Reddito di Emergenza
La misura è la fotocopia di quanto già previsto lo scorso anno dall'articolo 82 del dl n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. L'indennizzo sarà corrisposto ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:
a) residenza in Italia del componente richiedente il beneficio (a prescindere da una durata minima di permanenza);
b) possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare) incrementato in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
c) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
d) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c'è incompatibilità, invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).
L'importo del beneficio è legato alla numerosità del nucleo familiare: oscilla da un minimo di 400 euro nel caso di monocomponente ad un massimo di 840 euro (valore conseguibile, ad esempio, in presenza di due adulti, quattro minori, un componente disabile), ed è erogato, come detto, per tre mensilità. Può essere corrisposto a condizione che nel nucleo familiare non ci siano componenti titolari di pensioni dirette o indirette (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) oppure titolari di rapporti di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem spettante in relazione alla composizione del nucleo oppure ci siano percettori del reddito di cittadinanza al momento della domanda.
Disoccupati
La novità di quest'anno è che se e solo se i predetti requisiti non sono soddisfatti (e quindi in alternativa) il REM può essere concesso nella misura di 400€ mensili (l'importo è fisso, non ci sono altri aumenti legati alla composizione del nucleo) agli individui con ISEE non superiore a 30mila euro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll) a condizione di non godere dell'indennizzo covid-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 e di non essere titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita') ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'. In tal caso, in sostanza, il REM si configura come una proroga della disoccupazione indennizzata (NASPI o DIS-COLL) per tre mesi di importo pari a 400 euro mensili. Naturalmente al momento della domanda il richiedente non deve riscuotere, per il medesimo periodo, il reddito o la pensione di cittadinanza.
Domande dal 7 Aprile
L'INPS spiega che per l'accesso alla misura è necessario presentare domanda online, tramite il sito istituzionale, oppure tramite patronato. A differenza dell'ultima proroga, infatti, l'Istituto non procederà all'accredito d'ufficio nei confronti di coloro che lo scorso anno avevano beneficiato della misura. La presentazione della domanda sarà possibile a partire dal 7 Aprile sino al 30 Aprile.
Documenti: Messaggio Inps 1378/2021