Pensioni, Ok al pagamento del riscatto o la ricongiunzione da parte del datore di lavoro

Valerio Damiani Giovedì, 25 Luglio 2019
In caso di sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito. Domande dovranno pervenire all'Inps almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro.
Via libera alla possibilità per i datori di la lavoro di pagare gli oneri per il riscatto o la ricongiunzione dei contributi in favore dei lavoratori coinvolti in piani di gestione degli esodi. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 105/2019 pubblicata ieri dall'ente di previdenza. L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 (decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza) ha previsto, infatti, la possibilità che i datori di lavoro provvedano anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito.

Attualmente l'assegno straordinario di solidarietà ha una durata massima di cinque anni (temporaneamente portata a sette anni per il settore del credito cooperativo e bancario) e può essere utilizzato al fine del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni) o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne), non per altre prestazioni pensionistiche anticipate (come, ad esempio, l'opzione donna o la quota 100 salvo, in quest'ultimo caso, sia attivato un piano di ricambio generazionale).

La facoltà di riscatto e/o di ricongiunzione

Dal 29 gennaio 2019, l'articolo 22, co. 3 del DL 4/2019, consente ai datori di lavoro di coprire anche gli oneri di riscatto e ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi dei soggetti coinvolti nel piano di esodo per consentirgli l'accesso alla pensione e/o all'assegno straordinario di solidarietà. I destinatari dell’intervento sono, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario. L'operazione può essere effettuata solo con riguardo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi utili ai fini del diritto a pensione con esclusione, pertanto, del riscatto del periodo di part-time orizzontale (che sarebbe utile solo ai fini della misura).

L'Inps spiega che l’efficacia dell’operazione è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione. In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione sarà inviata anche al lavoratore.

La domanda

I datori di lavoro dovranno presentare la domanda presso la Struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario con un anticipo di almeno 4 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando l'apposito modulo fornito dall'ente previdenziale nella Circolare. Unitamente alla domanda il datore  dovrà allegare la dichiarazione di consenso all'operazione del lavoratore, debitamente sottoscritta. Il pagamento degli oneri deve avvenire in unica soluzione utilizzando il bollettino MAV on line oppure online sul sito istituzionale con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento immediato” tramite carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

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Documenti: Circolare Inps 105/2019

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