Saranno pochi i lavoratori dispensati dagli adeguamenti alla speranza di vita Istat previsti dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2028 dall’ultima legge di bilancio (L. 199/2025). Solo usuranti, notturni e addetti alle mansioni gravose, a determinate condizioni, potranno mantenere i requisiti vigenti sino al 31 dicembre 2028. Per tutti gli altri l’età pensionabile salirà progressivamente a 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028; la pensione anticipata rispettivamente a 42 anni e 11 mesi e a 43 anni ed un mese. I nuovi requisiti li certifica l’Inps nella Circolare n. 28/2026 in cui spiega la novella contenuta nella legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
I requisiti generali
Partiamo dai parametri generali. Il decreto del ministero dell’economia del 30 novembre 2025 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) aveva previsto un aumento di 3 mesi dal 1° gennaio 2027. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) lo ha rimodulato in due adeguamenti: 1 mese dal 1° gennaio 2027; altri 2 mesi dal 1° gennaio 2028. Dal 2028, pertanto, resta l’aumento complessivo di tre mesi.
L’Inps, pertanto, certifica che:
- dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia ordinaria si matura con 67 anni ed un mese di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal 1° gennaio 2028 67 anni e 3 mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata ordinaria si matura con 42 anni e 11 mesi di contributi; 43 anni ed un mese dal 1° gennaio 2028. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne. Continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata con requisiti ridotti, cioè per i cd. lavoratori precoci in particolari profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregiver), si matura con 41 anni e 1 mese di contributi; 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 e continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata contributiva si matura con 64 anni ed un mese unitamente a 20 anni ed un mese di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 64 anni e tre mesi unitamente a 20 anni e 3 mesi di contribuzione «effettiva». Resta in vigore la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva si matura con 71 anni ed un mese unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 71 anni e tre mesi.
Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il computo nella gestione separata dell’Inps ai sensi del Dm 282/1996.
L’Inps ricorda, ovviamente, che per i soli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) la finestra mobile per l'accesso alla pensione anticipata (non in regime di cumulo dei periodi assicurativi) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) o con il requisito ridotto a 41 anni di contributi (se precoci) resta pari a:
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi
Ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti o meno di un lavoratore dispensato dagli adeguamenti di cui si dirà al successivo paragrafo.

I dispensati
La legge di bilancio 2026 dispensa dall’applicazione dei predetti adeguamenti (+ 1 mesi dal 1° gennaio 2027; + 2 mesi dal 1° gennaio 2028) diverse categorie di lavoratori.
Usuranti e Notturni
In primo luogo l’esenzione interessa le categorie individuate dal dlgs n. 67/2011 che ancora oggi, in deroga alla disciplina generale, possono accedere alla pensione di anzianità (anche) con le vecchie quote in vigore sino al 2011 se hanno svolto le predette attività per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Pertanto la pensione di anzianità si matura con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 35 anni di contribuzione ed il possesso del quorum, dato dalla somma dell’età anagrafica e contributiva, pari a 97,6 sino al 31 dicembre 2028 anziché sino al 31 dicembre 2026. Per notturni con un numero di notti lavorate da 64 a 71 o da 72 a 77 i requisiti sono aumentati, come noto, rispettivamente di due e di un anno.
L’esenzione si estende anche:
- al requisito per la pensione di vecchiaia che già ha formato oggetto di esenzione dall’adeguamento scattato il 1° gennaio 2019 se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione. In alternativa alle cd. quote, pertanto, gli interessati potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e, per l’appunto, almeno 30 anni di contribuzione, sino al 31 dicembre 2028;
- alla pensione anticipata ordinaria che resterà pertanto pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) sino al 31 dicembre 2028;
- alla pensione anticipata con requisiti ridotti se trattasi di lavoratore precoce. Pertanto il requisito resterà pari a 41 anni di contributi sino al 31 dicembre 2028.
Mansioni Gravose
Il secondo insieme è composto dai cd. lavoratori dipendenti addetti alle «mansioni gravose» (ex tabella B della legge n. 205/2017, tra cui operai edili; conduttori di gru e mezzi pesanti; personale scolastico di prima infanzia; etc.). La legge n. 199/2025 prevede che l’esenzione riguarda:
- i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata con lavoro precoce (41 anni).
Ai suddetti benefici sono ammessi non solo i lavoratori che, al momento del pensionamento, hanno svolto almeno sette anni di «lavoro gravoso» negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (come già prevede una analoga dispensa che ha riguardato l’adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 sui requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia) ma anche da «almeno sei anni negli ultimi sette» fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione.
A causa del disallineamento, pertanto, chi ha svolto le predette attività per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa cumula sia l’esenzione scattata il 1° gennaio 2019 sui requisiti per la pensione di vecchiaia (+ 5 mesi) sia l’esenzione in oggetto (+ 1/3 mesi dal 1° gennaio 2027) e pertanto potrà accedere sino al 31 dicembre 2028:
- alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione;
- alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne);
- alla pensione anticipata con 41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce.
Chi ha svolto le predette attività, invece, per «almeno sei anni negli ultimi sette» potrà accedere sino al 31 dicembre 2028:
- alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione;
- alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne);
- alla pensione anticipata con 41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce.
Attenzione. Sul requisito di 30 anni di contribuzione l’Inps cambia orientamento rispetto alle istruzioni fornite con la Circolare n. 126/2018. L’Istituto spiega, infatti, che esso è perfezionato tenendo conto di tutta la contribuzione delle gestioni interessate al cumulo (non più – come indicato otto anni fa - la sola contribuzione presente nella gestione che liquida la prestazione). Idem per quanto riguarda la condizione di adibizione all’attività gravosa o particolarmente faticosa e pesante: si considera tutta la contribuzione presso le gestioni interessate al cumulo.
L’Inps conferma, inoltre, che la dispensa dall’adeguamento è subordinata alla condizione che l’interessato non sia titolare dell’ape sociale al momento del pensionamento.
Militari
L’aumento dei requisiti pensionistici sarà più duro per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (cioè militari, forze dell’ordine e vigili del fuoco). La legge n. 199/2025 prevede, infatti, un ulteriore adeguamento rispetto a quello generale pari ad un mese l’anno per il triennio 2028-2030. Ciò significa, spiega l’Inps, che per il biennio 2027-2028 l’adeguamento sarà pari a:
- un mese dal 1° gennaio 2027;
- tre mesi dal 1° gennaio 2028.
E quindi i requisiti per la pensione di anzianità salgono a:
- 41 anni ed un mese di anzianità contributiva (a prescindere dall’età anagrafica) dal 1° gennaio 2027; 41 anni e 4 mesi dal 1° gennaio 2028. Resta ferma la finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei requisiti;
- 58 anni ed un mese di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2027; 58 anni e quattro mesi di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2028. Resta ferma la finestra mobile di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
La legge n. 199/2025 prevede, tuttavia, la possibilità che un DPCM concertato con la Difesa, Interno, Giustizia ed Economia, individui alcune professionalità esentate totalmente o parzialmente dall’adeguamento aggiuntivo previsto per il triennio 2028-2030.
Documenti: Circolare Inps 28/2026












