Guida ai principali benefici previdenziali riconosciuti dall'ordinamento in favore dei dipendenti pubblici cui sia stata riconosciuta la causa di servizio.

Come noto il dipendente pubblico, che veda compromesso il suo stato di salute per aver contratto un’infermità o per aver subito una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento che l’infermità o la lesione dipendano da causa di servizio, che siano, cioè, dovuti al servizio prestato. Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio necessitano, pertanto, l'esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; il verificarsi di una patologia (c.d. evento dannoso); l'accertamento di un nesso di causalità tra la patologia e lo svolgimento dei doveri d’ufficio. Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (art. 1 DPR 29.10.2001, n. 461).

I requisiti per l'accertamento della causa di servizio

Per quanto riguarda la sussistenza di un rapporto di impiego con la Pa c'è poco da dire. La patologia, invece, consiste in una qualsiasi menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, causata da una malattia dovuta allo svolgimento dell’attività lavorativa protratto per un certo tempo o da un infortunio. Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta a causa dell’espletamento del proprio lavoro, a seguito della quale si verifichi un’alterazione permanente dell’organismo comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. L’infortunio è invece l’evento provocato, in occasione del lavoro, da una causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza l’eliminazione o la riduzione, permanente o temporanea, della capacità lavorativa della persona. Secondo la Cassazione può essere inoltre riconosciuto come dipendente da causa di servizio anche il c.d. infortunio in itinere cioè l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto abitazione - posto di lavoro o viceversa a condizione che sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali (Cass. Civ. 15068/2011; Cass. Civ. 995/2007). 

Ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità (o nesso eziologico) tra attività lavorativa (o fatti di servizio) ed evento dannoso. L’art. 64, 2° comma, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con DPR 29.12.1973, n. 1092, precisa che fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. La stessa norma prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.

I benefici previsti dall'ordinamento

Il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo regolato dal DPR 461/2001 in vigore dal 22 gennaio 2002. Il procedimento, che può essere iniziato dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti - o d’ufficio allo scopo dell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che il danno subito dal lavoratore sia riconducibile all’attività lavorativa svolta - è finalizzato ad ottenere una pluralità di benefici tra cui in particolare:

  • 1) l’equo indennizzo, se l’infermità o lesione abbia comportato una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834;
  • 2) la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile (per i militari e le forze dell'ordine la cui menomazione risulti suscettibile di miglioramento);
  • 3) gli assegni accessori alla pensione privilegiata;
  • 4) l’indennità una tantum privilegiata per patologie di minore entità;
  • 5) il rimborso delle spese di degenza ospedaliera;
  • 6) la pensione privilegiata indiretta ai superstiti in caso di decesso per infermità del dipendente pubblico;
  • 7) l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali (Dm 206/2009);
  • 8) la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici (Art. 5, co. 4 del DPR 487/1994)
  • 9) l'indennizzo privilegiato aeronautico (in caso di incidente aereo)

Le novità dal 6 dicembre 2011

Va detto, che dal 6 dicembre 2011 la legge Fornero ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. L’abrogazione non ha riguardato il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico che, pertanto, possono continuare a godere dei benefici sopra esposti. Ugualmente, sono stati fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011: 1) siano ancora in corso, 2) quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, 3) quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Recentemente il solo istituto dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di cura è stato ripristinato in favore della polizia locale (Dl 14/2017).

Il legislatore ha gradualmente nel tempo introdotto una specifica normativa in favore dei dipendenti pubblici (civili e militari) vittime del dovere e soggetti equiparati (art. 1, co. 562 della legge 266/2005) e della criminalità organizzata. Tale normativa prevede la corresponsione di una speciale elargizione graduata in funzione dell'infermità (permanente) riconosciuta, in un assegno vitalizio e in uno speciale assegno vitalizio nonchè, in caso di decesso, nell'attribuzione della doppia annualità ai superstiti del defunto (qui ulteriori informazioni). Ove il lavoratore abbia, invece, subito una infermità o sia rimasto vittima in conseguenza di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice i benefici risultano ulteriormente rafforzati dall'applicazione della normativa specifica per le cd. vittime del terrorismo. I superstiti dei lavoratori deceduti possono, inoltre, contare sull'indennizzo una tantum riconosciuto dal fondo infortuni dell'Inail. 

La mappa sottostante, elaborata da pensionioggi.it, illustra pertanto i vari benefici previsti a seconda dell'evento occorso in favore dei dipendenti pubblici (vittime del servizio, del dovere e del terrorismo). Cliccare sulla mappa per la versione in alta risoluzione.

Personale militare e delle forze dell'ordine 

Il codice dell'ordinamento militare prevede, inoltre, l'attribuzione di particolari elargizioni di importo fisso in favore dei superstiti del personale militare o delle forze dell'ordine (ad ordinamento militare o civile) deceduto. In particolare ai superstiti del personale militare e delle forze dell'ordine deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio, nell’espletamento cioè di un’attività connessa ai precipui compiti istituzionali spetta una speciale elargizione pari a 100 mila euro più ulteriori 60 mila euro in presenza di carichi di famiglia (Art. 1896 Dlgs 66/2010). Infine l'articolo 1895 del Dlgs 66/2010 riconosce in favore dei superstiti dei militari non legati allo Stato da rapporto stabile o permanente (leva, allievi, scuole, ferme volontarie …), deceduti durante il periodo di servizio anche se non a causa del servizio medesimo una speciale elargizione nella misura fissa pari ad euro 25.822,84. Tali provvidenze economiche sono esenti da irpef.

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