Pensioni, Il computo nella gestione separata preclude la pensione supplementare

Mercoledì, 23 Febbraio 2022
I pensionati che utilizzano questa scorciatoia per anticipare il ritiro e continuano a lavorare dopo il pensionamento dovranno raggiungere un'età anagrafica di 71 anni ed almeno 5 anni di contributi effettivi per la liquidazione di un assegno integrativo. Le risposte ai principali quesiti dei lettori.

se x un lavoratore stagionale con 35 anni di contribuzione e disoccupato ma non avendo 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni e possibile fare versamenti volontari x poter ottenere ape social non avendo i 18 mesi lavorativi.

La risposta è negativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS non consente di integrare il requisito di 18 mesi di lavoro negli ultimi tre anni necessario per l'accesso all'ape sociale.

Volevo sapere se è possibile avere il conteggio contributivo con l'ape social. E' stata fatta domanda opzione contributivo accettata dall'inps. Nel fare la domanda di ape non esiste un prodotto con calcolo contributivo, messo nelle note l'inps non sa se può fare il calcolo contributivo e la domanda rimane ferma da mesi.

Si ritiene non esista alcuna preclusione legale al calcolo dell'ape sociale con il sistema contributivo anche se si conferma che l'INPS non ha fornito istruzioni precise al riguardo. L'importo dell'ape sociale, infatti, è pari alla misura della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500€ mensili.

Nel 2019 sono andato in pensione a carico della Gestione separate in computo.
Nel 2020 ho lavorato come dipendente a tempo determinato per un anno versando I contributi che risultano nell’estratto conto INPS. Nel 2021 ho fatto domanda di Supplemento alla pensione per I contributi versati nel 2020. INPS mi ha respinto la domanda con la seguente motivazione : i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria successivamente alla decorrenza della pensione a carico della gestione separata in computo, non possono dar luogo a supplemento di pensione (circ. Inps n 184/2015). E’ corretto? Come posso recuperare questi contributi?

Sì conferma che attualmente i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle gestioni sostitutive ed esclusive della stessa non possono dar luogo né a supplemento di pensione né a pensione supplementare. Il lettore dovrà, pertanto, raggiungere l'autonomo diritto a pensione che nel caso di specie, siccome si tratta di periodi interamente successivi al 31.12.1995 si matura al raggiungimento di 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva. Si noti che il requisito minimo di contribuzione non può formare oggetto di cumulo con eventuali ulteriori versamenti presenti nella gestione separata ma deve essere interamente maturato, in tal caso, nell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono un ex dipendente statale in pensione dal 01 gennaio 2020. Prima di andare in pensione purtroppo non ho provveduto a ricongiungere alcuni periodi contributivi giacenti nella gestione FLD con quelli della gestione pubblica. Vorrei sapere se questi contributi sono da considerare ormai persi oppure se con riguardo agli stessi si può richiedere una pensione supplementare . Premetto che i periodi contributivi in questione sono pochi (circa 7 mesi) , ma vorrei sapere comunque se posso eventualmente fare una richiesta di pensione supplementare pur trattandosi di periodi molto limitati dal punto di vista temporale. Evidenzio che trattasi di periodi risalenti agli anni 1979 e 1980.

I contributi rimasti nell'assicurazione generale obbligatoria in quanto non ricongiunti nella gestione esclusiva possono dar luogo ad una pensione supplementare al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni.

sono isopensionato dal 1 gennaio 2019 (fondo pensioni elettrico) per 4 anni con pensione anticipata (43 anni e 8 mesi ) erogabile dal 1 gennaio 2023 -dovrei fare domanda di pensione a giugno 2022 sono nato aprile 1957. Attualmente ho un incarico di consulenza annuale, scadenza dicembre 2022 con una pubblica amministrazione quale professionista iscritto ad un ordine professionale.
Essendo l’attuale incarico prorogabile anche nel 2023 e, per quanto di mia conoscenza, in base all’art. 5, Comma 9, del DL 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, incompatibile per lavoratori in quiescenza, chiedo:
1) se è possibile ritardare la domanda di pensione di un anno, rinunciando eventualmente nel corso del 2022 all’assegno di pensione INPS;
2) E’ possibile presentare la domanda nel 2023 con decorrenza 1 Gennaio 2024?
3) E in tal caso l’assegno della pensione, sono nel regime misto, sarebbe calcolato con la mia età anagrafica del 1 gennaio 2023 o quella del 1 gennaio 2022 ? anno in cui avevo maturato il diritto ala pensione anticipata

L'isopensione non obbliga il titolare ad accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia nel momento in cui la prestazione di accompagnamento scade. Pertanto il lettore può posticipare la decorrenza della pensione anticipata al 1° gennaio 2024 ritardando la presentazione della domanda di pensione. Resta inteso che durante questo periodo il lettore non riceverà né l'isopensione né la pensione anticipata. La prestazione sarà calcolata con i coefficienti di trasformazione vigenti alla data di decorrenza della pensione, quindi in base all'età anagrafica in possesso al 1° gennaio 2024.  

Gentilmente al 2 aprile maturerò i requisiti per la pensione anticipata 42 anni e 10 mesi Dato che ho anche i requisiti di lavoratore precoce come conviene fare la domanda di pensione ? Pensione anticipata
O pensione laboratori precoci O meglio nel calcolo della pensione netta ci sono differenze tra le due? E se si quale delle due sarebbe più conveniente economicamente.

Il calcolo è il medesimo. Avendo raggiunto i requisiti ordinari, vale a dire 42 anni e 10 mesi di contributi, è preferibile presentare domanda di pensione anticipata in modo da velocizzare i tempi di liquidazione dell'assegno. La pensione precoci, infatti, richiede un iter particolare per la verifica dei requisiti.

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