
Notizie
Contratti a termine, solo una multa per chi sfora il tetto del 20%
Si va verso l'introduzione di una sanzione pecuniaria per le imprese che non rispetteranno la soglia del 20% dei contratti precari (sul complesso di quelli a tempo indeterminato), piuttosto che l'inserimento dell'obbligo di assunzione stabile della «quota eccedente» di lavoratori. E torna di nuovo l'altolà alla formazione obbligatoria per apprendisti, erogata dalle regioni, anche perché «il governo sta esaminando la norma, in relazione alla sua correttezza rispetto alla disciplina europea».
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Sono questi i capitoli che saranno al centro dell'esame del Senato, alla Commissione lavoro, punti sui quali secondo il relatore Pietro Ichino (Sc), «su cui c'è l'accordo di maggioranza per la presentazione e l'approvazione di proposte di modifica», insieme a una probabile esenzione dal «tetto» del 20% dei contratti a termine gli enti di ricerca, per la quale l'esecutivo sta cercando una formulazione da inserire nel testo.
E se l'allentamento dei vincoli per le aziende in tema di assunzioni vede in prima linea il Ncd del presidente dell'organismo parlamentare, Maurizio Sacconi, la capogruppo del Pd Annamaria Parente riferisce che i tecnici di palazzo Chigi «stanno valutando il tema dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato», così come introdotta dai deputati in prima lettura, ossia prevedendo che le regioni debbano informare «entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire» del percorso di apprendimento, ma se ciò non avverrà, le imprese non avranno ulteriori oneri; al tal proposito, Ichino solleva la necessità di verificare la compatibilità con le norme Ue sullo specifico aspetto della «clausola di esclusione» dall'obbligo, nel caso in cui le amministrazioni non diano notizia sulle modalità per fruire dell'iter per l'acquisizione delle competenze.
Anagrafe tributaria, scatta l'allerta oltre i 15 mila euro
Le entrate specificano le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero.
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Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 (Prot. 2014/58231) ha previsto le nuove modalità e i nuovi termini per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazione annuale relativa ai trasferimenti di mezzi di pagamento superiori a 15mila euro da o verso l'estero, effettuati attraverso intermediari residenti, da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir.
Con il provvedimento si precisa che l'obbligo di comunicazione, posto a carico degli intermediari finanziari, riguarda esclusivamente le movimentazioni da o verso l'estero, superiori alla soglia di 15mila euro.
L'obbligo dichiarativo è inoltre esteso anche alle "operazioni frazionate" cioè quelle operazioni che, sebbene siano riconducibili ad un'operazione unitaria sotto il profilo economico (per esempio il pagamento di una singola fattura di un fornitore estero), vengono poste in essere entro un periodo di tempo eccessivamente ristretto, attraverso più operazioni effettuate con lo scopo di eludere l'obbligo dichiarativo verso il fisco, in quanto inferiori al limite di 15.000 euro.
Le sanzioni previste per gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di trasmettere al Fisco i dati relativi alle movimentazioni superiori alla soglia di 15.000 euro vanno dal 10% al 25% dell'operazione non segnalata.
L'obbligo dichiarativo avrà effetto per le operazioni effettuate dall'anno 2014. La nuova scadenza per la presentazione della comunicazione sarà ancorata a quella del modello 770.
Tasi 2014, il decreto salva roma fissa l'acconto al 16 giugno
I Comuni hanno tempo fino al 31 Luglio per approvare le regole. L'acconto si paga il 16 giugno
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Il decreto «salva-Roma» ha ottenuto il disco verde definitivo del Parlamento ed ha quindi reso definitivi i correttivi alla Tasi (il Tributo sui Servizi Indivisibili), in particolare viene sciolto il nodo dedicato alla super-Tasi che finanzia le detrazioni sulla prima casa. Con il decreto "salva-Roma" si concede ai Comuni, la possibilità di applicare un'aliquota extra dello 0,8 per mille (alle abitazioni principali o agli altri immobili, oppure dividendo il carico fra le due categorie) per finanziare le detrazioni sull'abitazione principale.
Il provvedimento stanzia anche un Fondo aggiuntivo da 625 milioni di euro che chiude il cerchio per coprire i buchi apertisi nei Comuni con l'addio all'Imu sulle abitazioni principali. Normativa che nella pratica si traduce in un fisco piu' caro sulle seconde Case - Negozi - Capannoni industriali - Alberghi - Uffici - Centri commerciali e quindi molti Comuni tra cui Roma e Milano, stanno scegliendo infatti di aumentare le aliquote su questi immobili dal 10,6 per mille all'11,4 per mille.
