis della legge 20 aprile 2026, n. 50 ha allineato la disciplina dell’Auu ai principi del regolamento europeo di coordinamento della sicurezza sociale (CE n. 883/2004), con l’obiettivo di estendere le tutele ai lavoratori transfrontalieri e ai nuclei familiari con componenti residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.
La disposizione da ultimo richiamata incide su due aspetti chiave:
- Figli residenti nell'UE: Ai soli fini dell’erogazione dell'Assegno unico, si considerano beneficiari anche i figli che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione Europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana vigente.
- Criteri per i richiedenti: Vengono superati i precedenti vincoli stringenti di cittadinanza o soggiorno. L'accesso alla prestazione è garantito anche ai lavoratori (subordinati o autonomi) iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e in regola con il versamento dei contributi, anche se non residenti in Italia.
Per i lavoratori non residenti, l'importo dell'Assegno sarà commisurato alla durata effettiva dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale. In questi casi, la domanda non beneficerà del rinnovo automatico ma dovrà essere ripresentata annualmente (a partire dal 1° marzo) e per ogni singolo periodo di lavoro.
Regole generali, maggiorenni e disabilità
Restano confermati i criteri generali legati all'ISEE (o ai dati autocertificati in mancanza del documento) per la determinazione dell'importo mensile, il quale varia in base alla fascia di reddito ed è soggetto ad adeguamento annuale al costo della vita.
L'INPS ribadisce, inoltre, la mappa delle regole applicabili per le diverse fasce di età:
- Minorenni: Il diritto è legato al genitore convivente (o all'affidatario, che può scegliere se considerare il minore come nucleo autonomo o integrarlo nel proprio).
- Maggiorenni (fino a 21 anni): Devono fare parte del nucleo ISEE dei genitori e rispettare precise condizioni, tra cui un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro (calcolato al lordo degli oneri deducibili e comprensivo di eventuali somme esenti da imposta).
- Figli con disabilità: La prestazione spetta senza limiti di età e non richiede il rispetto delle condizioni occupazionali o reddituali previste per gli altri maggiorenni.
Come e chi può presentare la domanda
La domanda può essere inoltrata da chi esercita la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli affidatari o, in caso di figli maggiorenni, direttamente dai giovani interessati (in particolare se orfani di entrambi i genitori).
I canali a disposizione dei cittadini restano i medesimi:
- Portale web INPS (accesso tramite SPID livello 2+, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- App INPS Mobile;
- Contact Center Multicanale (numero verde gratuito 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile);
- Istituti di Patronato.
Per evitare sovrapposizioni e doppi pagamenti nei contesti internazionali, l'INPS applicherà i criteri di priorità europei: se il diritto alla prestazione sussiste in più Stati, lo Stato con competenza prioritaria erogherà l'assegno base, mentre l'altro Stato potrà eventualmente corrispondere un'integrazione differenziale.
Regime transitorio
Per tutte le domande presentate a partire dal 21 aprile 2026 (data di entrata in vigore del D.L. 19/2026), l'INPS ha attivato una gestione provvisoria in attesa dell'aggiornamento dei sistemi telematici.
Le prestazioni verranno prima liquidate sulla base dei dati al momento disponibili e successivamente sottoposte a verificate e rilavorazione per le mensilità a partire da maggio 2026. All'esito dei controlli:
- Gli importi potranno essere confermati o rideterminati;
- Saranno erogati eventuali conguagli a credito;
- Si procederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite.













