Disoccupazione, NAspi e DIS-Coll in scadenza prorogate di altri due mesi

Valerio Damiani Martedì, 08 Settembre 2020
Lo prevede un passaggio del DL "Agosto". Il beneficio sarà riconosciuto anche a favore dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori che hanno già beneficiato della proroga disposta dal DL Rilancio per le prestazioni scadute tra il 1° marzo ed il 30 Aprile 2020.
Altri due mesi di Naspi e DIS-Coll per la generalità dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 30 Giugno 2020. Lo prevede l'articolo 5 del DL 104/2020 (DL "Agosto") con il quale il legislatore estende ulteriormente gli ammortizzatori sociali al di fuori del rapporto di lavoro per contrastare gli effetti economici dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico il predetto articolo 5 del DL 104/2020 proroga: 1) di due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020; 2) di ulteriori due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tale proroga va ad aggiungersi a quella di pari durata già prevista, per le medesime indennità, dall’art. 92 del D.L. 34/2020, con la conseguenza che per quest'ultime la proroga complessiva è pari a quattro mesi. La proroga, al pari di quanto stabilito in occasione del precedente rinnovo, sarà riconosciuta d'ufficio dall'Inps a condizione che il percettore non abbia percepito una delle indennità COVID-19 fissate dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (si tratta, ad esempio, delle indennità di 600 o 1.000 euro per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, professionisti con partita iva).

Come già precisato dall'Inps con la precedente proroga (cfr: Circolare 76/2020) l'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria (non ci sarà, pertanto, la riduzione ulteriore del 3% al mese per i periodi che formano oggetto di proroga). Nel caso della Naspi i due mesi aggiuntivi sono coperti da contribuzione figurativa (nella Dis-Coll, invece, non c'è copertura contributiva ai fini pensionistici) alle stesse regole previste per i periodi "ordinari". Si rammenta che la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata (per l'avvio di un'attività economica) e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra le scadenze sopra esposte.

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