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- Roma, 28 ago. - "Se Calderoli continua a credere che ci sia veramente la macumba, forse una cosa giusta potrebbe farla e cioe' un pellegrinaggio nei luoghi della macumba". Lo ha detto Cecile Kyenge (Pd) intervenendo ad Agora' Estate, su Rai3. "Intanto, ricordo al senatore che il 30 settembre ci troveremo in tribunale per il processo contro gli insulti con l'aggravante dell'istigazione a sfondo razzista. Io non credo alla macumba ma se lui ci crede, vada nei luoghi dove lui pensa che gli sia stata fatta, magari li' potrebbe farsi anche un po' di cultura in piu'", ha proseguito la Kyenge. "In Italia la cultura della consapevolezza sul ruolo di rappresentanza deve essere seriamente affrontato: si comincia con Calderoli, nei giorni scorsi poi Tavecchio e il Ministro Alfano che dice vu cumpra'. Il ruolo di rappresentanza delle istituzioni vuol dire considerarsi anche un educatore", ha concluso l'ex ministro. .
- Roma, 28 ago. - Il premier Matteo Renzi e' atteso questa sera al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in vista del Consiglio dei ministri di domani e del vertice Ue di sabato. Il presidente della Repubblica aspetta di vedere i risultati del cdm di domani. "Lo vedro' e lo vedrete tutti, basta aspettare la riunione di domani del consiglio dei ministri e se ne vedranno i risultati", ha detto Giorgio Napolitano lasciando la Fondazione Pellicani a chi gli chiedeva se il governo si sta preparando bene dopo la breve pausa estiva. Il Capo dello Stato ha lasciato stamattina poco prima delle 11 il Lido di Venezia, dove si e' recato ieri per l'inaugurazione della 71esima Mostra del Cinema, e si e' sostato a Mestre per la visita, in forma privata, alla Fondazione Pellicani, intitolata a Gianni, amico e compagno di partito nel Pci e nel Pds. Nel pomeriggio il rientro al Quirinale e stasera l'incontro con il Presidente del Consiglio. .
Il sottosegretario difende la posizione dell'Inps secondo la quale le lavoratrici devono aver scontato il periodo di finestra mobile entro il 31 dicembre 2015 per accedere al regime sperimentale.

Kamsin E' a tutti nota la vicenda che vede contrapposta l'Inps e le lavoratrici che da settembre 2014 matureranno i requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna. La legge 243/2004 (articolo 1, comma 9) ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti agevolati (57 anni e 35 di contributi) con la prestazione calcolata però con il sistema contributivo.

L'istituto di previdenza tuttavia, con la circolare Inps 35/2012, ha precisato che tale data va intesa quale termine ultimo entro cui deve considerarsi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). Senza contare che, al requisito anagrafico (58 anni per le autonome e 57 per le dipendenti) dal 2013 si applica la maggiorazione di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita. Di conseguenza per le lavoratrici autonome il tempo utile per sfruttare questa possibilità è già scaduto, mentre per le dipendenti del settore privato e del pubblico impiego il termine è prossimo allo spirare.

Se da settembre dunque migliaia di lavoratrici potrebbero avviare decine di ricorsi per vedersi annullata la Circolare in questione, il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova ha precisato che l'interpretazione dell'Inps in realtà è coerente con la legge 243/2004. Ciò in quanto "la legge prevede che entro il 31 dicembre 2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione. Quindi nel 2015 il quadro deve essere completo e di conseguenza sono ammesse all'opzione solo le lavoratrici che maturano la decorrenza entro quell'anno. In caso contrario le interessate potrebbero presentare domanda anche nel 2016, rendendo impossibile chiudere la sperimentazione nei termini previsti" ha indicato il sottosegretario nel corso dell'audizione alla Camera lo scorso Giugno.

La questione tuttavia è tutt'altro che chiusa. In favore delle lavoratrici infatti si era schierato nei mesi scorsi il Parlamento approvando una mozione con cui impegnava l'esecutivo a rivedere la posizione "restrittiva" dell'Inps sulla vicenda per rendere fruibile la sperimentazione fino a tutto il 2015 (inteso quale termine per la maturazione dei requisiti e non la decorrenza). Ma il tentativo parlamentare di annullare l'interpretazione dell'istituto nazionale di previdenza non ha, sino ad oggi, sortito alcun effetto. Secondo Bellanova infatti non sono state trovate le necessarie coperture finanziarie per accogliere le richieste parlamentari.

Nelle ultime settimane c'era stato anche un tentativo da parte del Ministro Marianna Madia di estendere il regime sperimentale sino al 2018 in favore, peraltro, dei lavoratori uomini, con il ddl delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. La misura tuttavia è stata stralciata dal testo che il governo ha presentato in Senato.

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Opzione Donna, rischio valanga di ricorsi contro l'InpsZedde

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il terzo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta quinta salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 e dal Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Kamsin Il documento diffuso mostra che le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 16 giugno 2014 (ultimo termine per l'invio delle domande) alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 7.556. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nell'ambito della prima categoria sono pervenute 4.092 domande a fronte di una disponibilità di 400 posti; nell'ambito della seconda categoria 1.057 richieste su un plafond di 500 posizioni disponibili; nella terza categoria 2.407 domande su 5.200 posizioni disponibili. Complessivamente il numero di istanze presentate supera di oltre mille unità i posti in palio per queste tre categorie di lavoratori (6100 posti contro 7.556 domande).

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I giudici accertano l'illegittimità dei paletti imposti dal Decreto Interministeriale del 1° Giugno 2012 per il primo gruppo di 65mila salvaguardati dalla Riforma Fornero.

Kamsin Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

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