Pensioni, Ecco i coefficienti di trasformazione per il biennio 2021-2022

Bruno Franzoni Venerdì, 12 Giugno 2020
In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2021.
Aggiornati i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione nel regime pubblico obbligatorio dal 1° gennaio 2021. E' stato pubblicato ieri, infatti, in Gazzetta il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 Giugno 2020 che rivede in senso più sfavorevole i coefficienti che determinano la quota contributiva della pensione per il biennio 2021-2022. 

Si tratta del quinto aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016 e nel 2019) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (resta escluso chi andrà in pensione entro il 31 dicembre 2020). La riduzione questa volta è meno intensa della precedente a causa del progressivo rallentamento della speranza di vita Istat: i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo 0,33 ed il 0,72% rispetto ai valori registrati nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età con i decrementi maggiori concentrate sulle fasce di età più alte (nel precedente aggiornamento le riduzioni erano più sensibili con decrementi che sfioravano 2%). Tanto per fare un esempio un montante contributivo di 300mila euro al 31.12.2020 vale in pensione 14.370 euro all'età di 62 anni; dal 2021 il medesimo montante alla stessa età vale 60 euro in meno; all'età di 67 anni la differenza è di 87 euro in meno. 

La novità influisce sulla quota contributiva della pensione (la cd. quota C) e quindi riguarda in ordine di importanza: 1) chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995; 2) chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo; 3) chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 4) chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive accreditata dopo il 31.12.2011.

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Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 1 Giugno 2020

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