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Firmato il decreto interministeriale che incrementa di 4 mesi l'età pensionabile dal 1° gennaio 2016.  Per la pensione serviranno 66 anni e 7 mesi o 42 anni e 10 mesi di contributi.

Kamsin Dal 2016 bisognerà lavorare 4 mesi in piu' per agguantare la pensione. E' l'effetto del decreto interministeriale Lavoro-Economia che adeguerà tutti i requisiti necessari per conseguire la pensione alla stima di vita istat.  L'adeguamento fu introdotto da una legge del 2010 (governo Berlusconi) con cadenza triennale. La riforma Fornero lo accelerò, disponendo dal 2019 scatti ogni due anni. Serve, nella logica della legge, per la sostenibilità finanziaria del sistema: più si allunga la durata della vita, più tardi si va in pensione. 

Come anticipato da pensionioggi.it i ministeri confermano che il relativo decreto è stato firmato e che sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dopo il primo scatto nel 2013, che fu di tre mesi, questa volta, quindi, l'aumento sarà maggiore: 4 mesi. Che si sommano sia al minimo d'età richiesto per la pensione di vecchiaia sia al minimo di anni di contributi necessario per la pensione anticipata. Pensione di vecchiaia Questo significa che dal primo gennaio 2016 ai lavoratori dipendenti, sia del privato sia del pubblico e ai lavoratori autonomi, per andare in pensione di vecchiaia non basteranno più 66 anni e tre mesi d'età, come fino alla fine del 2015, ma ci vorranno 66 anni e sette mesi (oltre a un minimo di 20 venti anni di contributi).

Stessa cosa per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, mentre per quelle del settore privato l'aumento, sempre nel 2016, sarà più forte perché segue uno specifico percorso di armonizzazione previsto dalla legge, che prevede un aumento da 63 anni e 9 mesi, valido fino al termine del 2015, a 65 anni e 7 mesi. Discorso analogo per le lavoratrici autonome che passeranno dagli attuali 64 anni e 9 mesi a 66 anni e un mese dal primo gennaio 2016. Crescono, poi, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia prevista per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 (sistema contributivo). Si passa da 63 e 3 mesi a 63 e 7 mesi. 

Dal 1° gennaio 2016 aumenteranno anche i requisiti per lasciare con la pensione anticipata.  Per lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini devono avere attualmente almeno 42 anni e sei mesi di contributi mentre alle donne bastano 41 anni e sei mesi. Sarà così ancora per un anno, fino alla fine del 2015. Poi dal 2016 il requisito salirà a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne.

Si ricorda, inoltre, che con la legge di stabilità (pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale), è andata in soffitta la penalizzazione - sino al 31 Dicembre 2017 - per chi, pur raggiungendo questo minimo contributivo, fosse andato in pensione con meno di 62 anni d'età.

Ecco quindi i requisiti per conseguire le prestazioni pensionistiche nei prossimi anni.

Le tabelle elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato al momento della riforma Fornero sviluppano, infati, fino al 2050 e oltre le conseguenze della norma sull'adeguamento periodico dei requisiti alla speranza di vita. Sulla base di queste stime, peraltro confermate dallo scatto decretato per il 2016, l'età per la pensione di vecchiaia salirà progressivamente fino a 70 anni nel 2050, anno in cui gli anni di contributi necessari per accedere alla pensione anticipata saranno arrivati a 46 anni e 3 mesi. 

Seguifb

Zedde

Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.

Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 lo scorso 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Il ricorso è stato presentato dallo Snals. Pubblichiamo di seguito il testo della sentenza del Giudice di Salerno che potrà risultare utile per altri lavoratori nella medesima situazione.

Si rammenta che si stratta di una sentenza di primo grado alla quale Miur e Inps potranno promuovere appello. 

TRIBUNALE DI SALERNO - Sentenza 03 novembre 2014, n. 4216

Pubblico impiego - Comparto istruzione - Requisiti anagrafici e contributivi - Collocamento in quiescenza - Diritto a partire dal primo settembre 2012

Ragione di fatto e di diritto

Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.

L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.

La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.

Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.

Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).

La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.

Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.

Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente - pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 - deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.

Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene "imposto" di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.

Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;

2) Compensa le spese di lite.

Motivi contestuali.

(Gdl Ippolita Laudati)

 

Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.

La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.

Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.

Seguifb

Zedde

Una nota dell'Inps ammette alla sesta salvaguardia anche i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità ordinaria.

Kamsin La Direzione Centrale Pensioni dell'Inps in risposta ad un quesito presentato dall'Inca Nazionale ha interpretato in senso estensivo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 147/2014.

Si tratta del passaggio normativo che ammette ai benefici della sesta salvaguardia i lavoratori "collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011, cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011".

La questione posta dal patronato era relativa alla possibilità o meno di ammettere alla tutela, tra gli altri, anche quei lavoratori che avessero maturato i requisiti anagrafici utili a conseguire il diritto a pensione con le vecchie regole pensionistiche entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità (ordinaria). La norma di legge, infatti, era poco chiara in quanto sembrava ammettere al bonus dei 12 mesi solo coloro che, attraverso la prosecuzione volontaria della contribuzione, maturassero il requisito contributivo mancante al termine dell'indennità di mobilità.

