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Il Decreto interministeriale Lavoro-Economia riguardante le modalità di fruizione della 5° salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 non è stato ancora pubblicato.

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Ancora nulla di fatto per i lavoratori interessati alla 5° salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. legge 147/2013).

Del relativo decreto attuativo che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge non c'è traccia nonostante nelle settimane scorse il provvedimento sia stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il provvedimento secondo Bruno Palmieri, del Patronato Inca, è importante perchè "se da un lato non elimina il vincolo temporale della decorrenza, che resta fissata al 6 Gennaio 2015, dall'altro ha abrogato il vincolo reddituale per i prosecutori volontari, per i cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore e per coloro che hanno risolto unilaterlamente il rapporto. Molti lavoratori infatti non hanno potuto beneficiare delle precedenti salvaguardie poichè avevano conseguito un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro".

Piu' in dettaglio le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione.

In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195). La specificazione sembra significare pertanto che chi avrebbe dovuto conseguire la pensione prima di tale data perderà le relative mensilità.

Ai sensi di quanto indicato nella legge di stabilità i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La pubblicazione del Dm interministeriale dovrà chiarire le modalità di ammisisone al beneficio e i termini per l'eventuale presentazione delle istanze di accesso alla Direzioni Territoriali del Lavoro.

Secondo il premier, il Def sarà approvato martedì. A Maggio gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti. Al momento le pensioni sono al riparo.

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Per finanziare il taglio dell'Iperf dal prossimo Maggio Renzi è pronto ad incrementare l'asticella dei tagli alla spesa con interventi molto decisi anche su settori come la sanità, i trasferimenti agli organi costituzionali e sugli acquisti di beni e servizi attualmente gestiti da ben 32mila stazioni appaltanti. Ma si parte dal documento sulla Spending Review di Carlo Cottarelli.

Al riparo dalla stretta soltanto le pensioni, almeno in questa prima fase. Dei circa 4 miliardi di tagli alla spesa individuati dal Ministero guidato da Pier Carlo Padoan quest'anno almeno 300 milioni arriverebbero dalla sanità ed altrettanti sarebbero recuperati attraverso una stretta sugli acquisti di beni e servizi che riguarderà anche le convenzioni stipulate dagli ospedali in materia di ristorazione, sicurezza e pulizia.

Altri 500 milioni dovrebbero arrivare dalla stretta sui dirigenti pubblici, a cominciare da quella sugli stipendi. Che interesseranno in modo particolare anche il Ministero degli Affari Esteri come annunciato dalla Mogherini. Il Ministro degli Esteri ha infatti proposto un piano di risparmi da 108 milioni tra cui è prevista anche una «revisione del trattamento economico del personale all'estero, tema su cui c'è una sensibilità diffusa a cui stiamo rispondendo», ha annunciato il ministro.

Un miliardo poi è stato ipotizzato dalla razionalizzazione degli incentivi per le aziende di autotrasporto. Altri tagli dovrebbero interessare la riorganizzazione interna della Pa, con la soppressione e la fusione di molti enti e strutture periferiche dello Stato ed anche gli organi costituzionali che vedrebbero ridursi i trasferimenti.

Di spending review se ne sta occupando anche il ministro Marianna Madia, con i rappresentanti del ministero del Lavoro, Ragioneria, Inps e Dipartimento funzione pubblica. Su questo fronte la sfida della Madia è di mettere in atto 85mila esuberi nel pubblico impiego, come indicati nel piano Cottarelli, ricorrendo ad un insieme di strumenti: dai pensionamenti ordinari ai prepensionamenti, alla mobilità del personale, all'esonero dal servizio per i dipendenti vicini alla pensione.

Un'operazione che dovrebbe consentire anche la cosiddetta "staffetta generazionale", favorendo l'ingresso dei giovani per rinnovare gli enti pubblici. Il ministro dovrà sciogliere il nodo dello strumento da utilizzare. Non chiaro infatti, se questo debba avvenire o meno con le norme vigenti, che prevedono un turn over al 20% per quest'anno e che passerà al 40% nel 2015.

ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps.  Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.

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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al  «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.

La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.

Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".

Per i comuni che non approvano il bilancio entro fine maggio si potrebbe introdurre il pagamento con acconto standard già previsto per l'Imu 2012. Così rischia però di pagare anche chi è esente.

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Il decreto Salva Roma Ter continua il suo iter in commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ha votato sugli emendamenti sulle modifiche al Decreto. In primo piano le modifiche per la «super-Tasi», cioè l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille per finanziare le detrazioni delle abitazioni principali.

