Mobilità in deroga, Si allunga la durata dell'ammortizzatore nelle aree di crisi complessa

Paolo Piva Giovedì, 24 Gennaio 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La novità è contenuta nel decreto legge 119/2018 con cui è stata ampliato il perimetro di concessione per le Aree di Crisi complessa di Porto Marghera e dei Poli indisutriali di Acerra-Marcianise, Battipaglia e Castellammare.
Si amplia la mobilità in deroga per i lavoratori impiegati nelle aree di crisi complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.

L'ammortizzatore sociale potrà essere concesso anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 (invece che, come stabiliva la norma precedente, nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018). Il trattamento potrà, inoltre, essere concesso sempre una durata massima di 12 mesi, ma senza il limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione. Ne da' informazione l'Inps con il messaggio numero 322/2019 pubblicato oggi con il quale l'Istituto di previdenza recepisce le novità introdotte dall'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136.

La questione

Come noto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto all'articolo 1, comma 143, uno stanziamento di 34 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, alle condizioni previste dalla norma, per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017. Si tratta in aprticolare delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017). Originariamente il trattamento di mobilità in deroga poteva essere concesso, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che l'interessato avesse terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La novella in questione ha esteso la concessione dell'ammortizzatore anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ampliando così notevolmente la platea degli interessati. Resta ferma la durata massima del trattamento, pari a 12 mesi, ma a differenza della norma originaria l'ammortizzatore sociale potrà proseguire anche successivamente al 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione.

L'Inps informa, pertanto, che sono superate le indicazioni fornite con la Circolare 90/2018 nelle parti relative alla data in cui i beneficiari dovevano aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, che prevede sempre una durata massima di dodici mesi, ma senza il limite del 31.12.2018.  Di conseguenza le sedi territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Qualora non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.

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Documenti: Messaggio inps 322/2019

Buonasera, il 20 luglio del 2018 compirò 63 anni ed avrò 40 anni circa di contributi riconosciuti dall'AGO. Sono disoccupato da 1 anno e finirò di percepire l'indennità NASPI nel Gennaio 2018. Volevo sapere se maturerò i requisiti per richiedere l'APE Agevolato il 20 luglio del 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata 66 anni e 7 mesi) oppure il 20 dicembre 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata a 67 anni secondo le previsioni della Legge Fornero con adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2022)?
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