Disoccupazione, Più tempo per produrre la domanda di Naspi e Dis-coll nel 2020

Bernardo Diaz Martedì, 31 Marzo 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Il termine è stato portato a 128 giorni per tutte le cessazioni involontarie avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020.  
I lavoratori dipendenti e i collaboratori iscritti alla gestione separata avranno 128 giorni dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro per produrre la domanda di ammissione agli ammortizzatori sociali. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 49/2020 pubblicata ieri nella quale illustra la novella contenuta nell'articolo 33 del DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia").

Eventi di disoccupazione avvenuti nel 2020

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine (stabilito a pena di decadenza) di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Resta inteso che le domande presentate successivamente il 128° giorno dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro non potranno essere accolte dall'ente di previdenza.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni (e sino a 128 giorni) dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Resta inteso che se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione la prestazione decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; se la domanda è stata presentata successivamente all’ottavo giorno la prestazione decorrerà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le domande respinte perché presentate fuori termine ordinario (oltre il sessantottesimo giorno) riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, saranno riesaminate d’ufficio dall'INPS (senza quindi bisogno di presentazione di una nuova domanda).

Incentivo all'autoimprenditorialità

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità. I predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni. Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio. Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Disoccupazione agricola

Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020 ai sensi dell'articolo 32 del DL 18/2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020. In caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola agli interessati spetteranno gli interessi legali in misura pari:  a) per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b)  per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006 citata.

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