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Dopo il parere contrario della Presidenza della Repubblica rimane il doppio tetto di spesa per il bonus mobili.

Con la pubblicazione del decreto casa 2014 (dl 47/2014) avvenuta venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale non è stato eliminato l'obbligo secondo il quale le spese per l'arredamento non possono superare l'importo che il contribuente ha sostenuto per i lavori di recupero edilizio.

Niente da fare dunque per l'eliminazione del doppio tetto di spesa introdotto con la scorsa legge di stabilità (legge 147/2013). I contribuenti dovranno pertanto rispettare 2 limiti per fruire del beneficio: rispettare il tetto massimo di spesa di 10 mila euro e non superare in ogni caso le spese sostenute per il recupero edilizio. 

Ad esempio chi spende 4.000 euro per ristrutturare il proprio appartamento potrà applicare la detrazione del 50 per cento su una spesa massima di 4.000 euro in mobili ed elettrodomestici. Qualora invece si spendano 40.000 euro per i lavori di ristrutturazione edilizia il tetto massimo resta fisso a 10 mila euro. 

Il doppio tetto per fruire del bonus mobili è stato introdotto dall'ultima legge di stabilità che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2014. Subito dopo il governo Letta è tornato sui suoi passi tentando di ripristinare la norma contenuta nel dl 63/2013 (che consentiva la fruizione del beneficio indipendentemente dall'importo delle spese di lavori di ristrutturazione edilizia con il solo limite di 10mila euro) con il decreto salva Roma bis.

Il problema è che questo decreto è stato fatto decadere con la conseguenza che il il doppio tetto è stato riportato in vita. 

Secondo Paolo Del Vecchio, consigliere dell'Ordine nazionale degli architetti, diventerà importante per i contribuenti comprendere la data in cui sono state effettuate le spese per i beni per l'acquisto degli arredamenti. "Infatti le spese che sono state effettuate fino al 31 dicembre 2013 non sono soggette al doppio tetto in quanto il vincolo introdotto dalla legge di stabilità 2013 ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2014".

Ciò significa, secondo Del Vecchio che le "spese effettuate entro la fine dell'anno scorso devono esclusivamente rispettare il tetto dei 10mila euro come individuati nel dl 63/2013. 

Per capire quale disciplina applicare bisogna fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario o postale di pagamento. Se invece gli acquisti siano stati effettuati con moneta elettronica, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transizione. 

Le spese intervenute successivamente al 2013 devono invece rispettare il doppio tetto individuato dalla legge di stabilità 2014; cioè non possono superare le spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal contribuente".

Il modello Ire non va compilato se il pagamento avviene per intero quest'anno.

Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle entrate e delle spese sostenute dai contribuenti nell'anno 2013 riguardanti lavori di risparmio energetico degli edifici. Si tratta del modello Ire cioè del modello di comunicazione degli "Interventi di Riqualificazione Energetica".

Soggetti all'obbligo della comunicazione sono i contribuenti che contemporaneamente proseguono quest'anno o negli anni successivi i lavori iniziati e non finiti negli anni precedenti e hanno sostenuto spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione. Pertanto qualora i lavori siano stati effettuati prima del 31 dicembre dello scorso anno e i pagamenti vengano effettuati solo quest'anno la comunicazione non deve essere inviata. Invece se c'è stato un acconto o il saldo lo scorso anno il modello dovrà essere spedito indicando i pagamenti effettuati.

Esenti dall'obbligo dunque quei contribuenti che hanno iniziato i lavori di risparmio energetico quest'anno con pagamento dell' acconto il precedente anno; coloro che hanno terminato i lavori lo scorso anno con pagamento  dell'acconto e del saldo nel 2014; sollevati dalla comunicazione infine anche i contribuenti che hanno iniziato e terminato i lavori nel 2013 ed hanno pagato tutte le somme nel 2014.

Il mancato invio del modello Ire comporterà l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro, ma non ha come conseguenza anche la decadenza delle detrazioni Irpef e Ires previste dalla legge. L'invio di questa comunicazione alle entrate non sostituisce inoltre quella che deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Nell'apprendistato professionalizzante, la formazione pubblica sarà una mera possibilità lasciata al datore di lavoro. 

Con l'approvazione del decreto legge Poletti (dl 34/2014) sono cambiate nuovamente le regole relative al contratto di apprendistato. L'articolo 2 del decreto legge interviene infatti sul testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo numero 167/2011 in diversi punti. Tra le principali novità viene abrogato l'obbligo della forma scritta del piano formativo individuale.

Secondo Giovanna Bernardi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma la novità alleggerira' l'onere probatorio per il datore di lavoro. La Bernardi ricorda come il piano formativo individuale sia stato fino a oggi un elemento essenziale del contratto di apprendistato.

"Questo consisteva in un allegato al contratto che veniva redatto in forma scritta anche in base ai moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale mediante il quale veniva individuato il percorso formativo che l' apprendista doveva seguire.Il decreto legislativo 167 prevedeva che il piano formativo individuale doveva essere definito entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di apprendistato. Ora però il decreto legge 34 ha abrogato l'obbligo di stipulare il piano formativo individuale in forma scritta. Di conseguenza si può ritenere che la formazione effettuata dell'apprendista possa essere provata anche mediante una semplice verifica in concreto della formazione svolta senza alcuna ulteriore formalità in capo al datore di lavoro."

L'altra novità che suscita molte perplessità agli addetti ai lavori è l'abrogazione di quella disposizione introdotta con la riforma della legge 92/2012 che aveva limitato la possibilità di assunzione di nuovi apprendisti alla circostanza che il datore di lavoro avesse confermato, al termine del periodo formativo, almeno il 50 per cento dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio (limite poi abbassato al 30 per cento fino al 2014).

Per molti infatti, l'abrogazione del vincolo può comportare il rischio di un abuso al ricorso di questa tipologia contrattuale. È vero tuttavia che il tentativo di stabilizzazione del rapporto di apprendistato, voluto con la riforma Fornero del 2012, aveva nei fatti fatto naufragare l'apprendistato in quanto eccessivamente oneroso e vincolante per il datore di lavoro.

Di grande novità invece è l'introduzione della modifica delle modalità di retribuzione degli apprendisti per la qualifica e per il conseguimento del diploma professionale. All'apprendista, per le ore in cui ha svolto formazione professionale, spetterà un equivalente retributivo pari al 35 per cento dell'intero monte ore di formazione.

Controversa poi la facoltizzazione, per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, dell'obbligo di integrare la formazione professionalizzante dell'apprendista con offerta formativa pubblica. 

L'Inps ha spiegato con la circolare 45/2014 le modalità di consegna dei CUD ai pensionati. La certificazione dei redditi del 2013 potrà essere ricevuta attraverso la PEC posta elettronica certificata o scaricata da internet anche avvalendosi dei Caf e patronati. In alternativa i pensionati potranno richiederla su carta direttamente all'Inps o alle poste ma in quest'ultimo caso dovranno pagare 2,7 euro più Iva. 

Il modello CUD è reperibile nella sezione Servizi al Cittadino nel sito dell'Istituto di previdenza dove può essere visualizzato e stampato previa identificazione con il proprio pin. L'Inps ricorda che a coloro che sono in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata il CUD verrà comunque  recapitato nella loro casella PEC. 

I pensionati che vogliono ricevere il CUD attraverso modalità alternative dovranno, secondo l'Inps, recarsi presso le strutture periferiche territoriali dove sia disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo del CUD. Oppure potranno effettuare la richiesta presso le postazioni informatiche self service ( che si trovano nelle sedi territoriali dell'Istituto).

Coloro che vogliono farsi assistere possono recarsi presso un patronato, ai caf o presso un professionista abilitati. Questi soggetti tuttavia dovranno acquisire una specifica delega o un mandato di assistenza per l'espletamento della pratica.
I pensionati potranno anche rivolgersi agli uffici postali appartenenti alla rete Sportello amico: in tal caso tuttavia gli interessati dovranno sborsare 2,7 euro più Iva. 

In favore dei pensionati ultra 85enni titolari di indennità di accompagnamento o speciale l'Inps ha attivato dallo scorso anno il cosiddetto sportello mobile attraverso il quale gli interessati possono richiedere con apposita comunicazione l'invio del CUD a casa. 

Il CUD può anche essere richiesto in forma cartacea presso domicilio ma unicamente nei casi di dichiarata impossibilità di accesso alla certificazione mediante gli altri canali. 

Entra in vigore lo sconto fiscale sulla cosiddetta cedolare secca per i proprietari che affittano un alloggio a canone concordato.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 28 marzo 2014 numero 47 entrano finalmente nel vivo le misure annunciate dal ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, lo scorso 12 marzo in Consiglio dei ministri. 

Il decreto conferma un ulteriore sconto sulla cedolare secca  che passa dal 15 al 10 per cento per i proprietari che affittano un alloggio a canone concordato. È questa certamente la principale novità del decreto Lupi che secondo quanto calcolato da confedilizia si tradurrà per il proprietario in un vantaggio aggiuntivo medio di 720 euro per un reddito di 14 mila 400.

Lo sconto è in vigore dall'anno d'imposta 2014. La misura è valida solo per il triennio 2014-2017 e viene allargata anche agli alloggi locati da cooperative e organizzazioni senza scopo di lucro.

Ma oltre a questo intervento immediato vi sono anche molte altre misure che incidono sugli alloggi in affitto che tuttavia, a differenza della cedolare secca, richiederanno l'attuazione di specifici provvedimenti da parte dei ministeri e regioni.

Il decreto legge infatti dispone una maxi deduzione dei redditi d'impresa pari al 40 per cento dei ricavi da canone di locazione per le imprese che realizzano recuperando nuovi alloggi da destinare ad edilizia sociale. Gli sgravi fiscali sono previsti per le nuove costruzioni, per manutenzioni straordinarie o recupero degli alloggi esistenti. Il decreto limita lo sconto solo alle imprese immobiliari o di costruzioni e fissa al 40 per cento l'asticella della deduzione fiscale su Ires e Irap.

Il decreto Lupi interviene anche sulla vendita degli alloggi degli Istituti Autonomi case popolari agli inquilini degli stessi. Le procedure per l'alienazione dovranno essere approvate con decreto ministeriale Infrastrutture-Economia-Affari regionali previa intesa in Conferenza unificata.

Queste risorse contribuiranno peraltro a finanziare il programma di recupero degli alloggi inagibili degli stessi Iacp per i quali il decreto stanzia complessivamente 468 milioni di euro. Di questi almeno 400 milioni arriveranno però dal definanziamento di opere pubbliche bloccate.

Di particolare evidenza inoltre il decreto legge stanzia ulteriori 100 milioni di euro per il fondo di sostegno per l'affitto e 226 milioni di euro per il nuovo fondo per la morosità incolpevole che tutela gli inquilini che non riescono a pagare le rate dell'affitto e rischiano pertanto uno sfratto. 

Per gli inquilini di alloggi sociali inoltre viene introdotta la possibilità di riscattare la casa dopo 7 anni di assegnazione. Fin dal suo ingresso nell'abitazione inoltre l'inquilino potrà imputare una quota del canone d'affitto come anticipo sull' acquisto futuro dell'appartamento.

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