Notizie

Notizie

Ok allo stop delle penalizzazioni e al tetto agli assegni d'oro. Arriva la deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino e l'estensione dei benefici previdenziali per le vittime di terrorismo. Fumata nera per i quota 96 della scuola.

Kamsin Tetto alla crescita dell'assegno per chi era nel retributivo nel 2011, stop alla penalizzazione sino al 2017 per tutti i lavoratori, estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime di terrorismo in favore del coniuge e dei figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, unificazione dei pagamenti al 10 del mese per chi riceve piu' prestazioni a carico dell'Inps. Sono queste le novità contenute nel maxi-emendamento al disegno di legge di stabilità approvato dal Senato questa mattina all'alba. Ma andiamo con ordine cercando di fare il punto delle novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.

Stop alle penalizzazioni
Il maxi-emendamento alla legge di stabilità al Senato conserva la misura introdotta alla Camera sui lavoratori precoci. Niente piu' penalizzazione, sino al 2017, per chi ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) e non ha ancora compiuto i 62 anni. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Tetto al cumulo del trattamento contributivo
Via libera anche allo stop ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e che con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, darebbero luogo ad un assegno piu' succulento di quanto sarebbe stato corrisposto con il previgente regime.

L'emendamento approvato da Palazzo Madama indica che "il trattamento non deve eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Riforma". Ai fini della liquidazione del trattamento si dovrà computare "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Benefici Legati all'Amianto
Passano poi diverse misure sull'amianto. Viene precisato che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui al decreto legge 269/2003, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata. La novità consentirà a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.

Per tutelare i lavoratori del polo siderurgico di Genova si prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici connessi a tale stato non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

A seguito del passaggio in Senato è stata, poi, approvata una salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche Fornero in favore dei lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati di amianto, che potranno, pertanto, andare in pensione nel 2015 in anticipo rispetto ai requisiti attualmente previsti dalla legge (la misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui).

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo
Si prevede poi l'estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime del terrorismo (cioè l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente) in favore dei coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Con la precisazione tuttavia che se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e figli di costui restano esclusi dal beneficio.

Viene inoltre previsto che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole all'incremento standard del 7,5 per cento. A tal fine si prescinde, peraltro, da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore se prevista dai rispettivi contratti di categoria.

Pagamenti degli assegni
Dal primo gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail. Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 35 milioni ma si avvia una processo di riforma del settore.

Seguifb

Zedde

L'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano ricorda come la cancellazione della penalizzazione sana una importante ingiustizia per moltissimi lavoratori. "Ora si lavori sulle pensioni flessibili".

Kamsin "Siamo soddisfatti che il Governo abbia confermato lo stop alla penalizzazione dal 2015". E' quanto fa sapere dal suo Blog il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Cesare Damiano, dopo l'approvazione di Palazzo Madama del maxi-emendamento con cui l'esecutivo ha riscritto il ddl di stabilità. "Il Governo ha confermato la proposta che mette la parola fine a quel sistema di disincentivi che colpisce oggi soprattutto i lavoratori piu' deboli, quelli esposti ad amianto, invalidità o che avevano perso il lavoro". Nel testo approvato - ricorda Damiano - ci sono anche alcune norme pensionistiche in favore delle vittime del terrorismo e dell'amianto".

"Ci aspettiamo, però, che dopo questo importante passo avanti il Governo voglia presentare una propria proposta per garantire maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro ma non hanno ancora raggiunto i requisiti previdenziali. Ci sono diversi progetti di legge in materia in Parlamento" ha ribadito Damiano. E poi c'è la vicenda dei quota 96 della Scuola che il "governo si è impegnato a risolvere in occasione della Buona Scuola".

Zedde

Dal 1° Gennaio 2016 tutti i requisiti anagrafici per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche si innalzeranno di 4 mesi. E' l'effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Kamsin E' ufficiale. Dal 1° gennaio 2016 si andrà in pensione quattro mesi più tardi. E' stato firmato lo scorso 16 dicembre il decreto interministeriale Lavoro-Economia che dispone il secondo adeguamento dei requisiti pensionistici, dopo il primo adeguamento scattato lo scorso 1° gennaio 2013. L'adeguamento interesserà tutte le tipologie di prestazione: la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, la totalizzazione, eccetera. Gli adeguamenti interesseranno anche coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento (si pensi, ad esempio, ai lavoratori salvaguardati).