Quanto alle modalità di pagamento i contribuenti dovranno recarsi alla cassa per la Tasi il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, con la possibilità comunque di versare in unica soluzione entro metà giugno. Se poi per il 2014 i Comuni non emaneranno il regolamento su aliquote, detrazioni ed esenzioni dalla Tasi entro il 31 maggio prossimo gli acconti dovuti per gli immobili diversi dall'abitazione principale saranno calcolati sulla base dell'aliquota dell'1 per mille.

In pratica per i Comuni che non riusciranno a definire le aliquote in tempo per giugno, ci sarà molto probabilmente un acconto, forse facoltativo, basato sull'aliquota standard, che porterebbe però alla cassa anche i contribuenti poi esentati da eventuali detrazioni, con il risultato di avviare poi un complicato meccanismo di pagamenti e restituzioni. Si tratta questa di un'estensione alla Tasi delle regole già sperimentate nel 2012 per l'Imu, che hanno permesso di chiedere l'acconto ad aliquota standard nei Comuni in cui il bilancio non era pronto in tempo.

Anche per la Tari il pagamento avverrà in due rate semestrali fissate dai comuni e per le imprese saranno possibili nuovi sconti nel caso dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti speciali.

La Commissione ha anche lavorato a una super-Tasi piu' trasparente, da rendere tale attraverso un allegato al bilancio comunale che dovrà certificare quanto produce l'extragettito dovuto all'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille e quanto invece viene destinato alle detrazioni; l'idea è quella di incentivare i sindaci a utilizzare tutte le entrate aggiuntive per finanziare l'introduzione delle detrazioni in favore delle abitazioni principali.

Il Decreto attuale, infatti, consente ai Comuni di applicare un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille sull'abitazione principale o sugli altri immobili con lo scopo di finanziare le detrazioni sulla prima casa, ma non impone di utilizzare tutto l'extragettito per le detrazioni. Ma in ogni caso non è stato imposto dalla Commissione, per difficoltà tecniche, un vincolo esplicito che imponga ai Comuni di usare per le detrazioni tutte le entrate prodotte dall'aliquota aggiuntiva.

Tra le altre novità votate dalla Commissione passano una nuova proroga per la rottamazione delle cartelle, che slitta al 31 maggio e il via libera ai pagamenti della Tasi con strumenti diversi da F24 e bollettino postale.

Resta comunque da comprendere come i comuni applicheranno la Super Tasi del Dl 16/2014. Il rischio è di una nuova stangata sulle seconde case derivante dall'accoppiata con l'Imu. Sugli immobili diversi dall'abitazione principale infatti la Tasi si aggiunge all'Imu, ma la legge di stabilità 2014 aveva imposto un tetto massimo alla somma delle due imposte, che non avrebbero potuto superare l'aliquota complessiva del 10,6 per mille.

Nei Comuni quindi in cui l'aliquota Imu aveva già raggiunto il 10,6 per mille non ci sarebbero potuti essere nuovi incrementi della tassazione. Ora però le carte in tavole sono cambiate, perché lo 0,8 per mille aggiuntivo è in deroga a tutti i limiti e quindi può far raggiungere l'aliquota complessiva dell'11,4 per mille.

I Comuni possono mettere questo 0,8 per mille sulle prime case oppure sugli altri immobili, ma è probabile che la maggioranza delle amministrazioni sceglierà questa seconda ipotesi, che offre più gettito ed è meno costosa politicamente.

Gli iscritti al Fondo speciale Fs dell'Inps possono accedere al pensionamento anticipato solo se hanno svolto lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Istituto di previdenza pubblica con il messaggio n. 3816 del 3 aprile nel quale precisa che non tutto il personale viaggiante e di macchina rientra tra le categorie di lavori usuranti, che possono accedere alla pensione con il sistema delle quote e l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi, con l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita.

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La precisazione si è resa necessaria dopo che con il messaggio 3.380 del 18 marzo l'Inps aveva comunicato che il personale viaggiante e di macchina poteva godere dei benefici previsti dal decreto legislativo 67/2011 per i cd. lavori usuranti. Pertanto, avranno questa possibilità solo coloro che hanno svolto attività in orario notturno per almeno 6 ore e per 64 giorni l'anno, così come indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che i conducenti dei treni non rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli – lettera d) del comma 1 – considerati a loro volta addetti a lavori usuranti indipendentemente dall'attività notturna.

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