Quota 102, Ecco requisiti e condizioni per il 2022

Mercoledì, 09 Marzo 2022
I chiarimenti in un documento dell'INPS che recepisce la novella apportata dalla legge n. 234/2021. Beneficiati dalla proroga i nati entro il 31 dicembre 1958 che maturano 38 anni di contributi nel corso del 2022.

La nuova "Quota 102" è identica in ogni suo aspetto normativo alla vecchia "Quota 100" scaduta il 31 dicembre 2021. Cambiano solo i requisiti che tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 sono pari a 64 anni di età e 38 di contributi (anziché 62 anni di età e 38 di contributi).  E' quanto, in sintesi, certifica l'INPS nella Circolare n. 38/2022 con cui illustra la novella introdotta dall'articolo 1, co. 87 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Pensione "Quota  102"

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha riconosciuto ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS (dipendenti del settore privato, autonomi e settore pubblico) un canale di uscita per il solo 2022 con 64 anni di età unitamente ad almeno 38 anni di contributi. Senza alcuna penalità sulla misura dell'assegno. Come già osservato la nuova combinazione è largamente sovrapposta a platee già coinvolte nella vecchia "Quota 100" che nel triennio 2019-2021 richiedeva 62 anni di età e 38 di contributi. I beneficiati dalla modifica in discussione, in sostanza, sono i nati entro il 1958 che raggiungono i 38 anni di contributi nel 2022.

Vecchie condizioni

Essendo una integrazione della pensione "Quota 100" l'INPS spiega che sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. Di conseguenza anche chi utilizza "Quota 102" incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.

Sono confermate pure le finestre mobili differenziate tra settore privato (3 mesi) e settore pubblico (6 mesi) dalla maturazione dei requisiti (es. un lavoratore del settore privato che ha maturato i requisiti il 15 gennaio 2022 riceverà il primo rateo pensionistico dal 1° maggio 2022). Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

Diritto Cristallizzato

E' fermo pure il principio secondo cui chi matura i requisiti (64+38) entro il 31 dicembre 2022 potrà andarci anche in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2023 o nel 2024), il diritto a pensione resta cristallizzato. Analogo principio, del resto, è valido anche per chi ha centrato i requisiti di quota 100 entro il 31 dicembre 2021. C'è di più.

Coerentemente ai criteri che regolano i riscatti l'INPS ribadisce che i 38 anni di contributi si possono raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto presentata dopo il 31 dicembre 2022. Ad esempio un assicurato nato nel 1958 che al 31 dicembre 2022 ha 34 anni di contributi può riscattare 4 anni di laurea anche nel 2023 maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per la "Quota 102". Stesso principio, peraltro, è applicabile anche per rimettere in carreggiata la "quota 100" maturando i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 a seguito di una domanda di riscatto presentata, ad esempio, nel 2022.

Contribuzione utile

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. E' possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali (per la quale occorre presentare eventualmente una domanda di ricongiunzione). Si attende, invece, conferma in merito alla contribuzione INPGI (dal 1° luglio 2022 confluirà nell'INPS).

Assegni straordinari

E' confermata anche la possibilità (in via eccezionale) di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della "Quota 102). La facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. staffetta intergenerazionale).

L'Inps spiega che, in tal caso, l'assegno copre anche il periodo di finestra mobile (3 mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

TFS/TFR

Per i lavoratori del pubblico impiego rimane il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

  • 12 mesi dal raggiungimento dall'età per la pensione di vecchiaia: 67 anni;
  • 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).

Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunge l'età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Questa dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo sino a 45 mila euro (qui i dettagli).

Documenti: Circolare Inps n. 38/2022

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