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Nel decreto c'è anche lo stanziamento di 568 milioni per il recupero di alloggi Iacp e la possibilità per gli inquilini delle case popolari di riscattare l'appartamento.

Il decreto Lupi per il rilancio del mercato degli affitti e della casa è vicino all'approvazione. Il provvedimento vuole soprattutto stimolare gli affitti per le fasce sociali meno abbienti, le più colpite oggi dall'emergenza casa attraverso un rilancio del canone concordato con agevolazioni più consistenti per i proprietari e gli affittuari.

Nel provvedimento si stablisce, per i proprietari, la riduzione ulteriore dell'aliquota della cedolare secca dal 15 al 10 per cento, dopo che il decreto del fare l'aveva già portata dal 20 al 15 per cento. Per gli inquilini con basso reddito viene portato a 900 euro annui invece il tetto della detrazione Irpef per le spese di affitto. 

Difficile invece l'introduzione dello sconto Imu con aliquota fissa alla 4 per mille per i proprietari che affittano immobili a canone concordato e l'introduzione degli sconti iva per i costruttori che affittono a canone sociale una parte degli appartamenti realizzati; misure sulle quali il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, si sta battendo ma che hanno ricevuto lo stop del Ministero dell'economia e delle finanze per problemi di copertura economica.
Incerta anche la possibilità di introduzione degli sconti Ires e Irap decennali in favore degli investitori istituzionali che finanziano interventi di social Housing.

All'interno della bozza del provveimento c'è anche un piano da 568 milioni per il recupero di alloggi Iacp e la possibilità per gli inquilini delle case popolari di riscattare l'appartamento.

Secondo fonti vicine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto andrà probabilmente all'esame del Consiglio dei Ministri il prossimo mercoledì e dunque entro la prossima settimana il provvedimento per rilanciare gli affitti dovrebbe essere approvato.

La pressione congiunta del Parlamento delle forze sociali dovrebbe spingere l'istituto previdenziale ad estendere il regime sperimentale donna previsto dalla legge 243/2004.

Tra pochi giorni sarà l'8 marzo, la giornata internazionale dedicata alla donna. Le lavoratrici hanno tuttavia ben poco da festeggiare in quanto si è ridotta quella concreta opportunità di poter lasciare in anticipo il posto di lavoro per poter dedicarsi alla famiglia oppure all' assistenza dei parenti. 

Come ben sappiamo la riforma Fornero ha lasciato inalterato la possibilità di accedere alla pensione per le lavoratrici che hanno 57 anni di età  (58 le autonome) e 35 anni di contributi a condizione di optare per il calcolo contributivo della pensione, che notoriamente è meno favorevole. Tuttavia l'Inps ha interpretato la norma aggiungendo anche la finestra mobile di 12 o 18 mesi per l'effettivo pensionamento anticipato e la stima di vita istat (3 mesi ulteriori dal 2013). Ciò ha comportato che per rispettare la scadenza dell'opzione fissata per il mese di dicembre 2015 occorre oggi maturare i requisiti di 57 anni e 3 mesi (o 58 anni e 3 mesi) entro il 2014: a maggio se autonome o entro novembre se dipendenti. 

Le richieste da parte delle lavoratrici e dei sindacati hanno tuttavia indotto le Commissioni di Camera e Senato a chiedere all'unisono il ritiro della circolare numero 35/2012. Ancora oggi tuttavia nulla è stato innovato. "Vogliamo che l'istituto previdenziale stabilisca che per l'opzione donna è sufficiente solo la maturazione dei requisiti (e quindi non la decorrenza della prestazione pensionistica) entro il 2015. Siamo convinti che entro quest'anno l'Inps tornerà sui suoi passi" ha affermato Bruno Palmieri del patronato Inca. 

L'opzione inoltre è stata prevista fino al 2015 a titolo sperimentale. Il governo, previa verifica dei risultati, potrebbe pertanto valutare una sua eventuale prosecuzione anche per il 2016 come chiedono i sindacati.

Per i lavoratori a progetto l'Inps predispone il nuovo modello di domanda. Reddito a 20.220 euro.

Da quest'anno l'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori a progetto sarà più facile da richiedere. Il requisito della disoccupazione pari a 2 mesi potrà essere infatti autocertificato secondo quanto stabilito dall'Inps nel messaggio 2999/2014. 

Ai sensi della legge 92/2012, dal 1° gennaio 2013 l'indennità è prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto non titolari di reddito di lavoro autonomo che risultino iscritti in via esclusiva presso la gestione separata INPS. 

I Requisiti - I requisiti per ottenere l'una tantum nel 2014 sono i seguenti:  a) aver operato nell'anno 2013 in regime di monocommittenza; b) aver ottenuto nel 2013 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 20.220 euro, importo rivalutato per effetto della variazione ISTAT del 1,1%; c) essere stati in condizione di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nel corso dell'anno 2013; d) avere accreditate almeno tre mensilità presso la gestione separata inps nel corso del 2013 oppure, per il 2014, avere almeno una mensilità accreditata in tale gestione.

Il modello per la presentazione della domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 31 dicembre anche se si trovano in costanza di rapporto lavorativo. Inoltre qualora il requisito contributivo pari ad almeno un mese viene perfezionato nel dicembre di quest'anno, la presentazione della domanda potrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2015. Il nuovo modello co. co. Pro 2014 cod SR 140 è disponibile sul sito internet nella sezione modulistica dell'Inps.

L'indennità - Si ricorda che l'importo dell'indennita' è pari al 7 per cento del minimale annuo di reddito previsto in favore degli Artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contributi. La percentuale del 7 per cento è valevole solo per il triennio 2013-2015, successivamente scenderà al 5 per cento.

Gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 attendono chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia.

Tra i vari problemi ancora non risolti dopo l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 c'è quello relativo ai lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione prima del 2007. Un problema che riguarda alcune migliaia di persone, secondo i dati della Cgil, che non è stato sino ad oggi chiarito nè dell'Inps nè dal Ministero del Lavoro.  

Il problema riguarda nello specifico i lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e che sarebbero dovuti andare in pensione con il requisito di 57 anni e 35 di contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, della legge 247 del 2007. 

Ne abbiamo parlato noi di PensioniOggi.it con Sergio Rossi, responsabile del settore previdenza della Cgil per fare il punto della situazione.
"Effettivamente sui lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria prima del 2007 non è stata fatta chiarezza" ha detto Rossi. "La legge 247/2007 consente a chi ha conseguito l'autorizzazione entro il 20 luglio 2007 di bloccare la possibilità di andare in pensione di anzianità con i requisiti vigenti all'epoca, cioè 57 anni e 35 di contributi. E ciò indipendentemente da qualsiasi ulteriore condizione. Il problema è che, anche se questa legge non è stata mai formalmente abrogata, l'Inps e il Ministero del Lavoro ne hanno dato una interpretazione restrittiva dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2011" ha affermato Rossi.

"L'Inps ha ritenuto infatti decaduta la salvaguardia della 247/07 per tutti quanti coloro che non rispettano i paletti richiesti dai decreti attuativi delle successive salvaguardie varate in applicazione della Riforma Fornero. Ciò significa che per poter fruire della salvaguardia prevista dalla legge 247/07 gli interessati devono, fra l'altro, avere la presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e soprattutto rispettare la data di decorrenza del 6 gennaio 2015".

"In pratica solo i lavoratori autorizzati prima del 20 luglio 2007 che rispettano anche i paletti dei decreti attuativi della salvaguardia della legge 214/2011, possono cristallizzare i requisiti di accesso più favorevoli, cioè i vecchi 57 anni e 35 di contributi" ha precisato il rappresentante sindacale.

"Sul punto si sono anche espresse le Commissioni Parlamentari facendo presente al governo che il diritto per gli ante 2007 risulta già finanziato con la medesima legge e pertanto, il riconoscimento della salvaguardia, non comporta ulteriori oneri per lo Stato. Per questo chiediamo che Inps e Ministero del Lavoro ritornino sui loro passi e consentano l'applicazione del beneficio indipendentemente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge 214 2011 e successive modifiche" ha detto il sindacalista.

"La pressione ha comunque sortito un primo effetto: l'Inps ha di recente chiesto al Ministero dell'Economia quali direttive da seguire per la risoluzione della questione. Speriamo che ciò possa aprire uno spiraglio nella soluzione del problema." ha concluso Rossi.

Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.

La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)

Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo: 

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.  

Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del  comma  5, ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può  disporre,  in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito dal presente articolo."

Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008

In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.

Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;

2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;

Alune ulteriori precisazioni

Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo. 

Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame). 

La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.

Il caso

Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco

Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza. 


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