Gli assegni accessori consistono in una serie di provvidenze economiche aggiuntive rispetto alla pensione di guerra o alla pensione privilegiata erogate in favore degli invalidi di guerra o del servizio.

Assegni Accessori per i Grandi Invalidi

Il nostro ordinamento riconosce una serie di assegni accessori che godono di un particolare trattamento di favore nei confronti degli invalidi per causa di guerra o di servizio. Si tratta di provvidenze economiche di natura del tutto specifica in quanto riconosciute dalla legislazione pensionistica di guerra in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra ai sensi del DPR 915/1978, nonchè ai lavoratori del pubblico impiego (cioè assicurati presso le casse della ex gestione Inpdap) per i quali sia stata riconosciuta la causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare e la relativa concessione della pensione privilegiata o di assegno rinnovabile (a seguito della progressiva equiparazione dei benefici tra cause di guerra e cause da servizio previsto dalla legge 9/1980).

Tale ultima casistica, in realtà, risulta attualmente ampiamente ridimensionata rispetto al passato dato che, dal 1° gennaio 2012, la legge Fornero ha provveduto all'abolizione dell'istituto dell'accertamento della causa di servizio e dei relativi trattamenti nei confronti di tutti i dipendenti civili dello stato. A decorrere da tale data, pertanto, gli assegni accessori possono essere chiesti solo dai lavoratori appartenenti al settore difesa, sicurezza, soccorso pubblico e Vigili del Fuoco che abbiano avuto riconosciuta la causa di servizio nonchè, da ultimo, per coloro che hanno subito una menomazione a seguito di atti di terrorismo a seguito dell'equiparazione con la legislazione pensionistica di guerra offerta dall'art. 9 della legge 302/1990.

Gli assegni vengono riconosciuti in presenza di precise menomazioni che possono coesistere o risultare aggiuntive rispetto a quelle che hanno dato luogo alla concessione del trattamento ordinario di guerra o del trattamento privilegiato (da qui il termine accessorio attribuito a tali assegni). Le menomazioni che danno luogo alla loro concessione sono generalmente ascritte ad una delle diverse ipotesi normative, decrescenti per gravità, elencate in modo tassativo nelle tabella A ed E allegate al DPR 915/1978 (testo unico delle pensioni di guerra). Gli assegni accessori sono accomunati dal fatto di risultare esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di essere non reversibili ai superstiti.

In particolare gli assegni accessori sono costituiti: 1) dall’assegno di superinvalidità o, in sua mancanza, dall'assegno integrativo; 2) dall'indennità di assistenza e accompagnamento e relative integrazioni; 3) l'integrazione per i familiari a carico; 4) l'assegno di cumulo per infermità; 5) l’assegno di incollocabilità; 6) l'indennità speciale annua. Gli importi degli assegni vengono aggiornati con cadenza annua in base all'andamento delle retribuzioni degli operai dell'industria ai sensi di quanto stabilisce la legge 342/1989 e vengono corrisposti per 12 mensilità l'anno integrabili a 13 ove l'interessato abbia diritto all'indennità speciale annua. Da segnalare anche, per i soli invalidi del servizio, l'attribuzione di una specifica indennità una tantum in favore dei paraplegici. 

L'Assegno di cura
Rientra tra gli assegni accessori anche l'assegno di cura, corrisposto ai titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile dalla seconda all’ottava categoria, non percettori d’assegno di superinvalidità (ex art. 108 Dpr 1092/1973) non reversibile e non assoggettato ad imposizione fiscale. Se l’infermità è ascrivibile dalla 2^ alla 5^ categoria, l’assegno è di € 49,57 annuo e di € 24,78 annuo se l’infermità è ascrivibile dalla 6^ alla 8^ categoria. Detto assegno non è soggetto ad alcun adeguamento automatico ed è corrisposto in favore dei soli invalidi per servizio. L’attribuzione è operata dalle sedi Inps solo qualora sia espressamente previsto dall’Organismo sanitario competente in sede di giudizio medico legale ai fini della pensione privilegiata. Il diritto all’assegno di cura per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, all’assegno di superinvalidità e all’assegno per cumulo è riconosciuto dall’Organismo sanitario competente, come individuato dal Decreto interministeriale 12 febbraio 2004 (cfr. circolare n. 37 in data 11.6.2004 e nota operativa Inpdap n. 22/04).

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