Bonus Neet, Lo sgravio per l'assunzione di giovani disoccupati si rinnova anche nel 2019

Bernardo Diaz Mercoledì, 17 Aprile 2019
L'Inps diffonde le istruzioni per la fruizione dell'incentivo anche nel 2019. Beneficio contributivo sino a 8.060 euro su base annua per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati.
Via libera dell'Inps alla proroga nel 2019 dell'incentivo per l'assunzione dei giovani disoccupati. Dopo la pubblicazione del decreto direttoriale dell'ANPAL numero 581/2018 con il quale sono stati messi a disposizione ulteriori 60 milioni di euro per il 2019 per un budget complessivo di 160 milioni di euro l'Inps ha diffuso oggi la Circolare 54/2019 con la quale rende note le modalità per la fruizione dello sgravio contributivo. Restano sostanzialmente invariate le platee dei beneficiari della misura.

In particolare il beneficio consiste in uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assumeranno giovani tra 16 e 29 anni iscritti alla Garanzia Giovani (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non inseriti in percorsi di studio e disoccupati. L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate: a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale (nel secondo caso, in misura proporzionalmente ridotta); con apprendistato professionalizzante. L'importo dell'incentivo è pari ai contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per giovane assunto (671,66€ su base mensile).

In caso di assunzione a tempo parziale il massimale (8.060 euro) è proporzionalmente ridotto. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018). L'agevolazione è a disposizione di tutti i datori di lavoro privati (è fuori il settore pubblico), anche non imprenditori (come ad esempio studi professionali, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti morali eccetera). L'incentivo va fruito, pena la decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

Regola del De Minimis

L'incentivo è fruibile nel rispetto della regola de minimis. In particolare il datore di lavoro è tenuto a verificare se, nel corso dei precedenti tre anni a partire dall'assunzione agevolata, non abbia fruito per più di 200 mila euro di queste e altre agevolazioni (se il tetto risulta superato non può fruire dell'incentivo). Alla regola de minimis, si può derogare in due ipotesi: a) per giovani d'età tra 16 e 24 anni qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale dell'azienda; b) per giovani d'età tra 25 e 29 anni qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale e ricorra una specifica condizione (giovani privi di impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi; giovane non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; giovane che non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; si tratti di professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%).

Cumulo con l'incentivo per le assunzioni giovanili

Il "bonus neet" è cumulabile con l'incentivo strutturale per l'occupazione giovanile introdotto dall'articolo 1, co. 100 della legge 205/2017  e dall'articolo 1-bis del decreto legge 87/2018 che ha confermato la spettanza anche per le assunzioni di under 35 effettuate tra il 2019 ed il 2020.  Tale incentivo spetta per 36 mesi dalla data dell'assunzione ed è pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro entro un tetto massimo di 3.000 euro annui. I datori di lavoro che cumulano le due agevolazioni fruiranno, pertanto, dello sgravio totale dei contributi per i primi dodici mesi dall'assunzione (entro un massimale contributivo di 8.060 euro annui) e del 50% per i restanti due anni. Ovviamente il cumulo sarà possibile solo se i lavoratori rispetteranno entrambe le condizioni per l'ammissione ai due ordini di sgravi contributivi.

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Documenti: Circolare Inps 54/2019

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