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Il binomio Imu-Tasi sulle imprese porterà rincari di oltre il 15%.Il Fisco locale sulle imprese potrà essere contenuto solo in quei comuni che decideranno di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale.

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Brutte notizie per le tasse sul mattone che dovranno pagare le imprese quest'anno. Gli effetti uniti di Imu e Tasi rischiano infatti di far aumentare i costi della tassazione sul mattone di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

E' quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre.Merito prima di tutto, della diminuzione dal 30 al 20 per cento della quota di Imu che potrà essere dedotta sulle imposte sui redditi.

Solo questa misura "costa" in media un aumento di circa il 3% degli importi da pagare allo Stato. E poi c'è l'incognita Tasi che per le imprese può sommarsi all'Imu sino a raggiungere l'11,4 per mille.

Con il decreto Salva Roma, la fissazione dell'aliquota della Tasi è stata lasciata ai municipi che dovranno stabilire se caricarlo tutto sul 2,5 per mille previsto per la prima casa che salirebbe così al 3,3 ; oppure sul 10,6 per mille relativo alle seconde abitazioni e altri immobili, che arriverebbe all'11,4 per mille inclusa l'Imu, o ancora pro quota sulle due aliquote.

Ad esempio immaginando che il Comune applichi la Tasi in aliquota standard dell'1,0 per mille, un negozio del valore fiscale di 260 mila euro che abbia pagato nel 2012 un'imposta Imu del 7,6 per mille, quest'anno per effetto dell'accoppiata Imu-Tasi si troverà a pagare l'8,6 per mille (7,6 Imu e 1,0 per mille di Tasi).

In soldoni finirà per pagare 2.200 euro di tasse nel 2014 contro 1.950 euro del 2012 (+ 13,2%). Che salgono a 2.750 qualora il binomio di Imu e Tasi porti l'aliquota complessiva al 9,6 per mille (con 8,6 per mille di Imu) con un incremento del 10,4% rispetto a quanto avrebbe pagato l'esercizio nel 2012 e a 2.950 (+7,5% rispetto al 2012) con l'aliquota massima applicabile all' 11,4 per mille (10,6 per mille di Imu).

Ma per cogliere in pieno le dimensioni del problema occorre fare un altro passo indietro, al 2011: quell'anno il negozio menzionato avrebbe pagato con l'aliquota Ici massima 1.072 euro, cioè meno della metà del limite di oggi.

Questo ennesimo balzo in avanti del Fisco locale sulle imprese potrà essere contenuto in quei comuni che decideranno di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale come ad esempio Bologna e Firenze. Ma nella maggior parte dei municipi la Tasi sarà applicata interamente sugli altri immobili ed è facile immaginare che si raggiungerà l'aliquota massima dell'11,4 per mille.

All'indomani della nota del Ministero del Lavoro che ha ristretto l'ambito di operatività della quarta salvaguardia, molti lavoratori si stanno vedendo rigettare l'istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

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Nello scorso mese di marzo molti lavoratori esodati che avevano presentato istanza per fare parte del contingente dei 6.500 cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  di cui Dl 102/2013 (si tratta cioè di coloro che si sono dimessi o sono stati licenziati) si sono visti rigettare dalle DTL l'istanza per l'ammissione al beneficio.

Colpa in gran parte di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. 14954 del 5 Marzo 2014) che escluso dal beneficio i percettori "che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati".

Secondo Bruno Palmieri del Patronato Inca-Cgil pertanto i "lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità non possono partecipare alla lotteria dei 6.500. Ad alcuni di questi la DTL dapprima ha accettato l'istanza poi, dopo la pubblicazione della nota del Ministero, l'ha revocata. E' un comportamento inaccettabile che denota la scarsa attenzione a questo tema sociale".  

Palmieri ricorda anche che questa salvaguardia ha dell'assurdo: "essendo tutelata solo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, un lavoratore il cui contratto a termine sia scaduto alla sua data naturale non può farne parte. Ma se lo stesso lavoratore si fosse dimesso il giorno prima della scadenza risolvendo unilateralmente il rapporto, ne avrebbe avuto diritto."

Per quanto riguarda i 2.500 lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11 bis D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33 - comma 3- della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità - categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33 - Legge n. 104/1992.

A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.

Nel settore pubblico il decreto Poletti si applica nei limiti in cui questo è compatibile con la disciplina indicata nel Dlgs 165/2011.

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Com'è noto dal 21 marzo 2014 è entrato in vigore il Dlg 34/2014 che ha riformato la disciplina del contratto a Tempo determinato. Le principali innovazioni sono ormai chiare a tutti. Il provvedimento, che sta suscitando diverse reazioni politiche, ha provveduto all'abolizione della causale per la sottoscrizione di contratti di lavoro a termine; ha introdotto un tetto massimo pari al 20 % dell'organico complessivo dell'azienda del numero dei rapporti di lavoro a termine che possono essere stipulati, ( limite che tuttavia non opera in confronto delle aziende con meno di 5 dipendenti per le quali viene sempre prevista la possibilità per il datore di stipulare un Contratto di lavoro a termine); ed ha precisato che il contratto a tempo può essere prorogato di otto volte sino ad un massimo di 3 anni a condizione tuttavia che le parti si riferiscano alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto è stato originariamente stipulato.

Gabriella Martini, dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, ricorda tuttavia che le innovazioni portate dal Dl 34/2014 non hanno grandi effetti per quanto riguarda il settore del Pubblico Impiego, settore in cui restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 36 del Dlgs 165 del 2001.

