Pensioni, Chi è tenuto all'iscrizione presso la gestione commercianti

Gemma Fabiani Sabato, 23 Settembre 2017
Guida alle principali categorie di lavoratori che devono essere obbligatoriamente assicurati presso la gestione dei lavoratori commercianti dell'Inps.
Come noto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che esercitano un'attività commerciale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'esercizio in forma di impresa

In primo luogo, dunque, soggetto all'iscrizione alla gestione commercianti è l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale in modo abituale e prevalente nonchè i suoi parenti ed affini entro il terzo grado. L'obbligo assicurativo è limitato dal punto di vista oggettivo dalla circostanza che l'attività svolta abbia carattere commerciale (art. 2195 cc); non sono, pertanto, soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti, di regola, i lavoratori autonomi (art. 2222 cc), come in particolare i liberi professionisti e gli artisti (i quali dovranno verificare l'obbligo di assicurazione presso le rispettive Casse professionali, presso la gestione separata dell'Inps o presso la gestione dei lavoratori dello spettacolo o degli sportivi professionisti); gli imprenditori agricoli (art. 2135 cc) o gli agricoli autonomi nonchè gli imprenditori artigiani per i quali l'assolvimento dell'onere contributivo si realizza rispettivamente nel fondo dei coltivatori diretti e del fondo artigiani. 

L'attività deve, altresì, essere svolta con carattere di abitualità e prevalenza, requisito la cui mancanza deve essere dimostrata dall'interessato. Secondo l'Inps il requisito di abitualità e prevalenza non è soddisfatto se l'interessato svolge contestualmente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno (o part-time purchè però superiore a 20 ore settimanali).

L'obbligo assicurativo è esteso, oltre al titolare dell'attività commerciale, ai parenti ed affini entro il terzo grado (cd. familiari coadiutori) come il coniuge, i figli legittimi o legittimati dai nipoti in linea retta, gli ascendenti, i fratelli alle sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza o che siano preposti al punto vendita (cfr: Circolare inps 78/2006)

L'esercizio in forma societaria 

L'esercizio in forma societaria dell'attività imprenditoriale non solleva, di regola, dall'obbligo assicurativo. In caso di società di persone (Sas o Snc) l'obbligo assicurativo sussiste, in presenza dei requisiti sopra esposti, nei confronti dei soci accomandatari delle Sas (società in accomandita semplice) e per i soci delle Snc (società in nome collettivo) in quanto sono queste figure ad assumere la piena responsabilità nella gestione dell'impresa; gli altri soci di società di persone (tra cui, in particolare, gli accomandanti) possono essere iscritti nella gestione commercianti in qualità di coadiutori familiari in presenza dei requisiti richiesti dalla legge (vincolo di parentela e svolgimento dell'attività aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza) o, in mancanza, come lavoratori dipendenti (cfr: messaggio inps 14162/1993; Circolare Inps 12/2008).

I soci di società di capitali (Srl e Spa) sono da sempre stati esclusi dagli obblighi contributivi in virtu' dell'autonomia patrimoniale perfetta che non consente l'assunzione ai soci della piena responsabilità e di tutti gli oneri e dei rischi relativi alla gestione della società. In passato, dunque, tali soggetti potevano essere iscritti solo come lavoratori dipendenti. Sul punto tuttavia l'articolo 1 co. 203 della legge 662/1996 ha esteso dal 1.1.1997 l'obbligo di assicurazione alla gestione commercianti dei soci di SRL che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (i cd. soci lavoratori) semprechè essi non risultino assicurati come lavoratori dipendenti (cfr: Circolare Inps 215/1998; Circolare Inps 25/1997). Tale obbligo sussiste, è bene precisarlo, a prescindere dalla circostanza di risultare amministratori della stessa.

L'iscrizione del socio amministratore

Nel caso di esercizio in forma societaria dell'attività commerciale può accadere, peraltro, che la figura del socio lavoratore di una società di persone o di società a responsabilità limitata (Srl), possa coincidere con quella dell'amministratore della società. In tal caso si è a lungo dibattuto se il socio che percepisce un compenso dall'attività di amministratore, sia obbligato alla duplice assicurazione: alla gestione separata per i redditi conseguiti in qualità di amministratore della società e alla gestione commercianti per l'attività svolto come socio lavoratore. L'Inps ha da sempre sostenuto la teoria della doppia imposizione (messaggio inps 14905/1999; Circolare Inps 32/1999; Circolare 75/2007) ma la Corte di Cassazione, facendo leva sull'articolo 1, co. 208 della legge 662/1996, aveva risolto la questione indicando che la gestione in cui iscrivere il soggetto era una sola e individuata in base all'attività prevalentemente svolta dall'interessato (C. 20886 del 5 ottobre 2007; C. 4676 del 22 febbraio 2008; C.8484 del 2 aprile 2008; C. 13215 del 22 maggio 2008). La materia è stata sbrogliata dal legislatore solo nel 2011 con una norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 12, co. 11 del decreto legge 78/2010 (Decreto Sacconi) in cui è stata sostanzialmente avvalorata la tesi dell'Inps relativa alla doppia iscrizione. 

I lavoratori autonomi 

Oltre agli imprenditori commerciali l'obbligo di iscrizione al Fondo commercianti sussiste anche con riferimento di tutti i lavoratori autonomi (art. 1, co. 202 della legge 662/1996) che esercitino una delle attività indicate di cui all'articolo 49, co. 1, lettera d) della legge 88/1989 (cd. lavoratori autonomi del terziario) con la sola esclusione dei professionisti (il cui obbligo dovrà essere assolto presso le casse professionali o presso la gestione separata Inps) e degli artisti. Così sono tenuti all'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti anche i promotori finanziari (articolo 1 co. 196 della legge 662/1996) e gli ausiliari del commercio (agenti, rappresentanti di commercio, mediatori, procacciatori d'affari, propagandisti eccetera), gli operatori del turismo (guide alpine, maestri di sci, guide turistiche, eccetera), le ostetriche libero professioniste (articolo 2 legge 249/90), gli agenti dello spettacolo (Circolare inps 171/2003), gli investigatori privati.  Da ricordare che una particolare forma di previdenza integrativa obbligatoria è prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio. Questi lavoratori autonomi, iscritti normalmente alla gestione commercianti, sono tenuti, obbligatoriamente, ad iscriversi anche ad uno speciale ente previdenziale, denominato Enasarco

 

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