Il provvedimento specifica in realtà che l'aliquota aggiuntiva può essere prevista solo dai Comuni che garantiscono detrazioni alle prime case, ma gli estensori non si sono curati di precisare se tutto il gettito aggiuntivo prodotto dalla «super-aliquota» debba essere vincolato alla detrazioni, nè chiarisce se le detrazioni devono impedire alla Tasi di superare l'Imu pagata nel 2012.
La legge approvata ieri si avventura nel chiedere che le detrazioni siano «tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobile» ma, questa «equivalenza» viene interpretata in vario modo dai Comuni senza che ci siano per ora interpretazioni ufficiali. In tanti Comuni, da Milano a Roma, sono in cantiere infatti, detrazioni selettive con il risultato che ci saranno abitazioni principali destinatarie di un conto Tasi più pesante dell'Imu.
Quanto alle regole per l'appuntamento alla cassa è confermato che l'acconto dovrà essere pagato il 16 Giugno con il saldo il 16 Dicembre se i Comuni avranno stabilito le aliquote entro maggio. I Comuni hanno tempo fino al 31 luglio per approvare le aliquote e le detrazioni ma c'è da augurarsi che la scadenza di maggio sia rispettata, perchè nei Comuni che non approveranno le aliquote entro la fine di questo mese il versamento dovrà essere calcolato con l'aliquota standard, pari all'1 per mille senza detrazioni; saranno pertanto chiamati alla cassa anche contribuenti che con le regole definitive non dovranno pagare il tributo, con la conseguenza di innescare un complesso meccanismo di restituzioni e rimborsi.
Per le abitazioni principali invece, se le aliquote non saranno rese pubbliche entro maggio, il pagamento slitta per intero al 16 Dicembre. Insomma un garbuglio di regole che rischia di aumentare il caos sulla materia.
Garanzia giovani, al via il piano per un milione di disoccupati
Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto fino al 31 dicembre 2015.
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Dal 1° maggio p.v., parte il "Piano Nazionale Garanzia Giovani" per garantire ai giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati - né studenti - né coinvolti in attività di formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi - apprendistato - tirocinio - altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile (Comunicato del Ministero del lavoro 29 aprile 2014).
La platea potenziale è di un milione di giovani, come detto nei giorni scorsi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti.
I destinatari - Il programma Europeo si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 24 anni (in Italia il Governo ha deciso di estenderlo fino ai 29 anni), interessa i disoccupati o Neet (coloro che non studiano - non lavorano e non si formano); in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili e relativi al 2012, i Neet tra i 15 e i 29 anni sono 2,250 milioni.
Il Piano riguarda tutto il Territorio Nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano, l'unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%; a livello Nazionale questo tasso ha superato il 42%.
Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto fino al 31 dicembre 2015: 1) Il Sito www.garanziaperigiovani.it (in fase di realizzazione); 2) Il Portale Cliclavoro; 3) I Portali Regionali; 4) I Servizi per l'Impiego e altri servizi competenti; 5) Sportelli ad hoc che saranno aperti presso gli Istituti di Istruzione e Formazione.
Nella fase di informazione e comunicazione saranno coinvolte varie Istituzioni o Associazioni tra cui: Camere di Commercio - Associazioni Sindacali e Datoriali - Associazioni Giovanili e del Terzo Settore.
Le Modalità - Dopo la Registrazione e un primo colloquio nella fase di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale. In sintesi, s'intende rendere sistematiche le attività di orientamento al lavoro anche con il mondo dell'educazione (Istituti Scolastici, Istruzione e Formazione Professionale ed Università).
Una volta iscritti i giovani potranno quindi scegliere la Regione in cui vogliono lavorare, che "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate. Ai giovani sarà offerta l'opportunità di un colloquio specializzato da parte di orientatori qualificati che li prepareranno all'ingresso nel mercato del lavoro con percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze. In base a profilo e disponibilità territoriali, stipuleranno con gli operatori competenti un "Patto di servizio" ed, entro i quattro mesi successivi, riceveranno un'opportunità.
Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Esodati, l'inps chiarisce le regole per la quinta salvaguardia
L'Inps conferma che i beneficiari della quinta salvaguardia devono perfezionare i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015.
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L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribadendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.
Il messaggio ribadisce che le categorie interessate sono le seguenti:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).
