E' un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione in genere non inferiore a 20 anni. Riguarda solo i lavoratori che possono vantare contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996.

La Pensione di Vecchiaia Contributiva

Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la pensione di vecchiaia a carico delle gestioni pubbliche obbligatorie può essere ottenuta con un'età anagrafica di 67 anni ed un'anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore ad una volta il valore dell'assegno sociale cioè 546,24€ (2026). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se il lavoratore ha 71 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima «effettiva» di 5 anni.

Ai fini del computo di questi 5 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

I predetti requisiti formano oggetto di adeguamento alla speranza di vita. Dal 1° gennaio 2027 subiranno un incremento di un mese ai sensi dell'articolo 1, co. 185 e ss. della legge n. 199/2025 e di ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2028. Pertanto:

  • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 i requisiti si maturano al raggiungimento di 67 anni ed un mese unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno ad una volta l'assegno sociale;
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 i requisiti si maturano al raggiungimento di 67 anni e tre mesi unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno ad una volta l'assegno sociale. 

Oppure: 

  • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 i requisiti si maturano al raggiungimento di 71 anni ed un mese unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione «effettiva»;
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 i requisiti si maturano al raggiungimento di 71 anni e 3 mesi unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione «effettiva».

Previdenza complementare

La legge n. 199/2025 ha abrogato le disposizioni introdotte (ma mai divenute operative) dall'articolo 1, co. 181 e ss. della legge n. 207/2024. La disposizione da ultimo richiamata aveva previsto la possibilità, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento dell'importo soglia pari all'assegno sociale, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. La Finanziaria 2026 ha soppresso tale opzione. 

I benefici

Si ricorda che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici sopra indicati continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sedici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.

Si rammenta che i predetti benefici non sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.

Limitazioni

Si rammenta che l'accesso alla prestazione non è consentito ai lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 in quanto trattasi di assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. E' invece possibile per gli assicurati, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che effettuino il computo nella gestione separata ai sensi del DM 282/1996.

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