Il bonus per l’assunzione dei «giovani under 36» e la «decontribuzione sud» previsti dalla L. 178/2020 spettano anche ai lavoratori dipendenti assunti da agenti, sub-agenti, broker e intermediari assicurativi, i settori riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22 con riferimento agli eventi dal 1° luglio 2022. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 80/2026 in cui spiega gli effetti dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, co. 860 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) con la quale il legislatore ha cercato di porre fine a un prolungato contenzioso amministrativo.
I beneficiari
La disposizione da ultimo richiamata agisce retroattivamente sulla disciplina della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), riallineandola con le decisioni autorizzative della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato. In particolare rimette in carreggiata la fruizione dei due incentivi anche per i datori di lavoro con i seguenti codici della classificazione ATECO 2007 (rev. 2022):
- 66.22.01 Broker di assicurazioni;
- 66.22.02 Agenti di assicurazioni;
- 66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni;
- 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
Dal 1° aprile 2025, a seguito dell'adozione della nuova classificazione ATECO 2025, tali attività sono state accorpate all'interno del codice unico 66.22.00 ("Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni"), collocato nella Sezione L.
Le agevolazioni
I predetti datori di lavoro, pertanto, sono ammessi alla fruizione:
- dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti a termine di giovani Under 36 (art. 1, commi 10-15, L. 178/2020 e s.m.i.) intervenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. La misura si sostanzia in uno sgravio contributivo del 100% della quota datoriale fino ad un massimo di 6.000€ annui (8.000€ per gli eventi realizzati nel 2023) per un periodo massimo di 36 mesi elevabili a 48 mesi se l'assunzione avviene nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- della cd. «decontribuzione sud» (art. 1, commi 161-167, L. 178/2020) per l’assunzione tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2024 con contratti di lavoro dipendente (anche a termine) di lavoratori di qualsiasi età. La misura si sostanza in uno sgravio della contribuzione datoriale pari al 30% (con esclusione dei premi INAIL) per i dipendenti impiegati in unità produttive ubicate nelle regioni del Sud Italia senza limiti di importo per ciascun lavoratore.
La fruizione nel 2026
L’Inps spiega che i datori di lavoro che non avevano mai fruito del beneficio dovranno richiedere il Codice di Autorizzazione 9D tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente ("Altre Agevolazioni") indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.
Il credito derivante dai periodi di esonero arretrati potrà essere fatto valere dai datori di lavoro esclusivamente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 conguagliandolo nei flussi mensili Uniemens con le causali fissate dall'Inps nella stessa Circolare (es. DESU per Decontribuzione Sud, GI36/GI48 per Esonero Giovani 2022 e EG36/EG48 per Esonero Giovani 2023). I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività potranno recuperarlo tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).
In caso di incompatibilità con agevolazioni già fruite per il medesimo lavoratore (es. incentivo GECO ex L. 205/2017 o Decontribuzione Sud già applicata su lavoratore per cui si chiede l'Esonero Giovani), l'azienda dovrà preventivamente effettuare la restituzione dei contributi fruiti mediante i codici a debito M472 o M543.
I ricorsi
Le strutture territoriali INPS riesamineranno i ricorsi amministrativi giacenti procedendo all'accoglimento in autotutela, previa verifica che il codice ATECO indicato figurasse come primario/prevalente nella visura camerale (CCIAA) alla data di decorrenza del beneficio.
Documenti: Circolare Inps 80/2026












