Pensioni

Pensioni

Ieri è arrivato il primo via libera della Camera al decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. Kamsin Molte le novità che, come anticipato su Pensioni Oggi negli ultimi giorni, si accingono a fare ingresso nell'ordinamento temperando alcune criticità della Riforma Fornero del 2011. Vediamo dunque di riassumere le novità che ora saranno al vaglio del Senato prima del disco verde definitivo.

Quota 96 - Il decreto prevede, all’articolo 1-bis, che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 (c.d. riforma Fornero) in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuino ad applicarsi anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 (c.d. quota 96 della scuola). Inoltre, è prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della riforma, e che successivamente abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cd. opzione donna), di chiedere il ricalcolo del trattamento (vedi i dettagli) a loro erogato sulla base del sistema di calcolo retributivo o misto per il periodo fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Lavoratori Precoci - Sono state introdotte disposizioni, che prevedono la non applicazione delle riduzioni percentuali (vedi i dettagli) ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il solo requisito di anzianità contributiva previsto (attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (quindi non dovendo rispettare il requisito anagrafico dei 62 anni).

Divieto incarichi di consulenza ai pensionati - Il provvedimento prevede che le p.a. non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito (articolo 6). Il divieto trova applicazione anche per gli incarichi e le cariche presso gli organi costituzionali.

Divieto del trattenimento in servizio - Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per quanto attiene al primo punto si prevede che la cessazione dei trattenimenti in servizio dal 31 Ottobre 2014 (31 Dicembre 2015 per i magistrati). Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento è stata invece confermata che per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro il provvedimento dispone che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni).

Oltre a ciò, si prevede che l'istituto non si applichi al personale di magistratura e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età (68 anni per i responsabili di struttura complessa, per i professori universitari e per i dipendenti pubblici sospesi per i quali sia attivo l'istituto del ripristino del rapporto di lavoro).

Zedde

 

Con 286 voti favorevoli, 132 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato il decreto legge di riforma della Pubblica amministrazione, che passa ora all'esame del Senato. Kamsin Il provvedimento, che contiene numerose modifiche in materia previdenziale, deve essere convertito entro il 23 agosto.

In breve queste le misure che passano ora al Senato:

Pensionamento d'ufficio a 62 anni - Via libera alla possibilità per le Pa di collocare d'ufficio in pensione i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne) purchè abbiano compiuto 62 anni (68 per i professori e i primari di ospedali);

Lavoratori Precoci: stop alle penalizzazioni - Si prevede lo stop alle penalizzazioni sulla pensione anticipata sino al 2017 (vedi i dettagli della misura);

Quota 96 - Disco verde anche alla nuova deroga in materia pensionistica in favore dei quota 96 della scuola, quattromila docenti che hanno raggiunto un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina entro il 31.8.2012;

Abolizione trattenimenti in servizio - Si dispone lo stop ai trattenimenti in servizio dal 31 Ottobre 2014 (31 Dicembre 2015 per i magistrati);

Prepensionamento Giornalisti imprese in crisi - Si introducono nuovi vincoli alle aziende editoriali in crisi per il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi;

Stop incarichi nelle Pa ai pensionati - Si irrigidisce il divieto di incarichi nelle Pa (anche a titolo gratuito) nelle Pubbliche amministrazioni (anche con riferimento agli organi costituzionali).

Zedde

La Camera si accinge a confermare in prima lettura lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Almeno sino al 2017. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, non è stata infatti modificata nel corso dell'esame in Aula. Pertanto i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2017 potranno andare in pensione senza penalizzazione anche se hanno un periodo di contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto sul proprio conto assicurativo.

La modifica infatti interviene sull'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e sana un conto aperto da due anni e mezzo nei confronti dei "lavoratori precoci" cioè coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva prima di aver perfezionato i 62 anni. Il predetto articolo, peraltro oggetto di due interventi estensivi già nel corso del 2013, costringe oggi gli interessati ad una approfondita ed assurda indagine sulla propria carriera contributiva posto che solo i contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro e da alcuni limitati periodi di contribuzione figurativa (ad esempio malattia, cigo, servizio militare) sono utili a sterilizzare la penalizzazione.

Con la modifica si precisa invece che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione con l'anticipata entro il 31.12.2017 - cioè 42 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi dal 2016) per gli uomini e 41 anni e 6 mesi (41 anni e 10 mesi dal 2016) per le donne -  potranno accedere alla pensione senza penalità indipendentemente dalla tipologia di contributi che sono stati accreditati sul proprio conto assicurativo. Dunque via libera anche a chi ha - ad esempio - le maggiorazioni figurative da amianto, contributi derivanti da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, ma anche contribuzione da riscatto e periodi di integrazione contributiva coperti con i volontari.

Resta tuttavia il vincolo temporale: cioè i requisiti contributivi devono essere perfezionati entro il 2017 per salvarsi dalla penalizzazione. Mentre se sono perfezionati successivamente a tale data la penalizzazione (cioè un taglio dell'1-2% sulla quota retributiva dell'assegno per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni) trova il suo regime ordinario: ossia scatterà qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni, per l'appunto. 

Interessati dalla novità anche i lavoratori che sono usciti in questi anni con l'assegno decurtato. Infatti l'Inps sarà probabilmente chiamata a ricalcolare gli assegni colpiti dalla decurtazione a far data dal periodo successivo alla conversione in legge dell'attuale misura.

Zedde

Uscita al 1° Settembre per quattromila docenti, stop all'istituto del trattenimento in servizio, possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione a 62 anni i dipendenti con la massima anzianità contributiva (l'asticella sale a 68 anni per i primari e i professori universitari), stop alle penalizzazioni per i precoci. Kamsin Sono queste le novità che saranno oggi, dopo giornate di acceso dibattito parlamentare, approvate in prima lettura dalla Camera dopo la fiducia ottenuta questa notte dal governo al dl 90/2014.