Lavoratori in mobilità autorizzati ai volontari - Importanti precisazioni vengono fornite per i lavoratori di cui alla lettera e). Secondo l'Inps la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo.
L'istituto precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia in oggetto.
L'inps precisa inoltre che i lavoratori in questione devono essere stati licenziati entro il 3 dicembre 2011; la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa; e che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.
Ancora l'inps restringe l'operatività della norma: "nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.
Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.
Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.
Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV".
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Pensioni, Cgil contraria all'Apa, il pensionamento flessibile a cui lavora Poletti
AI centro del 17° Congresso della Cgil, a Rimini dal 6 all'8 maggio, la Camusso pone in prima linea lavoro e pensioni. La Cgil contraria all'Apa, l'assegno pensionistico anticipato di poco piu' che 700 euro al mese.
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Il Segretario della Cgil Susanna Camusso, ha spiegato in occasione della festa del 1° maggio che "c'è una grande ferita aperta dalla Riforma Fornero. Ferita che non riguarda solo i cosiddetti esodati — i lavoratori cioè che sono rimasti o rischiano di rimanere senza salario perchè espulsi dalle aziende in crisi, e senza pensione perchè lontani dai requisiti di età e contribuzione — ma piu' in generale la Riforma stessa, che ha abolito le pensioni d'anzianità e ha aumentato a 66 anni e oltre l'età per la pensione di vecchiaia". "Al Congresso — ha aggiunto il Segretario Generale — diremo che è giunta l'ora di aprire una discussione sul sistema previdenziale, per mettere riparo alle ingiustizie — tante — che si sono determinate".
L'invito è rivolto al Presidente del Consiglio Matto Renzi, e al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che proprio in questi giorni avviano un tavolo di confronto per individuare le modifiche da apportare al sistema previdenziale: in primo piano l'introduzione di forme maggiori di flessibilità in uscita in grado di risolvere in via strutturale il problema degli esodati.
Del resto anche Cisl e Uil chiedono di reintrodurre «elementi di flessibilità in uscita», che tradotto significa rendere nuovamente possibile a certe condizioni, l'andata in pensione in anticipo rispetto ai normali requisiti. Il cantiere di Poletti ha convocato per il 7 maggio un tavolo con il Ministero dell'Economia, i Rappresentanti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e l'Inps.
Sul tavolo l'ipotesi di consentire un prepensionamento di 2-3 anni prendendo un anticipo di circa 700 euro sulla pensione (il cosiddetto Apa), da restituire con un prelievo dell'assegno pensionistico "pieno". Ipotesi che trova contraria la Cgil, che vorrebbe la percezione di un assegno pensionistico pieno e non "parziale".
Inps, obbligo di iscrizione alla gestione credito
L'Inps precisa che il contributo per il Fondo Credito, sussiste anche in caso di iscrizione a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistica ex Inpdap, come Inpgi - Enpam - Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell’iscrizione previdenziale (Inadel o Enpas) nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici.
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L'inps ha chiarito con il messaggio 4325/2014, che i dipendenti iscritti ai fini pensionistici e previdenziali alla Gestione dipendenti pubblici sono obbligatoriamente iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", conosciuta anche come Fondo Credito.
L’iscrizione ai fini pensionistici a Gestioni o Fondi Speciali diversi dalle Gestioni pensionistiche ex INPDAP, quali ad esempio INPGI - ENPAM - Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell’iscrizione previdenziale (INADEL o ENPAS) nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, comporta comunque l’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile.
Si ricorda che sinora il personale iscritto a Casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall'ex Inpdap, non versava il contributo Fondo Credito, poiché si riteneva applicabile la facoltà (e non l'obbligo) di adesione (Dm 45/07) prevista per il personale di Enti e Amministrazioni Pubbliche non iscritte alle Gestioni pensionistiche e/o previdenziali pubbliche, al fine di consentire a tutti i loro dipendenti l'accesso alle prestazioni creditizie e sociali.
Il chiarimento è stato necessario dopo i controlli sui flussi Uniemes, che hanno mostrato l'invio di denunce non corrette che avrebbero determinato, a seguito dei controlli sul dovuto contributivo, l’emissione delle note di rettifica per notificare il Credito dell’Istituto conseguente al ricalcolo del dovuto contributivo per la gestione in esame. L'Inps ricorda che l'imponibile contributivo per le prestazioni pensionistiche costituisce anche la base di riferimento per il calcolo del contributo Fondo credito. L'omissione del versamento comporterà l'emissione delle note di rettifica e il recupero del dovuto contributivo.