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, si potrà conseguire la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica oppure, la pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). Le cose andranno peggio per le lavoratrici del settore privato che vedranno, oltre all'adeguamento alla stima di vita, anche un innalzamento di un anno e mezzo per la vecchiaia dovuto alla parificazione dell'età pensionabile con i lavoratori uomini: l'età passerà da 63 anni e 9 mesi a 65 anni e 7 mesi (mentre le autonome subiranno un incremento da 64 anni e 9 mesi a 66 anni e 1 mese).

Ecco dunque nella seguente tavola gli effetti dell'adeguamento con le stime per il futuro (per verificare le conseguenze verifica anche con il pensionometro di pensionioggi.it quando potrai andare in pensione).

Non solo. Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un terzo adeguamento pari ad ulteriori 4 mesi. Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio). In ogni caso la legge ha stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2021 (cioè se in base agli incrementi alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà in modo automatico).

 Si tratta della cd. «clausola di garanzia» già intro­dotta per effetto della legge di stabilità del 2012 (art. 5, legge n. 183/2011), e che in virtù della nuova formulazione normativa ha anticipato i propri effetti dal 2026 al 2021. Essa produce in pratica la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla prima decorrenza utile del pensiona­mento dall'anno 2021, l'età minima per la pensio­ne di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni. Qualora tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell'appli­cazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all'adeguamento imme­diato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 31.12.2019.

 Seguifb

Zedde

In attesa delle nuove regole sulle imposte locali sugli immobili il governo si accinge a confermare gli attuali tetti per le aliquote Imu e tasi anche per il prossimo anno.

Kamsin Sarà confermato nella legge di stabilità il tetto del 2,5 per mille sulle aliquote tasi. Il governo ha dato il via libera in commissione Bilancio al Senato all'emendamento che conferma gli attuali tetti sulle aliquote Imu e tasi anche per il prossimo anno mentre ancora resta ancora aperta la partita sull'Imposta Municipale dei terreni agricoli montani. Anche il prossimo anno, pertanto, in attesa che il governo riveda la tassazione complessiva sugli immobili nella cosiddetta local tax, le aliquote comunali sulle abitazioni principali non potranno superare il 2,5 per mille (oppure il 3,3 per mille a condizione la maggiorazione del gettito finanzi detrazioni).

In assenza dell'intervento governativo dal 2015 i Comuni, infatti, avrebbero potuto far lievitare fino al 6 per mille le imposte sulla prima casa, anche senza detrazioni. Un raddoppio che suonava come una minaccia per milioni di contribuenti anche se, in realtà, pochi Comuni ne avrebbero approfittato. Con l'emendamento approvato in Commissione Bilancio, destinato a breve a confluire nel maxiemendamento sulla legge di stabilità che Palazzo Madama dovrà votare nelle prossime ore, vengono confermate, invece, le aliquote Imu e Tasi vigenti per il 2014.

Ancora in stallo la grana dei terreni agricoli montani. Il governo con il recente decreto legge 185/2014 ha rinviato al 26 Gennaio il pagamento dell'Imu sui terreni che hanno perso l'esenzione  per effetto del decreto legge 66/2014 e del Dm 28 Aprile 2014 ma ancora non si è deciso sulla rivisitazione dei criteri alla base dell'imposizione: l'esecutivo ha avviato dei tavoli tecnici per individuare dei nuovi criteri, più razionali di quello che limita le esenzioni solo sulla base dell'altitudine al centro dei Comuni.

Zedde

Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Kamsin Via libera al rimborso delle quote di tfr durante i periodi di cigs di aziende in fallimento. E' quanto ha precisato il ministero del lavoro in un interpello a risposta di quesiti dei consulenti del lavoro. Secondo il Dicastero di Via Veneto in particolare, per i periodi di cig nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso delle quote di tfr matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.

Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Inoltre, relativamente ai periodi di un'eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il ministero ricorda che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di tfr a carico della cigs.

Inoltre, il ministero spiega che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In tale ultima ipotesi, pertanto non sembra che possano maturare ulteriori quote di tfr. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale (ex art. 3 della legge n. 223/1991), secondo il ministero sussiste la continuazione reale e non' fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della cigs, pertanto, continuano a maturare le quote di tfr in applicazione degli stessi principi validi con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati