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Pensioni, ecco i coefficienti Istat per rivalutare le retribuzioni
L'istat ha pubblicato i coefficienti necessari per calcolare con esattezza una rendita con decorrenza 2015.
L'Istituto Nazionale di Statistica ha da poco comunicato i coefficienti che consentono di rivalutare le retribuzioni - oppure i redditi per i lavoratori autonomi - utili per determinare la base annua pensionabile nel regime retributivo.
Con i nuovi coefficienti i pensionati possono dunque calcolare con precisione l'assegno con decorrenza 2015.
Anno | Quota A | Quota B |
2015 | 1,0000 | 1,0000 |
2014 | 1,0000 | 1,0000 |
2013 | 1,0020 | 1,0120 |
2012 | 1,0110 | 1,0211 |
2011 | 1,0420 | 1,0628 |
2010 | 1,0700 | 1,1021 |
2009 | 1,0870 | 1,1305 |
2008 | 1,0950 | 1,1498 |
2007 | 1,1300 | 1,1978 |
2006 | 1,1500 | 1,2305 |
2005 | 1,1720 | 1,2658 |
2004 | 1,1920 | 1,2993 |
2003 | 1,2160 | 1,3376 |
2002 | 1,2460 | 1,3831 |
2001 | 1,2760 | 1,4291 |
2000 | 1,3110 | 1,4814 |
1999 | 1,3440 | 1,5322 |
Nella colonna A sono indicati i coeffidenti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella colonna B sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. |
Il sistema retributivo - Il calcolo retributivo è stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 e si basa principalmente su due elementi. Il primo è quello del numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa.
L'ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2 % del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della pensione, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% della pensione sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione.
La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A e la quota B. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011.
La base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.
Tuttavia gli importi impiegati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati nella busta paga dal lavoratore ma sono quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente. Per esempio uno stipendio di 20mila euro nel 2012 in pensione ne vale 20.220 euro se riferito alla quota A e 20.422 euro se deve essere calcolato per la seconda quota, la B, riferita all'anzianità maturata dopo il 1992.
Il contributivo - Il sistema contributivo è diverso. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia determinato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.
Al momento dell'accesso alla pensione, al montante contributivo, cioè alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età del pensionando: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% per chi decide di farlo a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi esce a 70 anni. Il metodo contributivo si applica interamente a chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. E in forma pro-quota per chi era in possesso di meno di 18 anni di contributi entro il 1995 (il metodo si applica sulle anzianità successive al 1996).
La Quota C - Per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolala con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza beneficiato del solo criterio retributivo.
Pensionati delusi dalle misure di Renzi
Nel piano annunciato da Matteo Renzi gli sgravi Irpef non verranno estesi ai pensionati. I sindacati in una nota congiunta denunciano: i pensionati non sono persone di serie B.
L'anno nuovo e il nuovo governo non riservano buone notizie per i titolari di reddito da pensione. Gli oltre 16 milioni di pensionati italiani sono infatti rimasti fuori dal taglio dell'Irpef annunciato questa settimana dal primo ministro Matteo Renzi. Quindi, almeno per ora, l'aumento di 100 euro al mese in busta paga non ci sarà. Anzi in vista potrebbero esserci dei nuovi tagli sui trattamenti pensionistici che superano i 3mila euro al mese, un intervento questo che se non calibrato correttamente potrebbe ulteriormente comprimere il potere d'acquisto di pensioni già fortemente indebolite dall'acuirsi della crisi e dalla mancata indicizzazione.
La preoccupazione dei sindacati è stata espressa in un comunicato congiunto della Cgil, Cisl e Uil in cui si afferma che "ormai è del tutto evidente che i pensionati sono stati considerati a tutti gli effetti dei cittadini di serie B non meritevoli di alcuna attenzione. La condizione di milioni di persone a cui sono stati chiesti negli ultimi anni tanti sacrifici non può essere archiviata così. Chiediamo al Governo di ravvedersi. Noi non staremo né fermi né zitti a guardare subire l'ennesima ingiustizia ai danni di chi ha lavorato una vita versando i contributi e pagando le tasse fino all'ultimo centesimo. E' inaccettabile che per pensionati ed annziani non ci siano sgravi fiscali" conclude il comunicato congiunto.
Sul punto è intervenuto anche il presidente della commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano che ha sollecitato il governo ad "aprire un tavolo di confronto con i sindacati per affrontare il tema della indicizzazione delle pensioni. La manovra ha una indubbia valenza sociale: evitiamo di comprometterla con misure sbagliate. È fortemente contraddittorio il fatto che allo stesso tempo si dettassino i redditi medio bassi dei lavoratori dipendenti e non quelli medio bassi dei pensionati, una misura fortemente discriminatoria" ha detto Damiano.
Lavoro nero, aumentano le sanzioni per le irregolarità riscontrate dal 24 dicembre
Il decreto Destinazione Italia raddoppia le sanzioni per i datori che non rispettano le norme dell'orario di lavoro.
La nuova stretta sul lavoro nero è contenuta nel decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013 convertito con legge 9/2014). Tra le tante materie regolate dal decreto c'è infatti una rimodulazione degli importi della sanzioni per i datori di lavoro che impiegano manodopera non regolare e non rispettano gli orari di riposo. Vediamo dunque quali sono le novità introdotte.
Orario di lavoro - Relativamente alle violazioni connesse al mancato rispetto dell'orario di lavoro il provvedimento dispone l'incremento in misura doppia delle sanzioni sulle violazioni della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte illecite commesse dal 24 dicembre 2013, la data di entrata in vigore del Dl 145/2013. Escluse dall'intervento, e dunque dall'incremento delle sanzioni, le violazioni connesse al godimento delle ferie.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Dlgs 66/2003, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di straordinario. Il rispetto di questa media deve avvenire nell'ambito di un periodo di riferimento, di norma pari a quattro mesi, fatte salve specifiche disposizioni della contrattazione collettiva. Il ministero del Lavoro (Circolare 8/2005) ha chiarito inoltre che nel computo delle ore, oltre alle ferie e alla malattia non si devono considerare neanche le assenze dovute a gravidanza e infortunio. Tutti i restanti periodi di assenza, con diritto alla conservazione del posto, sono invece ricompresi nell'arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.
Il riposo settimanale - Le multe salgono anche per quanto riguarda le violazioni legate al mancato rispetto del riposo settimanale: l'articolo 9, del Dlgs 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, a eccezione dei casi previsti dalla norma stessa. Con le modifiche apportate dalla legge 133/2008, il periodo di riposo consecutivo viene determinato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.
Le sanzioni - Con l'entrata in vigore del Dl 145/2013 la sanzione per il superamento dei limiti dell'orario di lavoro è dunque compresa tra 200 e 1.500 euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, la multa sale da 800 a 3mila euro. E se nella violazione sono coinvolti più di 10 lavoratori o questa si è protratta per almeno cinque periodi, la sanzione è compresa tra 2mila a 10mila euro. Per la violazione del riposo settimanale la sanzione prevista è quella relativa al superamento delle quarantotto ore settimanali di media, con gli stessi importi appena indicati.
Il riposo giornaliero - Per il riposo giornaliero le nuove sanzioni prevedono l'importo da 100 a 300 euro se la violazione coinvolge fino a cinque lavoratori o due periodi di riferimento. Le sanzioni passano da 600 a 2mila euro qualora la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi, l'importo è ricompreso tra i 1.800 e i 3mila euro.
Pensioni d'oro, altolà di Renzi ai prelievi sotto i 3mila euro
La proposta di far scattare già dal 2014 un prelievo sui trattamenti superiori ai 2mila euro viene bocciata da Matteo Renzi dopo le proteste dei sindacati.
Il premier Matteo Renzi smentisce la proposta contenuta nel piano sulla spending review targato Cottarelli presentato ieri in Consiglio dei ministri. "L'idea che uno che guadagna 2 mila euro di pensione sia chiamato a dare un contributo forse c'è per Cottarelli, ma io la escludo" ha affermato ieri il premier a Porta a Porta ammettendo però che l'idea non è un tabu' ma che potrebbe essere legata a soglie piu' elevate: "è chiaro che se prendi ottomila euro netti e il governo ti chiede un sacrificio io mi sento di difendere questa misura, che peraltro già esiste".
Le parole del premier erano indirizzate in particolare ai sindacati che ieri erano già sul piede di guerra contro l'ipotesi dell'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà. Sia per la Cgil che per l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano la proposta fatta circolare dal commissario Cottarelli era del tutto inaccettabile. Renzi ha dunque rassicurato: "chi sostiene che i pensionati pagheranno la manovra sbaglia."
Il problema sta nelle soglie - Il segretario Cgil Camusso tuttavia non è contraria tout court alla misura a condizione che pero' che si fissi la soglia del contributo di solidarietà sopra i 3 mila e 500 - 4mila euro in modo da garantire le fasce medie. L'ipotesi peraltro è condivisa negli ambienti governativi. Insomma un intervento una tantum sui trattamenti superiori ai 4-5 mila euro lordi al mese non è del tutto da scartare come del resto ha detto ieri mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. Ma in ogni caso le pensioni avranno un ruolo marginale nel finanziamento di altri capitoli di spesa del governo Renzi in quanto il contributo, se sarà introdotto, "sarà comunque temporaneo" ha detto Delrio.
I calcoli - Insomma la precisazione dovrebbe garantire che l'eventuale prelievo di solidarietà - se sarà introdotto - riguarderà solo il 5 per cento dei pensionati e forse anche meno. Peraltro Renzi dovrebbe ricordare che alcuni di questi trattamenti già pagano un contributo di solidarietà reintrodotto con l' ultima legge di stabilità, anche piuttosto salato, che scatta sopra i 90 mila euro lordi annui - cioè circa 7mila euro al mese - e dovrà essere pagato fino al 2016. E quindi, a meno che non si voglia ulteriormente penalizzare queste "pensioni d'oro", la reale platea che potrebbe essere interessata dalla misura è quella che va dai 3-4 mila euro ai 7mila euro. Quante sarebbero le pensioni colpite? Circa 350mila secondo i calcoli Inps; ed ipotizzando una aliquota del 5 per cento massimo sulla parte eccedente i 3000 euro al mese, Renzi potrebbe racimolare circa 260 milioni di euro l'anno. Una cifra del tutto inadeguata evidentemente a finanziare gli sgravi sul lavoro per stimolare le nuove assunzioni.
Ma il calcolo potrebbe anche avvenire in modo differente laddove il governo scegliesse di prelevare la parte dell'assegno non derivante da versamenti contributivi che per queste fasce di pensioni raggiunge anche il 25 per cento dell'importo. In tal caso il "danno" per i pensionati sarebbe ingente perchè colpirebbe la parte retributiva e la misura comporterebbe un gettito molto più ricco per le casse dello Stato.
Pensioni, Renzi annuncia un nuovo prelievo sui trattamenti oltre i 2 mila euro
Doccia fredda per i pensionati. Renzi annuncia l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà sulle pensioni sopra i 2500 euro lordi. Immediata la replica di Damiano: "la misura è fuori dalla realtà".
Nelle novità annunciate ieri dal primo ministro, Matteo Renzi, ci sono anche alcuni provvedimenti che potrebbero interessare i pensionati. Non si tratta però delle misure tanto attese, come un allargamento delle maglie degli esodati o l'introduzione dei pensionamenti flessibili, ma di un ennesimo contributo temporaneo di solidarietà a carico dei trattamenti più elevati. E' quanto annunciato dal commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli nella conferenza stampa di mercoledì. Ma andiamo con ordine.
Secondo Cottarelli il piano di revisione della spesa pubblica sarà articolato in 33 punti con l'obiettivo di conseguire risparmi dai 5 ai 7 miliardi quest'anno, 18 miliardi il prossimo e 35 miliardi nel 2016. I tagli saranno graduali con i primi provvedimenti che potranno essere avviati dal prossimo mese di maggio "sempre che si riesca ad agire seriamente e subito" ha detto Cottarelli. Tra le misure annunciate ci sarà chiaramente una sforbiciata alle auto blu che secondo il presidente del Consiglio dei Ministri "ne devono restare una per ministro e massimo 5 auto per ogni dicastero".
Ma la scure della spending review potrebbe essere calata ancora una volta sulla previdenza. Secondo Cottarelli il settore non può non essere coinvolto: "i costi del sistema sono ancora troppo elevati dato che raggiungono circa il 16 per cento del Pil, per un valore di ben 270 miliardi di euro". A tale riguardo Cottarelli è stato abbastanza chiaro: l'ipotesi è di introdurre "un contributo temporaneo di solidarietà sui trattamenti previdenziali più elevati a beneficio della fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti". Secondo il commissario verranno colpiti gradualmente solo il 15 per cento degli assegni previdenziali. Si tratterebbe in particolare, anche se in via temporanea, degli assegni sopra i 2500 euro lordi mensili (ossia con la soglia oltre cinque volte il minimo), cifre che a ben guardare non sono in realtà un gran reddito ma che andrebbero a colpire i redditi medi già duramente provati dalla stop all'indicizzazione dei trattamenti negli ultimi anni. Altro che pensioni d'oro.