Riforma della P.A. ecco cosa cambia per i dirigenti pubblici
La Riforma della Pubblica Amministrazione targata Renzi, dovrà rivedere gli attuali assenti della dirigenza pubblica con il superamento delle due fasce del ruolo unico.
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La rivisitazione della Pubblica Amministrazione dovrà contenere il definitivo superamento delle due fasce previste nel ruolo unico (articoli 13-29 del Dlgs 165/2001). La modifica dovrebbe
introdurre profili di carriera effettivamente basati sugli incarichi ricoperti e gli obiettivi realizzati, e non più sulla progressione degli scatti di anzianità.
Con la precisazione (non di poco conto) che il rapporto dirigenziale potrà essere risolto in caso di vacanza dell'incarico oltre un determinato termine ancora da stabilire che probabilmente sarà fissato in due anni (secondo quanto si apprende da fonti vicine alla funzione pubblica). Una previsione già introdotta con la spending review del 2012 ma mai realizzata per i veti incrociati di sindacati e rappresentanti del passato governo.
La riflessione sulla Dirigenza dovrebbe introdurre anche novità per quanto riguarda la valutazione dei risultati con l'intenzione di Renzi di ancorare la retribuzione di risultato in funzione all'andamento dell'economia. Una conferma in tal senso porterebbe a una revisione generalizzata delle attuali procedure che vede, nel 90% dei casi, lo scatto del bonus indistintamente in favore di tutti i settori dirigenziali della Pubblica Amministrazione.
Le novità sulla Dirigenza potrebbero portare alla cancellazione di figure storiche come per esempio, i segretari comunali. Mentre non verrebbe più toccata la struttura della retribuzione fissa e di posizione; il tetto introdotto dei 240mila euro lordi l'anno resta l'unica misura.
Sulle retribuzioni si fa invece di nuovo riferimento ai limiti di cumulabilità dei compensi percepiti. Renzi ha fatto riferimento esplicito alla prima circolare firmata dalla Madia dopo l'insediamento: si proseguirà in quella direzione con un'attenzione rigorosa sul divieto di cumulo tra stipendi, consulenze e pensione.
Bonus Irpef, il premio è graduale in funzione del reddito
Con i chiarimenti delle Entrate si avvicina il bonus a fine maggio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 26mila euro. Il documento delle Entrate precisa che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio.
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Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. E' quanto ha precisato la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto Irpef del 18 aprile.
Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.
In dettaglio i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro anno; a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.Il bonus spetta anche se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia.
In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.
I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Nel caso in cui i sostituti non possono erogare il beneficio a maggio (per ragioni tecniche ), riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno.
La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta (che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica) e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione oppure a rimborso.
Nei casi di credito non spettante perché per esempio il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.
Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza.
Il bonus produrrà un incremento del reddito disponibile tra il 5 ed il 7% sui redditi sino a 14mila euro lordi annui e si ridurrà man mano sino ad azzerarsi a quota 26mila.
Pensioni scuola, i quota 96 non sono una priorità
La questione dei quota 96 della scuola "non è un problema di carattere amministrativo, ma legislativo e comunque non è tra gli obiettivi primari del governo".
E' quanto ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini sul tema che da oltre due anni interessa circa 4mila tra docenti e personale Ata che non sono riusciti a perfezionare i requisiti utili per la pensione entro il 2011 e che chiedono una deroga alla Riforma Fornero. Il ministro ha lasciato intendere che il problema ha natura secondaria in quanto sussistono in materia previdenziale criticità piu' importanti che dovranno essere risolte dall'esecutivo. E' questa la valutazione del ministro Giannini formulata a margine di una discussione che si è svolta presso la VII Commissione cultura della Camera dei Deputati.
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Sul punto, quind, la risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro che impegna il governo entro metà giugno a indicare le risorse per coprire l'operazione del progetto di legge Ghizzoni/Marzana sembra destinata a restare un nulla di fatto. Nei giorni scorsi la relatrice al disegno di legge Barbara Saltamartini (Ncd) ha tuttavia ventilato la possibilità di inserire la deroga nel disegno di legge di conversione del decreto Irpef (Dl 66/2014). Se anche questa iniziativa sarà bocciata, i dipendenti della scuola, che hanno avuto la sfortuna di avere l'anno di servizio modulato sul calendario scolastico e non su quello solare, in pensione potranno andarci solo con le norme della riforma Fornero.