"Nel settore pubblico resta ferma la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili di impiego del personale per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o  eccezionale. Di conseguenza nel Settore Pubblico, nonostante l'introduzione della nuova normativa, resta sempre necessaria l'indicazione della causale nella stipula di Contratti a tempo determinato".

Per quanto riguarda invece il tetto massimo di Contratti a tempo determinato fissato con il 20% di organico "anche tale misura non pare essere compatibile con il Settore Pubblico in quanto, anche se è vero che sussiste un richiamo generico ai Contratti Collettivi di lavoro, questo limite è troppo elevato e ciò potrebbe favorire forme di abuso a discapito dei lavoratori".

In definitiva l'unica novità del Decreto Poletti che risulta compatibile con il Settore Pubblico è quella relativa alla possibilità di prorogare fino ad otto volte il Contratto a tempo determinato sempre rispettando il limite massimo di 36 mesi a condizione che non vi sia abuso.

I dirigenti della Pubblica Amministrazione non potranno guadagnare più del Capo dello Stato. Dal tetto agli stipendi sono attesi risparmi per 500 milioni.

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Renzi accelera sull'idea di introdurre il principio in base al quale nessuno nella Pubblica Amministrazione può guadagnare più del Capo dello Stato. Nel Cdm di ieri che ha licenziato il DEF il premier ha confermato che dal prossimo 18 Aprile sarà introdotto un nuovo tetto ai stipendi dei manager pubblici pari a 239mila euro lordi annui, la retribuzione lorda del Capo dello stato. Secondo indiscrezioni potrebbero anche essere introdotti tetti differenziati e via via decrescenti per ogni figura dirigenziale della Pubblica Amministrazione.

Secondo le cifre del MEF, i risparmi per lo Stato si attesterebbero almeno sui 400milioni l'anno se il tetto allo stipendio passasse dai 311.658,53 euro lordi all'anno previsti oggi, ai 239.181 euro riconosciuti al Capo dello Stato. Una sforbiciata di oltre il 20% che funzionerà da effetto domino travolgendo verso il basso tutto il sistema delle retribuzioni dirigenziali.

Dovrebbero essere introdotti anche limiti via via discendenti per Capi dipartimento (190mila euro), Dirigenti di prima fascia (120mila euro) e per quelli di seconda fascia, che dovrebbero attestarsi verso i 70-80 mila euro annui. Il premier è determinato a continuare la sua offensiva contro gli sprechi della Pubblica Amministrazione e contro i privilegi della politica: «Non ci saranno più santuari, dopo il Senato e le Province taglierò anche doppioni ed enti inutili», garantisce Renzi che ha inquadrato nel mirino le sei-settemila aziende municipalizzate (garantiscono circa 80 mila poltrone a politici e amici dei politici), l’Aci e la Motorizzazione, i Consorzi di bonifica di cui è costellata la Penisola.

Indipendentemente dall'esito della Riforma, il meccanismo ideato dovrebbe colpire quasi tutti i dirigenti pubblici, a partire dagli Enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat) dove lo stipendio medio dei dirigenti di prima fascia è abbondantemente oltre i 200mila euro, e quello della seconda fascia si attesta a 135mila euro. Nei Ministeri gli importi si collocano invece fra i 187mila euro medi della prima fascia e gli 88mila euro della seconda, che salgono a 96mila per Palazzo Chigi.

La quota di pensione che consente di raggiungere il livello minimo non è esportabile da parte dei titolari che trasferiscono la propria residenza in uno stato dell'Unione europea.

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L'Inps con il messaggio n. 3770/2014, in risposta alle numerose richieste di chiarimenti sull'argomento da parte dei propri uffici periferici ha precisato che la quota di pensione che consente di raggiungere il livello minimo,  pari a 501,38 euro non è esportabile da parte dei titolari che trasferiscono la propria residenza in uno stato dell'Unione europea.

Attualmente infatti il calcolo della pensione con il sistema retributivo viene determinato sulla base del numero degli anni di contributi e della cosiddetta retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell'ultimo periodo di lavoro (o degli ultimi redditi dichiarati al Fisco per i lavoratori autonomi).

L'importo della rendita risulta pari a un 2% della retribuzione pensionabile, per ogni anno di contributi. Quando l'importo calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

Le condizioni richieste affinché scatti l'integrazione sono due: il richiedente la pensione non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo; il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di 4 volte il minimo.

L'art.70 del regolamento (Ce) n. 883/2004 disciplina le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» aventi caratteristiche sia  delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali. Tali prestazioni, se elencate nell'allegato X del regolamento , sono inesportabili negli stati membri e, quindi, vengono erogate esclusivamente nel paese in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto stato.

Pertanto, si legge nella nota, sono a carico dell'istituzione del luogo di residenza: gli assegni sociali, le rendite assistenziali, l'integrazione della pensione minima e le maggiorazioni sociali. Quindi i residenti in paesi entrati a far parte dell'Ue, titolari di pensione in regime nazionale o internazionale, che abbiano perfezionato i requisiti per l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo prima dell'ingresso dello stato nell'Unione europea, mantengono anche dopo tale data il diritto al pagamento dell'integrazione, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Al contrario, in applicazione del citato principio dell'inesportabilità, non potranno essere corrisposte integrazioni al trattamento minimo i cui requisiti, in particolare reddituali, si siano perfezionati in capo al titolare di pensione residente all'estero in data successiva all'ingresso dello stato nell'Unione.

Ai fini del mantenimento dell’integrazione al trattamento minimo, conclude la nota, non solo la decorrenza del trattamento pensionistico deve collocarsi anteriormente alla data di ingresso dello Stato nell’Unione europea, ma devono essere soddisfatte, prima di detta data, tutte le condizioni, previste dalla normativa nazionale, per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo.

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