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Gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 attendono chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia.

Tra i vari problemi ancora non risolti dopo l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 c'è quello relativo ai lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione prima del 2007. Un problema che riguarda alcune migliaia di persone, secondo i dati della Cgil, che non è stato sino ad oggi chiarito nè dell'Inps nè dal Ministero del Lavoro.  

Il problema riguarda nello specifico i lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e che sarebbero dovuti andare in pensione con il requisito di 57 anni e 35 di contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, della legge 247 del 2007. 

Ne abbiamo parlato noi di PensioniOggi.it con Sergio Rossi, responsabile del settore previdenza della Cgil per fare il punto della situazione.
"Effettivamente sui lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria prima del 2007 non è stata fatta chiarezza" ha detto Rossi. "La legge 247/2007 consente a chi ha conseguito l'autorizzazione entro il 20 luglio 2007 di bloccare la possibilità di andare in pensione di anzianità con i requisiti vigenti all'epoca, cioè 57 anni e 35 di contributi. E ciò indipendentemente da qualsiasi ulteriore condizione. Il problema è che, anche se questa legge non è stata mai formalmente abrogata, l'Inps e il Ministero del Lavoro ne hanno dato una interpretazione restrittiva dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2011" ha affermato Rossi.

"L'Inps ha ritenuto infatti decaduta la salvaguardia della 247/07 per tutti quanti coloro che non rispettano i paletti richiesti dai decreti attuativi delle successive salvaguardie varate in applicazione della Riforma Fornero. Ciò significa che per poter fruire della salvaguardia prevista dalla legge 247/07 gli interessati devono, fra l'altro, avere la presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e soprattutto rispettare la data di decorrenza del 6 gennaio 2015".

"In pratica solo i lavoratori autorizzati prima del 20 luglio 2007 che rispettano anche i paletti dei decreti attuativi della salvaguardia della legge 214/2011, possono cristallizzare i requisiti di accesso più favorevoli, cioè i vecchi 57 anni e 35 di contributi" ha precisato il rappresentante sindacale.

"Sul punto si sono anche espresse le Commissioni Parlamentari facendo presente al governo che il diritto per gli ante 2007 risulta già finanziato con la medesima legge e pertanto, il riconoscimento della salvaguardia, non comporta ulteriori oneri per lo Stato. Per questo chiediamo che Inps e Ministero del Lavoro ritornino sui loro passi e consentano l'applicazione del beneficio indipendentemente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge 214 2011 e successive modifiche" ha detto il sindacalista.

"La pressione ha comunque sortito un primo effetto: l'Inps ha di recente chiesto al Ministero dell'Economia quali direttive da seguire per la risoluzione della questione. Speriamo che ciò possa aprire uno spiraglio nella soluzione del problema." ha concluso Rossi.

Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.

La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)

Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo: 

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.  

Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del  comma  5, ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può  disporre,  in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito dal presente articolo."

Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008

In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.

Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;

2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;

Alune ulteriori precisazioni

Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo. 

Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame). 

La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.

Il caso

Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco

Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza. 


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I giudici tributari di Milano ribadiscono che le pensioni privilegiate tabellari hanno carattere risarcitorio anche con riguardo ai militari di leva.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 505/2014 pronunciata dalla sezione numero 38 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, le pensioni privilegiate tabellari assegnate anche ai militari di leva hanno solo carattere risarcitorio e dunque vanno equiparate a quelle di guerra e vengono dunque esentate dalle tasse.

La questione era nata da un militare di leva che, a causa di un'infermità conseguita in servizio, aveva ricevuto dal Ministero della Difesa una pensione tabellare privilegiata decurtata tuttavia delle relative ritenute fiscali. L'amministrazione della Difesa aveva ritenuto che la pensione avesse una natura reddituale diventando quindi assoggettabile alle ritenute Irpef. Il militare aveva richiesto il rimborso di tali somme portando l'amministrazione innanzi alla Commissione regionale di Milano. I giudici tributari gli hanno dato ragione in quanto le ritenute fiscali erano state "indebitamente applicate".

Nelle motivazioni depositate in sentenza il giudice ha ritenuto che il "trattamento pensionistico percepito dal ricorrente abbia esclusivamente carattere risarcitorio in quanto la diminuita capacità lavorativa trova il suo presupposto nella condizione di invalidità del soggetto del tutto indipendentemente dal servizio prestato".

I giudici tributari hanno quindi rappresentato che non possono sussistere cause ostative all'equiparazione delle pensioni privilegiate tabellari a quelle di guerra che hanno una funzione chiaramente di tipo risarcitorio. 

Nelle conclusioni il Collegio Regionale Lombardo ha dunque confermato il diritto al rimborso delle ritenute fiscali indebitamente applicate dal Ministero della Difesa ed ha anche aggiunto che l'esenzione, oltre alle pensioni erogate ai militari per infermità, menomazioni e lesioni riportate per causa di servizio, spetta anche ai militari di leva.

Tra i vertici IBM e le rappresentanze sindacali si è trovato l'accordo per gestire i 290 esuberi. Il settore interessato dal piano di riduzione del personale è quello delle Global Technology Services cioè quel personale che lavora nel campo dell' outsourcing, hosting delle applicazioni e gestione delle infrastrutture fisse, wireless e hardware.  

Secondo il protocollo d'intesa che è stato firmato tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, i 290 esuberi saranno effettuati attraverso un esodo incentivato per i dipendenti vicini all' età pensionabile con opportunità di ricollocazione per coloro che sceglieranno di lasciare il posto di lavoro.

L'accordo è su base volontaria fino al 13 marzo; dal giorno successivo i vertici dell'azienda e il coordinamento delle RSU dovranno riunirsi nuovamente per valutare quanti lavoratori hanno aderito al piano di gestione delle eccedenze occupazionali e verificare come proseguire. 
Il protocollo d'intesa potrà essere votato dei lavoratori attraverso un referendum da tenersi entro il 21 marzo.

I dipendenti statali e pubblici che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici entro l'anno 2011 e hanno perfezionato i 65 anni di età, dovranno andare in pensione forzatamente e senza possibilità di ripensamenti salvo che l'amministrazione di appartenenza non gli conceda, ma ormai è solo una remota possibilità, il trattenimento in servizio fino a 67 anni.

Molti alti funzionari e dirigenti vivono infatti pensionamento come un dramma da ritardare il più possibile. Ma tra le varie norme e regole che si sono susseguite in questi ultimi anni chi ha raggiunto i requisiti entro il 2011, ritenuto fortunato da molti altri, si trova obbligato a lasciare il posto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni di età. 

"Vittime" della novità sono i dipendenti pubblici uomini e donne che hanno raggiunto, entro il 31 12 2011, la quota 96 (cioè i vecchi 61 anni di età e 35 di contributi o i 60 anni di età e 36 di contributi) oppure 40 anni di contributi; e, solo per le donne, 61 anni di età e 20 di contributi. 

Se non sono stati ancora raggiunti i 65 anni di età si può ancora scegliere se rimanere sul lavoro o andare in pensione. Però una volta raggiunti 65 anni di età l'amministrazione pubblica di appartenenza dovrà porre in quiescenza il dipendente. Sempre però tenendo in considerazione che la percezione della pensione sarà posticipata di 12 mesi dalla data del perfezionamento del requisito (restano infatti in vigore le finestre mobili in quanto i requisiti sono stati perfezionati con la vecchia disciplina). Finestra che dovrà essere tenuta in debita considerazione dalla pubblica amministrazione prima di poter procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo.

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