Nonostante lo scontro tra Ragioneria dello Stato e Parlamento delle ultime ore l'impalcatura delle norme che erano state approvate venerdì scorso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha sostanzialmente retto. Per i trattenimenti in servizio è confermato lo stop dal 31 Ottobre 2014 con la deroga al 31 Dicembre 2015 in favore dei magistrati. Per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato  cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015. I pensionati, pubblici o privati, potranno avere incarichi e consulenze ma solo gratuite e della durata massimo di un anno. Tra gli emendamenti approvati e mantenuti nel testo del provvedimento, come già anticipato nei giorni scorsi da Pensioni Oggi, c'è anche la parola fine alla disincentivazione nell'accesso alla pensione anticipata sino al 2017 qualora il pensionando non abbia raggiunto i 62 anni (vedi i dettagli della norma).

Contestatissima la deroga in favore dei quota 96 della scuola, che è stata però confermata nel decreto praticamente intatta rispetto alla versione iniziale. 4 mila professori, per favorire il ricambio generazionale, potranno lasciare il posto di lavoro dal 1° Settembre 2014 producendo una apposita istanza all'Inps entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento. Interessati dalla misura saranno coloro che hanno raggiunto 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 anni di età e 35 di contributi) entro il 31 Agosto 2012 (e che quindi avevano raggiunto la quota 96 entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012). 

L'Aula della Camera ha votato questa notte la fiducia al Governo, e oggi, molto probabilmente, dopo l'esame degli ordini del giorno, darà il primo via libera al dl Madia con i primi interventi più urgenti sulla pubblica amministrazione. Il provvedimento dovrà poi passare al Senato, e va convertito in legge entro il 24 agosto.

Zedde

Il programma Unicarpe per la gestione delle domande di accesso alla quinta salvaguardia è stato aggiornato in modo da consentire la certificazione delle istanze di accesso dei potenziali lavoratori beneficiari. Kamsin E' quanto ha comunicato l'istituto di previdenza pubblica con il messaggio Inps 6326/2014. Con il messaggio, l'istituto ricorda alle sedi territoriali che sarà quindi possibile iniziare a processare le posizioni dei soggetti che hanno presentato, a seconda della categoria di appartenenza, istanza di ammissione alla salvaguardia alle DTL o all’Istituto.  Il sistema UNICARPE sarà in grado di verificare il diritto a pensione in applicazione della salvaguardia, in funzione sia dei requisiti anagrafico/contributivo previsti per l’accesso alla pensione in salvaguardia, sia delle ulteriori condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.

La decorrenza della pensione in salvaguardia, ricorda l'istituto, non può comunque, essere successiva al 6 gennaio 2015 per tutte le tipologie di lavoratori interessate secondo quanto stabilito dalla legge 147/2013. Completata la procedura di verifica della propria posizione previdenziale ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le Comunicazioni che possono essere di due tipi: a) lettera di certificazione della salvaguardia con l’indicazione della decorrenza; b) lettera di reiezione con l’indicazione del motivo dell’esclusione. 

Le procedure di verifica, secondo quanto apprende Pensioni Oggi, entreranno tuttavia nel vivo non prima del mese di Settembre in quanto ancora oggi, risultano ancora in giacenza diverse istanze di accesso presentate presso le DTL.

Zedde

Il testo licenziato la settimana scorsa dalla Commissione affari costituzionali ha subito alcune limitate modifiche per quanto riguarda la pensioni dopo i dubbi sollevati su numerose norme inserite nel testo. Kamsin La più rilevante, come già anticipato su Pensioni Oggi, riguarda le norme sui pensionamenti d'ufficio, quelle che permettono alle amministrazioni di mandare a casa i dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei contributi (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne).

La regola generale fissata nel provvedimento prevedeva che per poter operare il pensionamento d'ufficio, il dipendente avesse raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (con una eccezione  per professori universitari e primari, per i quali l'età minima era stata fissata in 65 anni). Nel passaggio di ieri in commissione, il requisito anagrafico per professori e primari è stato rivisto al rialzo, portandolo a 68 anni. Per i medici, invece, il requisito sarà comunque di 65 anni, mentre per i ricercatori l'età per il pensionamento d'ufficio è stata abbassata a 62 anni.

Per il liceziamento del professore servirà tuttavia una decisione del Senato accademico, "senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età". Non solo. L'università avrà anche il vincolo, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato.

I Quota 96 -  Passa invece sostanzialmente indenne la misura per il pensionamento dei 4 mila docenti delle scuole che nell'anno 201/2012 avevano maturato i requisiti per il ritiro ma che erano rimasti bloccati dalla riforma Fornero. Anche se il disco verde della Commissione bilancio, chiamata a dare un parere sulle coperture finanziarie, non era scontato, le forze politiche hanno manifestato unità nel voler porre fine a questa vicenda ed alla fine il presidente della Commissione, Francesco Boccia, ha dato parere positivo.

All'articolo 1-bis è stato solo riscritto il comma 3 relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che "il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Inoltre si aggiunge il comma 6-bis a copertura degli oneri derivanti per la riliquidazione del trattamento pensionistico (vedi i dettagli della misura) in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'intervento in questione che avevano anticipato l'uscita con l'opzione donna.

Lavoratori Precoci - Non risultano modificate le altre misure già anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi (vedi i dettagli in materia previdenziale). In particolare risulta confermata la novità che consente la sterilizzazione della penalizzazione in favore dei lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata entro il 2017.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati