Notizie

Notizie

Secondo il premier, il Def sarà approvato martedì. A Maggio gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti. Al momento le pensioni sono al riparo.

{div class:article-banner-left}{/div}

Per finanziare il taglio dell'Iperf dal prossimo Maggio Renzi è pronto ad incrementare l'asticella dei tagli alla spesa con interventi molto decisi anche su settori come la sanità, i trasferimenti agli organi costituzionali e sugli acquisti di beni e servizi attualmente gestiti da ben 32mila stazioni appaltanti. Ma si parte dal documento sulla Spending Review di Carlo Cottarelli.

Al riparo dalla stretta soltanto le pensioni, almeno in questa prima fase. Dei circa 4 miliardi di tagli alla spesa individuati dal Ministero guidato da Pier Carlo Padoan quest'anno almeno 300 milioni arriverebbero dalla sanità ed altrettanti sarebbero recuperati attraverso una stretta sugli acquisti di beni e servizi che riguarderà anche le convenzioni stipulate dagli ospedali in materia di ristorazione, sicurezza e pulizia.

Altri 500 milioni dovrebbero arrivare dalla stretta sui dirigenti pubblici, a cominciare da quella sugli stipendi. Che interesseranno in modo particolare anche il Ministero degli Affari Esteri come annunciato dalla Mogherini. Il Ministro degli Esteri ha infatti proposto un piano di risparmi da 108 milioni tra cui è prevista anche una «revisione del trattamento economico del personale all'estero, tema su cui c'è una sensibilità diffusa a cui stiamo rispondendo», ha annunciato il ministro.

Un miliardo poi è stato ipotizzato dalla razionalizzazione degli incentivi per le aziende di autotrasporto. Altri tagli dovrebbero interessare la riorganizzazione interna della Pa, con la soppressione e la fusione di molti enti e strutture periferiche dello Stato ed anche gli organi costituzionali che vedrebbero ridursi i trasferimenti.

Di spending review se ne sta occupando anche il ministro Marianna Madia, con i rappresentanti del ministero del Lavoro, Ragioneria, Inps e Dipartimento funzione pubblica. Su questo fronte la sfida della Madia è di mettere in atto 85mila esuberi nel pubblico impiego, come indicati nel piano Cottarelli, ricorrendo ad un insieme di strumenti: dai pensionamenti ordinari ai prepensionamenti, alla mobilità del personale, all'esonero dal servizio per i dipendenti vicini alla pensione.

Un'operazione che dovrebbe consentire anche la cosiddetta "staffetta generazionale", favorendo l'ingresso dei giovani per rinnovare gli enti pubblici. Il ministro dovrà sciogliere il nodo dello strumento da utilizzare. Non chiaro infatti, se questo debba avvenire o meno con le norme vigenti, che prevedono un turn over al 20% per quest'anno e che passerà al 40% nel 2015.

ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps.  Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.

{div class:article-banner-left}{/div}

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al  «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.

La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.

Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".

Per i comuni che non approvano il bilancio entro fine maggio si potrebbe introdurre il pagamento con acconto standard già previsto per l'Imu 2012. Così rischia però di pagare anche chi è esente.

{div class:article-banner-left}{/div}

Il decreto Salva Roma Ter continua il suo iter in commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ha votato sugli emendamenti sulle modifiche al Decreto. In primo piano le modifiche per la «super-Tasi», cioè l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille per finanziare le detrazioni delle abitazioni principali.

Quanto alle modalità di pagamento i contribuenti dovranno recarsi alla cassa per la Tasi il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, con la possibilità comunque di versare in unica soluzione entro metà giugno. Se poi per il 2014 i Comuni non emaneranno il regolamento su aliquote, detrazioni ed esenzioni dalla Tasi entro il 31 maggio prossimo gli acconti dovuti per gli immobili diversi dall'abitazione principale saranno calcolati sulla base dell'aliquota dell'1 per mille.

In pratica per i Comuni che non riusciranno a definire le aliquote in tempo per giugno, ci sarà molto probabilmente un acconto, forse facoltativo, basato sull'aliquota standard, che porterebbe però alla cassa anche i contribuenti poi esentati da eventuali detrazioni, con il risultato di avviare poi un complicato meccanismo di pagamenti e restituzioni. Si tratta questa di un'estensione alla Tasi delle regole già sperimentate nel 2012 per l'Imu, che hanno permesso di chiedere l'acconto ad aliquota standard nei Comuni in cui il bilancio non era pronto in tempo.

Anche per la Tari il pagamento avverrà in due rate semestrali fissate dai comuni e per le imprese saranno possibili nuovi sconti nel caso dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti speciali.

La Commissione ha anche lavorato a una super-Tasi piu' trasparente, da rendere tale attraverso un allegato al bilancio comunale che dovrà certificare quanto produce l'extragettito dovuto all'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille e quanto invece viene destinato alle detrazioni; l'idea è quella di incentivare i sindaci a utilizzare tutte le entrate aggiuntive per finanziare l'introduzione delle detrazioni in favore delle abitazioni principali.

