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I sindacati e buona parte delle forze politiche tornano a chiedere con forza un sistema più flessibile e meno rigido, individuando nell'innalzamento repentino dell'età pensionabile una delle cause principali del mancato turn over lavorativo e dunque dell'insostenibile tasso di disoccupazione giovanile.

Kamsin La decisione della Consulta allontana le ipotesi di intervento a breve sulla Riforma Fornero. E' questo l'effetto indiscutibile della bocciatura del referendum promosso dalla Lega Nord. Per i primi mesi del 2015 non c'è quindi da aspettarsi molto. In primis i tempi non sono favorevoli. Il Parlamento è intasato tra riforme istituzionali ed elezioni presidenziali, ci sono poi i decreti fiscali, i decreti del Jobs Act, il decreto Concorrenza, la Riforma della Scuola. Insomma, le pensioni per ora sono in coda.

Da dove ripartirà l'iniziativa del Governo sul fronte previdenziale lo si capirà nei prossimi mesi. Tra le ipotesi in campo citate recentemente da Yoram Gutgeld, consigliere di Matteo Renzi, c'è invece il cosiddetto «prestito pensionistico», ovvero la possibilità di anticipare la pensione a certe categorie di lavoratori in difficoltà (a 2-3 anni dal pensionamento) con successiva restituzione graduale dell'anticipo stesso con micro-prelievi sulle pensioni a regime. Misura comunque onerosa e che andrà vagliata nel quadro delle compatibilità di finanza pubblica. Allo studio c'è anche la possibilità di fare andare in pensione gli ultracinquantenni, ma con assegno ridotto, calcolato col metodo contributivo e non retributivo. 

Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd), ha ribadito invece le sue proposte di maggiore flessibilità in uscita: «A partire dai 62 anni di età con 35 di contributi per consentire l'accesso alla pensione, oppure l'adozione di "quota 100"». Mentre il suo collega presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, Ap (Ncd-Udc), ha osservato che ora «si tratta di agire contemporaneamente su una corretta e generalizzata possibilità di cumulare tutti i versamenti contributivi, su una più forte agevolazione dei versamenti volontari non solo del lavoratore ma anche del datore di lavoro per coprire periodi non lavorati o recuperare periodi di laurea, sulla opzione in favore di uscite anticipate necessariamente onerose».

Possibile anche un limitato ed ulteriore intervento in favore degli esodati per tutelare specifici casi rimasti fuori dalle tutele, dopo le sei salvaguardie messe in campo negli ultimi tre anni per tutelare oltre 170mila soggetti. Irrisolti anche i nodi dell'opzione donna, i quota 96 della scuola, l'età pensionabile dei macchinisti ferroviari.

La Decisione della Consulta - Il quesito su cui la Lega aveva raccolto molto più delle canoniche 500mila firme e che è stato uno degli strumenti populistici che ha rilanciato il movimento e la figura di Matteo Salvini, chiedeva l'abrogazione dell'articolo 24 del decreto salva-Italia che fece piangere Elsa Fornero mentre spiegava che cosa sarebbe successo agli anziani italiani: blocco della rivalutazione e innalzamento dell'età pensionabile di almeno cinque anni con sostanziale abolizione delle pensioni di anzianità. In più da quel giorno il sistema di calcolo dell'assegno è diventato contributivo, producendo un calo generalizzato con punte insostenibili per le giovani generazioni precarie. La sentenza, che sarà depositata nei prossimi giorni, quasi certamente poggerà sulla constatazione che quella riforma faceva parte di una manovra economica ed è quindi assimilabile a norme tributarie.

seguifb

Zedde

L'Inps sospende, in via cautelativa, l'applicazione della penalizzazione per tutti coloro che accedono alla pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni.

Kamsin Le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2015 non subiranno l'applicazione, in via cautelativa, delle riduzioni dell'1-2% sull'importo dell'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età. E' quanto ha precisato il messaggio inps 417/2015 (di seguito il testo del messaggio) in attesa che l'istituto pubblichi le istruzioni operative sulla portata delle innovazioni contenute nella legge di stabilità 2015. 

Messaggio Inps 417/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»".

Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012).

Inoltre, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 dell’11 giugno 2014).

Ciò posto, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.

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Zedde

Da risolvere anche il problema dei cosiddetti esodati, cioè coloro che nonostante le sei salvaguardie sono rimasti ancora ad oggi fuori dal perimetro di tutela. 

Kamsin La Consulta ha ritenuto inammissibile il referendum della Lega sulle pensioni. Al di la’ di questa decisione il tema previdenziale va comunque messo all’ordine del giorno dal Governo. La situazione non e’ piu’ reggibile per le conseguenze che la “riforma” Fornero ha prodotto”. Dichiara cosi’ il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano a seguito della notizia della inammissibilita’ del Referendum della Lega.   

“In primo luogo, l’eccessivo innalzamento dell’eta’ pensionabile, oltre i 67 anni, frena l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In secondo luogo – continua -  il problema dei cosiddetti esodati, che non e’ ancora concluso nonostante il fatto che con sei salvaguardie si sia risolta positivamente la situazione  di oltre 170.000 lavoratori, impone una correzione al sistema pensionistico. Le nostre proposte sono note: l’introduzione di un criterio di flessibilita’ a partire dai 62 anni di eta’ con 35 di contributi per consentire l’accesso alla pensione, oppure l’adozione di “Quota 100″. Si tratta di proposte che risolverebbero strutturalmente il problema” ricorda l’esponente del PD

“La riforma del 2011 – sottolinea Damiano – ha avuto due effetti controproducenti sul piano sociale: il primo, e’ quello di aver creato una situazione esplosiva, a partire dal problema degli esodati, a causa dell’assenza di gradualita’ nell’innalzamento dell’eta’ pensionistica. Il secondo e’ che andare in pensione di vecchiaia oltre i 67 anni e’ causa di un sostanziale blocco delle assunzioni: non e’ difficile immaginare che se i genitori rimangono inchiodati nel posto di lavoro fino a tarda eta’, i loro figli e nipoti troveranno con maggiore difficolta’ una occupazione”. 

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Forza Italia, Movimento 5 Stelle che chiedono con urgenza un intervento che smussi perlomeno gli angoli piu' duri della Riforma Fornero.

La prima occasione utile per una revisione dell'età pensionabile, osservano fonti del Pd, potrebbe essere quella della Riforma della Governance dell'Inps che il Governo dovrebbe mettere in cantiere a fine febbraio.

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“E’ urgente e indispensabile cambiare radicalmente la legge Fornero”. E’ quanto chiede, in una nota, il sindacato guidato da Susanna Camusso. “L’inammissibilità del referendum, decisa oggi dalla Corte Costituzionale e di cui attendiamo di leggere le motivazioni, - scrive la Cgil - carica di responsabilità il governo e il Parlamento. Kamsin “La Cgil ritiene indispensabile - prosegue il sindacato - dare risposte alle ingiustizie provocate da una legge sbagliata che punisce chi, dopo una vita di lavoro, avrebbe il diritto di andare in pensione e anche tutti quei giovani che oggi sono penalizzati due volte: dall’assenza di possibilità di lavoro e da norme che impediscono la costruzione di una storia contributiva utile ad assicurare una pensione dignitosa”.

“Insieme a Cisl e Uil, - ricorda il sindacato di Corso d'Italia - abbiamo elaborato da tempo proposte di riforma condensate in una piattaforma unitaria, che oggi più che mai va rilanciata e fatta vivere nel Paese. Per questo - conclude la Cgil - chiederemo a Cisl e Uil di incontrarsi per decidere insieme quali iniziative sindacali mettere in campo”.

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Zedde

La Riforma Fornero non ha chiarito se è possibile continuare ad applicare l'arrotondamento dell'anzianità previdenziale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata.

Kamsin L'entrata in vigore della legge Fornero, il 1° gennaio 2012, rimette in discussione l'applicazione delle norme sull'arrotondamento dell'anzianità contributiva minima per i dipendenti del pubblico impiego. Com'è noto la disciplina vigente sino al 2011 prevedeva che l’anzianità contributiva potesse essere arrotondata a mese intero se fosse stata pari ad almeno 16 giorni (Circolare Inpdap 14/98; articolo 59 legge 449/1997). L'Inpdap con la citata Circolare confermava l'applicazione, a decorrere dal 1998, delle disposizioni in materia di arrotondamenti cosi' come previsti dall'art. 3 della legge 274/91 secondo cui "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore". 

In questo modo, ad esempio, il requisito di 20 anni di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia o per l'inabilità relativa si conseguiva al raggiungimento di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni; quello dei 35 anni per la pensione di anzianità si conseguiva con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio; quello della pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni e così via. Mentre non potevano essere arrotondati i requisiti anagrafici connessi alle prestazioni in parola (es. il requisito di 65 anni per la pensione di vecchiaia).

Una prima novità veniva introdotta nel 2010 quando entrò in vigore il criterio delle quote per determinare i requisiti per la pensione di anzianità. Il criterio era stato introdotto dalla legge 243/04, nota come riforma Maroni.  In applicazione di tale riforma la Circolare Inpdap 7/2008 ha disposto che i requisiti minimi contributivi previsti per il raggiungimento delle quote (cioè i 35 anni) dovevano essere perfezionati per intero senza operare alcun arrotondamento. In pratica per accedere alla pensione di anzianità risultava necessario essere in possesso di almeno 35 anni di contributi, mentre non sarebbero stati piu' sufficienti 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. In ogni caso gli arrotondamenti dell'anzianità contributiva sulle prestazioni diverse dalla pensione di anzianità con le quote restavano comunque in vigore. Ad esempio si poteva continuare ad accedere alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.

Con l'avvento della Riforma Fornero la possibilità di continuare a fruire dell'arrotondamento risulta piu' molto controversa. L'Inps, infatti, pare aver mutato atteggiamento circa la possibilità di applicare l'articolo 3 della legge 274/1991. Per quanto riguarda la pensione anticipata, la prestazione che ha sostituito la pensione di anzianità, la Circolare Inps 37/2012 lascia ora intendere che i requisiti contributivi devono essere posseduti per intero non potendosi più operare alcun tipo di arrotondamento. Così ad esempio una lavoratrice potrà andare in pensione nel 2015 solo se avrà raggiunto 41 anni e 6 mesi di contributi e non quindi 41 anni, 5 mesi e 16 giorni di lavoro. Parimenti per un lavoratore saranno necessari 42 anni e mezzo di contributi (e non 42 anni, 5 mesi e 16 giorni).

Anche per la pensione di vecchiaia la Circolare Inps 37/2012 fissa in 20 anni il requisito contributivo minimo non facendo piu' alcun cenno alla possibilità di invocare i 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio. In ogni caso sarebbe opportuna una precisazione ufficiale da parte dell'Inps. Le norme in materia di arrotondamento, infatti, non sono state abrogate e gli interpreti del settore hanno difficoltà nel comprendere gli effetti sulle prestazioni previdenziali dei lavoratori.

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