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Nel dossier del commissario Cottarelli spunta l'ipotesi di introdurre un vincolo di reddito per l'indennità di accompagnamento.

Il rapporto della spesa per le prestazioni agli invalidi civili, pensioni di invalidità ed indennità di accompagno diffusi dall'Inps parlano abbastanza chiaro. Complessivamente la spesa per l'accompagno vale infatti 12 miliardi mentre quella destinata alle pensioni di invalidità vale oltre 3 miliardi. Negli ultimi anni le verifiche si sono inasprite con il coinvolgimento dell'Inps e delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e della sanità consentendo il risparmio di alcuni denari ma la spesa su questo fronte resta comunque molto elevata.

Cottarelli ipotizza oltre ad una intensificazione dei controlli, anche l'introduzione di un limite di reddito per quanto riguarda le indennità di accompagnamento fissato a 30mila euro per i redditi individuali e a 45mila euro per quelli familiari. Secondo il dossier elaborato dal Commissario da questa misura si potrebbero ottenere 100 milioni il prossimo anno e 200 nel 2016, cifre chiaramente ben più consistenti se si decidesse di intervenire non solo sui trattamenti ancora da erogare ma anche su quelli già in essere.

In realtà come hanno ricordato esponenti del governo e lo stesso Cottarelli, tutte le decisioni su questa delicata materia dovranno essere assunte a livello politico dal governo Renzi e dalla maggioranza che lo sostiene. Non è affatto scontato che questa ipotesi possa passare dato che il governo Letta, nel dicembre dell'anno scorso, aveva tentato di presentare una misura analoga indicando dei limiti di reddito leggermente meno severi di quelli ipotizzati oggi. La proposta suscitò moltissime polemiche e proteste e fu rapidamente cancellata dal testo della legge di stabilità. Bisognerà quindi ora comprendere se il clima politico è cambiato e se si vuole intervenire sulla questione.

L'Inps chiarisce che i benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti possono essere fruiti anche dal personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.

L'Inps ha precisato con il messaggio 3380/2014 che il personale viaggiante e di macchina iscritto presso il Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato può fruire, in presenza dei requisiti richiesti, dei benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti di cui al Dlgs 67/2011.

Si tratta pertanto di una precisazione particolarmente interessante per il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato dopo che la riforma Fornero del 2011 ha abolito la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti più bassi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti dello Stato.

Il personale in questione potrà quindi fruire di un'uscita anticipata con il perfezionamento di quota 97,3 con almeno 61 anni 3 mesi di età e 35 di contributi per il 2014. In questo caso tuttavia continuerà a trovare applicazione la finestra mobile di accesso pari a 12 mensilità oltre, chiaramente, agli adeguamenti in materia di stima di vita che scatteranno dal 2016.

L'Inps ricorda, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 - maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 - ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

Nota di aggiornamento - Il messaggio in parola ha destato importanti perplessità interpretative in quanto ha fatto presupporre l’inclusione tra le attività usuranti previste dal citato D.Lgs. n. 67/2011 anche quelle svolte dal personale viaggiante, di macchina, navigante… iscritto al Fondo Speciale FS.

L'INPS ha chiarito che non è questa l'interpretazione e che i benefici per i lavoratori usuranti sono ammissibili solo per i notturni. L'indicazione che si voleva fornire con il messaggio in parola era solo quello di precisare che in presenza dell'applicazione al personale ferroviario del regime pensionistico di miglior favore per attività usuranti connesse a lavoro notturno, ai fini del raggiungimento del limite contributivo minimo dei 35 anni previsto dalla normativa di riferimento, non devono concorrere gli eventuali aumenti di valutazione maturati fino al 31.12.2011.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si esprime negativamente circa la possibilità di estendere il regime, nella sua forma attuale, oltre il 2015.

Ancora nulla di fatto per una modifica del regime sperimentale donna di cui alla legge 243/2004. Durante il governo Letta le parti sociali e il Parlamento avevano avanzato diverse richieste affinché l'Inps rivedesse la sua posizione contenuta nella Circolare numero 35 del 14 marzo 2012 che ne ha limitato la fruizione alle sole lavoratrici la cui finestra di decorrenza sia entro il 31.12.2015.

Ieri però è arrivato il parere negativo da parte del Ministero dell'Economia circa la possibilità di estendere il regime oltre il 2015, data della sua naturale scadenza. Alla base della motivazione il Mef evidenzia non solo rischi per la finanza pubblica. Via XX settembre osserva anche che un provvedimento estensivo non appare ormai piu' compatibile con l'attuale quadro in materia di previdenza varato dal legislatore del 2011. Trattandosi infatti di una forma di pensionamento anticipato in deroga alla disciplina generale, "l'opzione donna non trova spazio nell'attuale sistema pensionistico a meno che non si ripensi la disciplina generale in materia previdenziale al fine di garantire a tutti i lavoratori una maggiore flessibilità per l'accesso al trattamento di quiescenza".

In altri termini, secondo il Mef, l'opzione donna così come è oggi concepita non può essere estesa oltre il 2015. La norma può essere modificata in senso universale, includendo cioè anche gli uomini, e prevedendo diversi requisiti di accesso al prezzo eventualmente di una penalizzazione. 

Il Mef ricorda anche che in tema di pensione anticipata l'Europa chiede al nostro paese di equiparare i requisiti per l'accesso al trattamento indipendentemente dall'età anagrafica per uomini e donne. Attualmente infatti le donne accedono al trattamento anticipato con un anno di anticipo rispetto agli uomini (41 anni e 6 mesi contro i 42 anni e 6 mesi per gli uomini).

I risparmi conseguibili dalla gestione di 85 mila esuberi sarebbero di 3 miliardi di euro dopo i tagli indicati da Cottarelli.

Sul pubblico impiego l'intervento indicato dal commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli prevede la razionalizzazione di diversi enti ed amministrazioni pubbliche con una riduzione di circa 85 mila lavoratori. Il progetto consentirebbe un risparmio per le casse dello stato di circa 3 miliardi di euro.

Secondo Cottarelli gli interventi comporteranno esuberi che potranno essere riassorbiti con la mobilità. Tra le ipotesi c'è anche la possibilità di introdurre il blocco totale del turn over per evitare circa 90 mila assunzioni programmate nei prossimi 3-4 anni. Il piano di Cottarelli conferma poi il taglio degli stipendi dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche per 500 milioni di euro. 

Tra le altre misure, per fare cassa, c'è anche una proposta di legge firmata da Francesco Boccia presidente della commissione Bilancio della Camera che prevede ulteriori tagli temporanei e progressivi sugli stipendi degli amministratori pubblici.

Nel mirino ci sono gli stipendi oltre i 60, 70 e 80 mila euro lordi annui che porterebbero risparmi netti di 2,5 miliardi nell'arco di tre anni. La proposta di legge prevede nello specifico un taglio del 6% degli stipendi superiori a 60 mila euro del 7% per quelli superiori a 70mila euro e dell'8% per quelli sopra gli 80 mila euro. La misura avrebbe carattere temporaneo dal 2014 al 2016 con l'obiettivo di garantire l'equilibrio del bilancio dello Stato. 

Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).

In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.

Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.

Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.

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