Il Decreto attuale, infatti, consente ai Comuni di applicare un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille sull'abitazione principale o sugli altri immobili con lo scopo di finanziare le detrazioni sulla prima casa, ma non impone di utilizzare tutto l'extragettito per le detrazioni. Ma in ogni caso non è stato imposto dalla Commissione, per difficoltà tecniche, un vincolo esplicito che imponga ai Comuni di usare per le detrazioni tutte le entrate prodotte dall'aliquota aggiuntiva.

Tra le altre novità votate dalla Commissione passano una nuova proroga per la rottamazione delle cartelle, che slitta al 31 maggio e il via libera ai pagamenti della Tasi con strumenti diversi da F24 e bollettino postale.

Resta comunque da comprendere come i comuni applicheranno la Super Tasi del Dl 16/2014. Il rischio è di una nuova stangata sulle seconde case derivante dall'accoppiata con l'Imu. Sugli immobili diversi dall'abitazione principale infatti la Tasi si aggiunge all'Imu, ma la legge di stabilità 2014 aveva imposto un tetto massimo alla somma delle due imposte, che non avrebbero potuto superare l'aliquota complessiva del 10,6 per mille.

Nei Comuni quindi in cui l'aliquota Imu aveva già raggiunto il 10,6 per mille non ci sarebbero potuti essere nuovi incrementi della tassazione. Ora però le carte in tavole sono cambiate, perché lo 0,8 per mille aggiuntivo è in deroga a tutti i limiti e quindi può far raggiungere l'aliquota complessiva dell'11,4 per mille.

I Comuni possono mettere questo 0,8 per mille sulle prime case oppure sugli altri immobili, ma è probabile che la maggioranza delle amministrazioni sceglierà questa seconda ipotesi, che offre più gettito ed è meno costosa politicamente.

Gli iscritti al Fondo speciale Fs dell'Inps possono accedere al pensionamento anticipato solo se hanno svolto lavoro notturno. Lo ha chiarito l'Istituto di previdenza pubblica con il messaggio n. 3816 del 3 aprile nel quale precisa che non tutto il personale viaggiante e di macchina rientra tra le categorie di lavori usuranti, che possono accedere alla pensione con il sistema delle quote e l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi, con l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita.

{div class:article-banner-left}{/div}

La precisazione si è resa necessaria dopo che con il messaggio 3.380 del 18 marzo l'Inps aveva comunicato che il personale viaggiante e di macchina poteva godere dei benefici previsti dal decreto legislativo 67/2011 per i cd. lavori usuranti. Pertanto, avranno questa possibilità solo coloro che hanno svolto attività in orario notturno per almeno 6 ore e per 64 giorni l'anno, così come indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che i conducenti dei treni non rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli – lettera d) del comma 1 – considerati a loro volta addetti a lavori usuranti indipendentemente dall'attività notturna.

La Circolare Inps 120 ha spiegato le regole per avvalersi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 in materia di cumulo contributivo.

{div class:article-banner-left}{/div}

L'Inps con la circolare numero 120 del 6 Agosto 2013 ha spiegato le modalità attraverso cui i lavoratori possono esercitare le innovazioni in materia di cumulo e di ricongiunzioni gratuite introdotte con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Com'è noto a seguito dei numerosi problemi emersi dopo dell'adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa il legislatore è stato costretto ad intervenire sulla materia attraverso la legge 228/2012.

Le modifiche introdotte sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Costituzione della posizione assicurativa (art. 1, comma 238, legge 228/2012) - L'intervento della legge di stabilità ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

Prima di tale modifica i lavoratori in questione con periodi contributivi accreditati presso diverse casse previdenziali avevano infatti solo due possibilità, entrambe piuttosto penalizzanti, per valorizzarli: ricongiungere i contributi sborsando cifre molto elevate oppure scegliere la totalizzazione nazionale. La totalizzazione, lo si ricorda, a differenza della ricongiunzione che consente di avere una pensione «retributiva» cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio, impone il calcolo «contributivo» cioè in base ai contributi versati e, dunque, molto meno conveniente. L'intervento della legge di stabilità ha dunque in parte attutito questa penalizzazione solo per i lavoratori del pubblico impiego. 

L'Inps precisa che il nuovo cumulo contributivo gratuito non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa. Inoltre in caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. 

La legge ha dato un anno di tempo (31 dicembre 2013) a coloro che dal 1° luglio 2010 avessero già richiesto la ricongiunzione, per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, spiega l'Inps, è rivolta a coloro che hanno presentato domanda fra il 1° luglio e l'entrata in vigore della legge Stabilità (1° gennaio 2013) ed è esercitabile anche dai familiari superstiti. 

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239-246, legge 228/2012) - Fermo restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi la legge ha consentito la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti previsti per tale trattamento nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Facolta di recesso (art. 1, comma 247 legge 228/2012) - Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi  (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati