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In assenza di una precisazione nel decreto legge taglia irpef anche i rendimenti delle casse professionali potrebbero essere tassati al 26%.

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L'innalzamento delle aliquote sulle rendite finanziarie potrebbe interessare anche le Casse di previdenza dei professionisti. Nella bozza del decreto legge, infatti, non è contenuta alcuna esenzione per le casse professionali, enti che contano oltre due milioni di iscritti. Dal prossimo 1° luglio, quindi, anche tali enti vedranno passare la tassazione dei rendimenti dal 20 al 26 per cento

La denuncia arriva da Andrea Camporese, presidente dell'associazione degli enti previdenziali privati, che sottolinea il rischio di un aggravio per i conti e i rendimenti delle Casse e l'ampliamento ulteriore del divario rispetto ad altre forme previdenziali: "Se fosse confermata la tassazione al 26% anche per le Casse, si realizzerebbe una gravissima lesione del diritto, per gli iscritti, a essere considerati uguali agli altri cittadini italiani ed europei, dato che chi versa all'Inps non è soggetto ad alcuna tassazione, mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private ha una tassazione compresa tra lo zero e il tre per cento".

Inoltre si amplierebbe la differenza di trattamento con i fondi di previdenza complementare che, pur non obbligatori, fruiscono di una tassazione sulle rendite all'11% per cento. Le Casse privatizzate, invece di vedersi ridurre questa forbice, da luglio rischiano di assistere a un incremento delle disparità, oltre al fatto che da tempo lamentano il peso fiscale della doppia tassazione: quella a loro carico sui rendimenti e quella sulle prestazioni, gravante sugli iscritti, al lordo dei rendimenti già tassati.

Il conto a carico degli enti rappresentati dall'Adepp determinato dal previsto aumento delle aliquote è presto fatto: già oggi la tassazione delle rendite al 20% costa alla previdenza privata circa 450 milioni di euro che equivale a una riduzione dell'8% delle prestazioni; con l'aliquota al 26% si sale a circa il 12% delle prestazioni attese. Nel caso in cui fosse confermato l'aumento – sostiene Camporese – reagiremo in tutte le sedi sia sul piano giuridico che legislativo, considerando questo atto un vero e proprio scandalo che non ha nulla a che vedere con l'equità sociale affermata dal Presidente del Consiglio dei ministri".

La cassa integrazione ordinaria aumenta a marzo su febbraio del +16,32%, per un totale pari a 27.379.903 di ore. Da inizio anno la cig invece ha raggiunto quota 76.696.078 di ore per un -23,43% sul periodo gennaio-marzo del 2013. 

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Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione: con oltre 100 milioni di ore registrate lo scorso mese, ben oltre le 80 milioni di ore mediamente conteggiate a partire da gennaio 2009 ad oggi, la cig aumenta in tutti i suoi segmenti (ordinaria, straordinaria e deroga). Dietro questa mole di ore sono coinvolti da inizio anno circa 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore in busta paga.

Partendo dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps effettuate dall'Osservatorio cig della Cgil Nazionale nel rapporto di marzo, il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada, può commentare: "Lo stato in cui versa il nostro sistema produttivo, insieme alla condizione dei lavoratori, continuano ad essere una seria e drammatica emergenza da affrontare". 

Dall'analisi di Corso Italia si rileva come il totale a marzo sia stato pari a 100.136.978 di ore di cassa integrazione richieste e autorizzate. Un dato in aumento sul mese precedente del +20,28% mentre è in calo l'insieme del primo trimestre, pari a 264.755.636 di ore, del -1,16% sui primi tre mesi dello scorso anno. Nel dettaglio emerge che la cassa integrazione ordinaria (cigo) aumenta a marzo su febbraio del +16,32%, per un totale pari a 27.379.903 di ore.

Da inizio anno la cigo invece ha raggiunto quota 76.696.078 di ore per un -23,43% sul periodo gennaio-marzo del 2013. La richiesta di ore per la cassa integrazione straordinaria (cigs), sempre per quanto riguarda lo scorso mese, è stata di 45.491.245 per un +17,07% su febbraio mentre il primo trimestre dell'anno totalizza 128.212.748 ore autorizzate per un +10,21% sullo stesso periodo dello scorso anno.

