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Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.

Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 lo scorso 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Il ricorso è stato presentato dallo Snals. Pubblichiamo di seguito il testo della sentenza del Giudice di Salerno che potrà risultare utile per altri lavoratori nella medesima situazione.

Si rammenta che si stratta di una sentenza di primo grado alla quale Miur e Inps potranno promuovere appello. 

TRIBUNALE DI SALERNO - Sentenza 03 novembre 2014, n. 4216

Pubblico impiego - Comparto istruzione - Requisiti anagrafici e contributivi - Collocamento in quiescenza - Diritto a partire dal primo settembre 2012

Ragione di fatto e di diritto

Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.

L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.

La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.

Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.

Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).

La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.

Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.

Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente - pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 - deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.

Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene "imposto" di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.

Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;

2) Compensa le spese di lite.

Motivi contestuali.

(Gdl Ippolita Laudati)

 

Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.

La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.

Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.

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Una nota dell'Inps ammette alla sesta salvaguardia anche i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità ordinaria.

Kamsin La Direzione Centrale Pensioni dell'Inps in risposta ad un quesito presentato dall'Inca Nazionale ha interpretato in senso estensivo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 147/2014.

Si tratta del passaggio normativo che ammette ai benefici della sesta salvaguardia i lavoratori "collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011, cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011".

La questione posta dal patronato era relativa alla possibilità o meno di ammettere alla tutela, tra gli altri, anche quei lavoratori che avessero maturato i requisiti anagrafici utili a conseguire il diritto a pensione con le vecchie regole pensionistiche entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità (ordinaria). La norma di legge, infatti, era poco chiara in quanto sembrava ammettere al bonus dei 12 mesi solo coloro che, attraverso la prosecuzione volontaria della contribuzione, maturassero il requisito contributivo mancante al termine dell'indennità di mobilità.

La precisazione dell'Inps indica, invece, che possono fruire della salvaguardia tutti i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire la pensione di anzianità (o di vecchiaia) entro i 12 mesi dalla scadenza dell'indennità stessa.

Per effetto della novità, ad esempio, potrà fruire della salvaguardia anche un lavoratore che ha terminato la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria il 31 Dicembre 2014 e che perfeziona i 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, necessari per maturare il quorum 97,3 (cioè la vecchia pensione di anzianità) entro il 31 Dicembre 2015.

L'inps ha indicato, inoltre, che la percezione dell'indennità di mobilità in deroga e/o l'eventuale rioccupazione dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria non è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in questione.

I lavoratori, per beneficiare della norma in questione, dovranno presentare domanda online all'Inps tramite la procedura webdom entro il 5 gennaio 2015.

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Documenti: Il testo della nota del 19 dicembre 2014

Con effetto sui licenziamenti dal 31.12.2014, la durata della mobilità si riduce se l’età è pari o sup eriore a 40 ann. Si riduce invece l'indennità di mobilità.

Kamsin In attesa della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego)  che entrerà in vigore «salvo intese» dal prossimo primo maggio, secondo il decreto attuativo varato dal Governo alla vigilia di Natale  dal 1° gennaio 2015 cambia la durata delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi e l'indennità di mobilità.

Per Aspi e miniAspi vale, infatti, ancora il regime transitorio previsto dalla riforma Fornero del 2012, che stabilisce periodi variabili per le indennità dal 2013 al 2016. Dal 2015 in arrivo nuove regole anche per l'arco temporale massimo relativo alla mobilità, diverso tra CentroNord e Sud Italia, con una marcata penalità per i lavoratori del Mezzogiorno. Vediamo allora le novità, che riguardano nel complesso una platea di circa 300mila persone a livello nazionale (secondo le ultime domande presentate all'Inps che eroga le prestazioni), di cui quasi 200mila nel Meridione.

Dal 1° gennaio 2015 i lavoratori dipendenti che avranno perduto involontariamente l'occupazione e che abbiano un periodo contributivo di almeno un anno nell'ultimo biennio e meno di 50 anni di età avranno diritto a due mesi in più di indennità di disoccupazione, ovvero dieci mesi in tutto (erano otto nel 2014). I mesi restano invece dodici, come nel 2014, se chi ha perso il lavoro ha tra i 50 e i 55 anni. Due mesi in più anche per chi ha oltre 55 anni: per loro l'aumento della durata dell'Aspi arriverà a sedici mesi di indennità (rispetto ai 14 mesi del 2014). In pratica, per costoro, risulterà piu' conveniente essere licenziati dal 1° gennaio 2015 rispetto che nel 2014.

Dal 1° maggio 2015 l'Aspi verrà, però, assorbita nella Nuova Aspi (Naspi) e dunque chi perderà involontariamente l'occupazione da maggio vedrà nuovamente cambiare i criteri di assegnazione e di durata dell'ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda invece l'indennità di mobilità, destinata a confluire nell'Aspi dal 2017 secondo la riforma Fornero (e per la quale il decreto non prevede novità), l'anno prossimo la durata, in caso di licenziamenti in aziende industriali o commerciali con almeno 50 dipendenti, resterà di dodici mesi per chi ha fino a 39 anni, ma si ridurrà di sei mesi (da diciotto a dodici) per chi risiede nel Mezzogiorno. Per chi ha tra 40 e 49 anni passerà da 24 a 18 mesi (da 36 a 24 nel Meridione), mentre per gli over 50 l'indennità di mobilità passerà da 36 a 24 mesi (da 48 a 36 nel Sud).

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In talune circostanze una lavoratrice dipendente incinta potrebbe non essere in grado di proseguire il lavoro fino al termine del settimo mese per poi assentarsi dal lavoro nei due mesi restanti. In questo caso è utile ricordare che è possibile ottenere dalle amministrazioni pubbliche l'ampliamento del periodo di lontananza dal lavoro senza, però, perdere il diritto all'indennità di maternità pagata dall'Inps. Kamsin Questa assenza anticipata può essere disposta in tre casi: a) dalla Asl, nel caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose che potrebbero essere aggravate dal particolare stato della donna; b) dalla Direzione territoriale del lavoro, quando le condizioni di lavoro sono di pregiudizio alla salute della donna e del bambino, oppure quando la donna, addetta a lavori pesanti, pericolosi o insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

Questo stato precario di salute della donne potrebbe poi incidere pesantemente sul parto, che comunque è sempre un rischio non legato alle precedenti vicende di salute. Perciò il testo unico sulla maternità e paternità prevede quattro casi in cui sia il padre ad avere diritto al congedo post-partum, indipendentemente dal fatto che la madre ne abbia diritto in quanto lavoratrice. Il padre ne ha diritto quando la madre abbia una grave infermità che le consente di assistere il neonato; in caso di premorienza della madre o di abbandono del figlio; in caso di affidamento del figlio in via esclusiva al padre. In queste ipotesi passa all'uomo il diritto di restare a casa fruendo della indennità Inps. Diritto che viene riconosciuto fino al terzo mese di vita del figlio o per la minore parte residua che sarebbe spettata alla madre.

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L'esecutivo ha sul tavolo diverse proposte per ammorbidire la Riforma Fornero senza stravolgere l'impianto che sta generando significativi risparmi per lo Stato. Possibile l'estensione del calcolo contributivo in favore degli ultracinquantenni senza lavoro.

Kamsin «Stiamo ragionando su come rendere più flessibile l'età del pensionamento. Ma serve cautela per gli effetti sui conti pubblici e per non incrinare la credibilità che l'Italia ha costruito proprio grazie alla riforma previdenziale». E' quanto sostiene una fonte autorevole del governo citata oggi dalle agenzie di stampa. Una modifica della Riforma Fornero sembra necessaria anche per far ripartire il mercato del lavoro, ormai al palo da anni con una disoccupazione che continua a crescere. L'obiettivo è duplice: da una parte, correggere le rigidità della riforma Fornero del 2011 sull'età pensionabile per bloccare definitivamente il fenomeno degli esodati; dall'altra consentire ai giovani di subentrare ai più anziani nei posti di lavoro.

Il primo segnale della nuova strategia del governo è arrivato con la legge di Stabilità: dal prossimo anno vanno via le penalizzazioni (cioè il taglio dell'assegno pensionistico) per chi decide di andare in pensione dopo aver versato per 42 anni e 6 mesi i contributi all'Inps senza aver ancora compiuto i 62 anni di età.

Il dossier pensioni è comunque sul tavolo di Palazzo Chigi e potrebbe subire un'accelerazione qualora la Corte Costituzionale nei prossimi giorni dichiarerà ammissibile il referendum sulle pensioni proposto dalla Lega Nord. A quel punto, fonti vicine al Governo, fanno sapere che un intervento sulla Riforma Fornero sarebbe "inevitabile" per scongiurare il rischio di uno tsunami sui conti pubblici.

Le proposte di Riforma sono note e sono già state piu' volte accennate da pensionioggi.it. Si tratta di ripristinare un minimo di criteri flessibili per andare in pensione, soprattutto a tutela dei lavoratori più anziani che dovessero perdere l'occupazione e che si troverebbero senza stipendio, senza sostegno al reddito dopo un po' e troppo lontani dalla pensione. Si ragiona su alcune opzioni compatibili con l'impianto generale della legge Fornero senza compromettere cioè i risparmi attesi. Così riprende quota la proposta di concedere ai lavoratori prossimi alla pensione ( a 2-3 anni di distanza) che dovessero essere licenziati, un anticipo di una quota dell'assegno pensionistico ( pari a circa 700 euro al mese) che verrebbe poi restituita in piccole rate una volta maturati i requisiti per il pensionamento. Ipotesi che nel passato aveva sostenuto anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti e che costerebbe non più di 4-500 milioni l'anno.

Piu' improbabile invece, l'approvazione del disegno di legge Damiano (i cd. pensionamenti flessibili) perché troppo costosi. Resta sul tavolo anche la proposta del consigliere economico di Palazzo Chigi Yoram Gutgeld di consentire —come ha spiegato ieri in un'intervista a Repubblica—di ricalcolare l'assegno pensionistico esclusivamente con il metodo contributivo di quei lavoratori ultracinquantenni rimasti senza lavoro. Costoro, in cambio della certezza della pensione, accetterebbero una decurtazione significativa dell'importo.

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