La precisazione dell'Inps indica, invece, che possono fruire della salvaguardia tutti i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire la pensione di anzianità (o di vecchiaia) entro i 12 mesi dalla scadenza dell'indennità stessa.

Per effetto della novità, ad esempio, potrà fruire della salvaguardia anche un lavoratore che ha terminato la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria il 31 Dicembre 2014 e che perfeziona i 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, necessari per maturare il quorum 97,3 (cioè la vecchia pensione di anzianità) entro il 31 Dicembre 2015.

L'inps ha indicato, inoltre, che la percezione dell'indennità di mobilità in deroga e/o l'eventuale rioccupazione dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria non è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in questione.

I lavoratori, per beneficiare della norma in questione, dovranno presentare domanda online all'Inps tramite la procedura webdom entro il 5 gennaio 2015.

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Zedde

Documenti: Il testo della nota del 19 dicembre 2014

Con effetto sui licenziamenti dal 31.12.2014, la durata della mobilità si riduce se l’età è pari o sup eriore a 40 ann. Si riduce invece l'indennità di mobilità.

Kamsin In attesa della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego)  che entrerà in vigore «salvo intese» dal prossimo primo maggio, secondo il decreto attuativo varato dal Governo alla vigilia di Natale  dal 1° gennaio 2015 cambia la durata delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi e l'indennità di mobilità.

Per Aspi e miniAspi vale, infatti, ancora il regime transitorio previsto dalla riforma Fornero del 2012, che stabilisce periodi variabili per le indennità dal 2013 al 2016. Dal 2015 in arrivo nuove regole anche per l'arco temporale massimo relativo alla mobilità, diverso tra CentroNord e Sud Italia, con una marcata penalità per i lavoratori del Mezzogiorno. Vediamo allora le novità, che riguardano nel complesso una platea di circa 300mila persone a livello nazionale (secondo le ultime domande presentate all'Inps che eroga le prestazioni), di cui quasi 200mila nel Meridione.

Dal 1° gennaio 2015 i lavoratori dipendenti che avranno perduto involontariamente l'occupazione e che abbiano un periodo contributivo di almeno un anno nell'ultimo biennio e meno di 50 anni di età avranno diritto a due mesi in più di indennità di disoccupazione, ovvero dieci mesi in tutto (erano otto nel 2014). I mesi restano invece dodici, come nel 2014, se chi ha perso il lavoro ha tra i 50 e i 55 anni. Due mesi in più anche per chi ha oltre 55 anni: per loro l'aumento della durata dell'Aspi arriverà a sedici mesi di indennità (rispetto ai 14 mesi del 2014). In pratica, per costoro, risulterà piu' conveniente essere licenziati dal 1° gennaio 2015 rispetto che nel 2014.

Dal 1° maggio 2015 l'Aspi verrà, però, assorbita nella Nuova Aspi (Naspi) e dunque chi perderà involontariamente l'occupazione da maggio vedrà nuovamente cambiare i criteri di assegnazione e di durata dell'ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda invece l'indennità di mobilità, destinata a confluire nell'Aspi dal 2017 secondo la riforma Fornero (e per la quale il decreto non prevede novità), l'anno prossimo la durata, in caso di licenziamenti in aziende industriali o commerciali con almeno 50 dipendenti, resterà di dodici mesi per chi ha fino a 39 anni, ma si ridurrà di sei mesi (da diciotto a dodici) per chi risiede nel Mezzogiorno. Per chi ha tra 40 e 49 anni passerà da 24 a 18 mesi (da 36 a 24 nel Meridione), mentre per gli over 50 l'indennità di mobilità passerà da 36 a 24 mesi (da 48 a 36 nel Sud).

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In talune circostanze una lavoratrice dipendente incinta potrebbe non essere in grado di proseguire il lavoro fino al termine del settimo mese per poi assentarsi dal lavoro nei due mesi restanti. In questo caso è utile ricordare che è possibile ottenere dalle amministrazioni pubbliche l'ampliamento del periodo di lontananza dal lavoro senza, però, perdere il diritto all'indennità di maternità pagata dall'Inps. Kamsin Questa assenza anticipata può essere disposta in tre casi: a) dalla Asl, nel caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose che potrebbero essere aggravate dal particolare stato della donna; b) dalla Direzione territoriale del lavoro, quando le condizioni di lavoro sono di pregiudizio alla salute della donna e del bambino, oppure quando la donna, addetta a lavori pesanti, pericolosi o insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

Questo stato precario di salute della donne potrebbe poi incidere pesantemente sul parto, che comunque è sempre un rischio non legato alle precedenti vicende di salute. Perciò il testo unico sulla maternità e paternità prevede quattro casi in cui sia il padre ad avere diritto al congedo post-partum, indipendentemente dal fatto che la madre ne abbia diritto in quanto lavoratrice. Il padre ne ha diritto quando la madre abbia una grave infermità che le consente di assistere il neonato; in caso di premorienza della madre o di abbandono del figlio; in caso di affidamento del figlio in via esclusiva al padre. In queste ipotesi passa all'uomo il diritto di restare a casa fruendo della indennità Inps. Diritto che viene riconosciuto fino al terzo mese di vita del figlio o per la minore parte residua che sarebbe spettata alla madre.

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