Infine la cassa integrazione in deroga (cigd) ha registrato a marzo un deciso aumento sul mese precedente pari a +30,71% per 27.265.830 ore richieste. Nei primi tre mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso, la crescita della cigd è stata del +14,56% per un totale di 61.846.810.

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella conferenza stampa di presentazione del decreto sul cuneo fiscale ha confermato l'intervento sull'Irap che porterà in dote un risparmio del 10,2% alle aziende private e ai professionisti.

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E' stato confermato l'intervento che prevede un taglio dell'aliquota Irap ordinaria dello 0,4% (dal 3,9 al 3,5). Un intervento che porterà un risparmio del 10,2% ad aziende private e professionisti sul costo del lavoro: dal 3,9 si passerà al 3,5 per cento.

Per le banche e le imprese finanziarie si passerà dall'attuale livello dell'imposta del 4,65% al 4,20%, con uno sconto del 9,7%. Per le assicurazioni, invece, si passerà dal 5,90% del 2013 al 5,30 % con un risparmio del 10,1%. Le imprese agricole, oggi destinatarie dell'aliquota più bassa, avranno un'aliquota dell'1,70 %;alle imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, a cui si applica l'aliquota del 4,20%, sarà riconosciuto un'aliquota al 3,80%.

La rimodulazione delle aliquote avrà effetti per i versamenti del 2014 anche se per il calcolo degli acconti previsionali in scadenza a giugno e a novembre del 2014, imprese e professionisti dovranno applicare l'aliquota del 3,70%, rinviando l'ulteriore beneficio al saldo di giugno 2015. Le banche calcoleranno gli acconti previsionali 2014 con l'aliquota Irap transitoria del 4,40%, le assicurazioni con il 5,60% e le imprese agricole all'1,80% e le imprese concessionarie al 4 per cento.

Il taglio dell'imposta è lineare e quindi favorirà anche le imprese che non impiegano dipendenti.

Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali rende noti i moduli per la presentazione delle istanze di accesso per la fruizione della quinta salvaguardia di cui al Dm del 14 Febbraio 2014.

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Si procede con la quinta trance di esodati. Le istanze vanno presentate entro il 15 giugno, alla direzione territoriale del lavoro o all'Inps.

Lo ha stabilito il dm 14 febbraio pubblicato sulla G. U. n. 89 del 16 aprile che dà attuazione alla legge Stabilità 2014 per un contingente di 17 mila soggetti. Il nuovo decreto ha incrementato di 6 mila unità la  terza salvaguardia (portando il contmgente da 10.130 posti a 16.130) ed ha previsto un nuovo contingente di 17.000 soggetti.

Le categorie protette sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti diponibili).

Le domande vanno presentate entro il 15 giugno, all'Inps i lavoratori delle categorie a, e, f e alla direzione territoriale del lavoro i lavoratori delle categorie b, c e d.

I moduli per la presentazione delle istanze di accesso sono stati resi disponibili con la Circolare del Ministero del Lavoro numero 10 del 18 Aprile 2014

Nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non vengono previsti sconti fiscali in favore delle partite Iva e dei pensionati. Escusi anche i collaboratori domestici

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Niente da fare per i pensionati incapienti e le partite Iva. nel decreto legge che ha previsto l'erogazione del bonus fiscale di 80 euro per i lavoratori dipendenti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non ci sono risorse per le così dette partite Iva e i pensionati. Delusione quindi per chi sperava che tra i beneficiari comparisero anche i lavoratori autonomi: per loro nulla di fatto. Tutto è rimandato eventualmente ad un provvedimento su gli incapienti che secondo le intenzioni dell' esecutivo dovrebbe approvato nei prossimi tempi.

A bocca asciutta anche i lavoratori domestici, le colf e badanti. La famiglia, datore di lavoro, non opera alcuna ritenuta fiscale nei loro confronti e pertanto non è tra coloro che sono considerati sostituti d'imposta. E dato che il decreto varato dal Consiglio dei Ministri ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento del bonus, per il lavoratore domestico non ci saranno benefici a meno che in sede di conversione in legge del provvedimento, il Parlamento non preveda la possibilità del riconoscimento dello sconto fiscale all'interno della dichiarazione dei redditi.

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