Secondo Cottarelli l'intervento sulle pensioni è giustificabile anche perché i pensionati, stando alle indagini della Banca d'Italia, "sono tra coloro che riescono più a risparmiare."
Dure le critiche dell'ex ministro del lavoro Cesare Damiano che dal suo blog denuncia: "E’ fortemente contraddittorio il fatto che, allo stesso tempo, si detassino i redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e si tassino quelli medio-bassi dei pensionati. Se qualcuno pensa che 2.000 euro lordi mensili assomigliano ad una pensione d’oro, è fuori dalla realtà. “In questo modo, da una parte si sostengono i consumi mentre, dall’altra, si deprimono: sarebbe assurdo e non crediamo che il Governo voglia manovre economiche a somma zero. Inoltre, i pensionati non trarranno alcun beneficio dalla manovra e avrebbero un doppio svantaggio. Per questo chiediamo che l’Esecutivo apra un tavolo di confronto con i sindacati per affrontare il tema della indicizzazione delle pensioni. Infine si dovrebbe affrontare, nell’ambito del lavoro autonomo, il tema delle partite IVA autentiche agevolando questi lavoratori, in molti casi giovani, attraverso la fissazione dell’aliquota dei contributi previdenziali al 24%, come nel caso del lavoro autonomo. La manovra può essere completata con queste correzioni che rafforzerebbero il suo carattere di equità".
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Tasi 2014, ecco gli effetti della tassa dopo il salva Roma
La nuova tassa farà aumentare l'imposta sulle seconde case fino a 200 euro in più l'anno nelle maggiori città come Roma e Milano.
Non c'è niente da fare. Anche il nuovo anno riserva ai contribuenti italiani una nuova stangata che potrebbe costare per un'abitazione media di categoria catastale A2 un aggravio di costo fino a 200 euro. Nelle grandi città per un alloggio medio potrebbero doversi pagare tra i 140 e 160 euro in più. E' l'effetto dell'ultima norma contenuta nel Decreto Salva Roma che ha concesso ai sindaci la possibilità di aumentare ulteriormente le aliquote sulla Tasi.
Ma il colpo peggiore, almeno sulla carta, potrebbe arrivare in quelle città medie che fino al 2013 non avevano aumentato le tasse sugli alloggi a loro disposizione. Per esempio Pordenone e Bolzano potrebbero registrare aumenti fino a 500 euro l'anno secondo le prime stime effettuate dalla Cgia di Mestre
Il decreto salva Roma ha infatti nuovamente cambiato le regole in materia di imposta comunale sui servizi indivisibili, la Tasi, prevista originariamente dalla legge di stabilità. Nel decreto infatti si concede la facoltà ai Comuni, non l'obbligo, di aumentare le aliquote complessivamente dello 0,8 per mille al fine di finanziare le detrazioni sull'abitazione principale.
La Tasi di fatto è una reintroduzione, seppur mascherata, dell'Imu per la prima casa: la legge di stabilità prevedeva per l'abitazione principale un'aliquota pari allo 0,25 per cento calcolata sulla sulla stessa base imponibile prevista per l'IMU. Per le altre tipologie immobiliari, dove la vecchia Imu rimane in vigore, la legge di stabilità prevedeva che la somma tra Imu e Tasi non potesse superare il tetto massimo del 1,06%.
Con il salva Roma i comuni hanno tempo sino ad aprile per stabilire se applicare del tutto o solamente in parte l'aumento dell'aliquota che è stato loro reso possibile. La decisione ultima quindi spetterà ai sindaci che potranno far salire l'aliquota massima allo 0,33% per l'abitazione principale oppure aumentare il prelievo sugli altri immobili portandolo sino al 1,14 per cento; i comuni potranno anche scegliere una via di mezzo aumentando per esempio solo dello 0,4 per mille l'aliquota sulle abitazioni principali è di un altro 0,4 per mille l'aliquota sulle seconde case e gli altri immobili.
E' chiaro che oggi è presto per conoscere le decisioni anche se non ci vuole molto per capire che i comuni non si lasceranno scappare questa possibilità: difficilmente i comuni riusciranno a rinunciare ad un incremento delle aliquote per finanziare i bilanci disastrati. Anche perché sarà difficile riuscire a controllare nei fatti la corretta destinazione delle risorse aggiuntive derivanti dall'aumento delle aliquote. L'extra-gettito dovrà essere destinato infatti a finanziare le detrazioni per l'abitazione principale, ad esempio i comuni potrebbero immaginare l'introduzione di una detrazione base ed eventualmente una maggiorazione della detrazione in presenza di figli conviventi come avveniva per l'Imu; ma i controlli sulla destinazione dell'extra-gettito non saranno facili.
Le nuove tasse sulla casa
La Tari - La Tari è la tassa sui rifiuti. Viene determinata a seconda della tipologia di immobile residenziale o non residenziale. Per gli immobili abitativi si tiene conto, oltre che della superficie dell'alloggio, anche del numero di persone che lo abitano, per i non residenziali invece oltre alla grandezza si considera l'attività che viene svolta al suo interno. La tassa penalizza in particolare le famiglie numerose e i pubblici esercizi.
La Tasi - La Tasi è il nuovo tributo sui servizi indivisibili. Viene utilizzata per coprire i costi comunali come l'illuminazione e la sicurezza. La base di calcolo è la medesima dell'Imu e quindi per le abitazioni si aumenta la rendita catastale del 5 per cento e la si moltiplica per 160. Per il 2014 l'aliquota massima per le abitazioni principali è dello 0,25%, per gli altri immobili la Tasi viene sommata all'Imu e l'aliquota massima può raggiungere l'1,06%. Il decreto salva Roma concede la facoltà ai sindaci di incrementare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille.
Iuc - La iuc è l'acronimo di imposta unica comunale ed è la somma di Tasi e Tari. La Iuc non è necessariamente in capo ad un solo contribuente visto che la Tasi viene pagata in gran parte dal proprietario dell'abitazione mentre la Tari è pagata da chi occupa l'immobile. I comuni possono stabilire in quante rate deve essere pagata fermo restando che devono esserci almeno due rate. Va lasciata inoltre la possibilità di saldare in unica soluzione entro il 16 giugno.
Sostegno al reddito, pronto il decreto per le mensilità residue del 2014
Secondo fonti vicino al Ministero del Lavoro Poletti pubblicherà il decreto di sostegno del reddito per le mensilità residue relative all'anno 2014.
Nelle prossime settimane dovrebbero esserci dei passi avanti relativamente alla pubblicazione della seconda parte del terzo decreto che ha concesso l'assegno di sostegno al reddito per l'anno 2013 per i lavoratori indicati dell'articolo 12, comma-5 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010.
Il decreto numero 76353 del 16 ottobre 2013 era infatti nato con un problema di fondo. Aveva sì concesso la proroga del sostegno del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei soggetti per i quali la vecchia finestra di decorrenza era collocata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, ma il prolungamento, in considerazione delle scarse risorse finanziarie reperibili all'epoca, aveva coperto solo una parte del periodo di slittamento della finestra, quello sino al 31 dicembre 2013. Erano rimasti in questo modo prive di copertura le mensilità di slittamento che si collocavano nel nuovo anno, il 2014.
Ora sotto la guida del nuovo ministro, Giuliano Poletti, i tecnici del ministero di via Veneto hanno predisposto la "seconda parte" del decreto interministeriale con il quale sarà concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori già beneficiari della tutela di cui al Dm 76353 limitatamente, questa volta, alle mensilità residue dell'anno 2014 che non erano state coperte con il citato decreto. Con la pubblicazione della seconda parte di questo decreto l'Inps sarà autorizzata pertanto ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei soggetti individuati dal decreto 76353 per le mensilità residue del 2014.
Altra questione sul tavolo del Ministro è quella relativa all'interpretazione dell'articolo 12 comma 5 bis lettera a) del Dl 78/2010 che secondo espressa ammissione dello stesso ministero non si presta ad una interpretazione univoca. Il problema è noto e ruota intorno al significato della disposizione che ammette al beneficio della proroga del sostegno al reddito quei "lavoratori le cui imprese abbiano siglato accordi sindacali per il collocamento in mobilità ordinaria o lunga entro il 30 aprile 2010".
I decreti attuativi della citata disposizione (Dm 63655, Dm 68225, Dm 76353) hanno infatti interpretato la stessa in maniera non omogenea indicando che alla data del 30 Aprile 2010 il lavoratore debba (come ulteriore condizione) aver cessato l'attività lavorativa. In tal modo è stato ristretto il campo di reale operatività della disposizione posto che non tutti i lavoratori le cui imprese abbiano stipulato accordi entro il 30 Aprile 2010 hanno necessariamente cessato l'attività lavorativa alla predetta data. La questione era stata piu' volte sollevata dai sindacati che avevano rappresentato "come al 30 Aprile 2010 i lavoratori in questione potessero non aver ancora cessato l'attività lavorativa" ma per ben due anni la questione non è stata raccolta dal Dicastero.
Il Ministero del Lavoro ha avviato di recente un approfondimento sulla reale portata della norma e sulle diverse implicazioni che ne possono conseguire aprendo dunque alla possibilità di un chiarimento e di un allargamento della platea in oggetto.
Cassa integrazione in deroga, 27 milioni disponibili in Campania
La Campania è la prima regione in Italia ad aver firmato i decreti che concedono la cassa integrazione in deroga per l'anno 2014.
L'Assessorato al Lavoro della Regione Campania ha inviato all'Inps i decreti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga per il 2014 per i lavoratori ammessi al beneficio il 28 febbraio scorso.
I lavoratori che potranno fruire della cassa integrazione in deroga sono in totale 3488 distribuiti in 88 aziende nelle cinque province della Campania. Nella provincia di Avellino i lavoratori beneficiari sono 699 spalmati in 13 aziende; nella provincia di Benevento i beneficiari sono 113 lavoratori in due aziende; a Caserta 437 in 18 aziende; a Napoli 1752 in 43 aziende; a Salerno 487 in 12 aziende.
La Regione ha stanziato 27 milioni di euro per far fronte all'emergenza occupazione ed ulteriori decreti saranno pubblicati la prossima settimana; tra i beneficiari dei provvedimenti compaiono anche i lavoratori Irisbus oggetto di un precedente accordo firmato tra Regione e governo.
La Regione Campania è la prima in Italia ad aver autorizzato l'erogazione dei trattamenti in deroga per il 2014. L'Assessorato al Lavoro della Regione la settimana scorsa aveva anche pubblicato i primi decreti per la fruizione della mobilità in deroga.
Pensionamenti flessibili, ecco la proposta Damiano
Il Pd rispolvera la proposta Damiano per introdurre premialità e penalità per i lavoratori tra i 62 e i 70 anni di età.
Tra le varie riforme in materia previdenziale che potrebbero nei prossimi tempi vedere la luce verde c'è quella legata all'introduzione dei cosidetti pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene oggi riproposta dal Partito Democratico al governo Renzi come base per un intervento volto a risolvere i nodi della Riforma Fornero del 2011. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.
In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati).
Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni.
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).
In pensione con 41 anni di contributi - Inoltre per le lavoratrici e lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva viene concessa la possibilità di accedere alla pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica e senza incorrere in penalizzazioni.
Stima di Vita - La proposta congela inoltre, almeno per un anno, il prossimo scatto della stima di vita (pari a 4 mesi) previsto dal prossimo 1° Gennaio 2016. Nel documento si specifica infatti che fino al 31 dicembre 2016 l'incremento delle pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di 3 mesi complessivi.
La proposta Damiano è stata tuttavia bocciata lo scorso anno per ragioni di copertura finanziaria. Ora però con il nuovo governo Renzi i firmatari dell'originario progetto di legge sono tornati alla carica e hanno chiesto al Premier di ritararla fuori dal cassetto.
Esodati, in 23mila attendono la pubblicazione della quinta salvaguardia
23 mila lavoratori attendono la pubblicazione del quinto decreto di salvaguardia in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 147/2013
I lavoratori salvaguardati ai sensi dell'ultimo intervento contenuto nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. della legge 147/2013) attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. Il decreto è stato già firmato dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini. Il provvedimento dovrà specificare le regole per la fruizione del beneficio ed indicare, termini e modalità per presentare la domanda.
Le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie.
Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.
Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi.
L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione. In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195).
Nello specifico i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.