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Un decreto ridefinirà la mappa dei terreni con esenzione Imu. Nel mirino ci sono i terreni agricoli di collina e di montagna che saranno tassati per recuperare un maggior gettito di imposta municipale a favore dei comuni.

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L'articolo 22 del decreto Irpef, attribuisce una delega ad un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con le Politiche Agricole e l'Interno per delimitare i comuni montani nei quali si applica l'esclusione dall'Imu per i terreni agricoli. La norma chiede che l'elenco dei comuni esenti da Imu deve essere predisposto a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che la delimitazione dei territori esenti deve generare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro.

L'individuazione dei comuni dovrà essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco predisposto dall'Istat. Ciò comporterà  verosimilmente, la perdita dell'esenzione da Imu dal 2014 per i terreni di collina che finora usufruivano invece dell'agevolazione e che non potranno risultare nell'elenco.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di beni produttivi adibiti a coltivazioni di vigneti che rischiano quindi di dover contribuire al bilancio dei comuni.

La norma tuttavia conferma il trattamento di riguardo per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione Inps; soggetti, questi, che beneficiano già oggi di due disposizioni di favore: un coefficiente di determinazione della base imponibile Imu per i terreni pari a 75 volte il reddito dominicale rivalutato, in luogo di 135;  un diverso sistema di calcolo della base imponibile che, in presenza di aree edificabili destinate alla coltivazione agricola, viene assunta in base al valore catastale e non di mercato come avviene per gli altri contribuenti.

In sostanza quindi il Ministero dell'Economia, sulla base dei territori montani rilevati dagli elenchi Istat, dovrà stabilire quelli per i quali continuerà ad applicarsi l'esenzione da Imu. Si ritiene che l'asticella verrà alzata o abbassata in relazione al raggiungimento del gettito fissato dalla norma.

L'istituto del prepensionamento nel settore pubblico è già stato introdotto dall'articolo 2 del Dl 95/2012 come strumento proritario per consentire alle amministrazioni centrali di riassorbire i soprannumeri determinati dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche, prima di ricorrere alla mobilità coattiva.

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Il ministro Madia ha evocato in queste ultime settimane il tema dei prepensionamenti nella Pubblica Amministrazione. E' una strada questa difficilmente percorribile per diverse ragioni. La prima è di carattere equitativo: la riforma Fornero ha improvvisamente allontanato di molti anni il collocamento a riposo per tutti i lavoratori.

Chiedere oggi di approvare una deroga per mandare in pensione anticipata i dipendenti pubblici, non può  far altro che discriminare i dipendenti del settore privato tanto piu' che molti, specialmente se anziani, hanno il timore di perdere il posto perché è noto che le aziende non siano per niente contente di tenersi i lavoratori fino a 66-67 anni e anzi cerchino il modo di liberarsene il prima possibile.

Inoltre, quando si parla di prepensionamenti nel pubblico, bisogna anche ricordare le norme che già ci sono. La prima legge di spending review del governo Monti - il Dl 95/2012 -  tagliò del 20% l'organico dei dirigenti e del 10% quello degli altri dipendenti pubblici, disponendo che questi soggetti potranno andare in pensione con le regole precedenti alla riforma Fornero a condizione che maturino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2014 (data spostata al 31.12.2016 dal dl 102/2013).

Usciranno in questo modo già 7-8 mila lavoratori secondo quanto aveva affermato l'ex Ministro Dalia. Pochi probabilmente rispetto agli oltre 3 milioni di dipendenti ma qui bisogna ricordare che la legge poteva imporre questi tagli solo alle amministrazioni dello Stato e non anche a quelle di Regioni ed enti locali per via delle competenze attribuite dal titolo V della Costituzione.

Per trattare allo stesso modo dipendenti pubblici e privati si dovrebbe pertanto lavorare per introdurre per tutti maggiori elementi di flessibilità sull'età pensionabile chiedendo a chi sceglie di uscire prima una riduzione dell'assegno. Che comunque potrà colpire solo le anzianità maturate con il sistema retributivo presenti nell'arco della vita lavorativa del pensionando.

Alfano (Nuovo Centro Destra): «il decreto è un grande passo avanti rispetto a riforma Fornero». Ma si allarga il fronte di coloro che chiedono modifiche al Senato.

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La Camera, senza riservare sorprese, ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 344 sì, 184 no. La fiducia era stata posta sul testo uscito in commissione. Nonostante il testo, così come modificato in Commissione, non piaccia al Nuovo centrodestra, Alfano ha detto che «il decreto è un grande passo avanti rispetto a riforma Fornero». Perciò Ncd ha votato la «fiducia al decreto e al governo». Oggi ci saranno le dichiarazioni sul voto finale sul provvedimento che deve passare all'esame di palazzo Madama per la seconda lettura. Il ministro Angelino Alfano, leader Ncd, ha assicurato che il Governo «non corre rischi» dal passaggio in Senato del decreto lavoro.

Il disegno di legge di conversione al Dl 34/2014 estende da 1 a 3 anni la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato senza causale, ovvero senza ragione dell’assunzione. Il testo approvato dal governo prevedeva un massimo di otto proroghe contrattuali in 36 mesi, la commissione ha abbassato il tetto a cinque proroghe. I lavoratori `a termine´ non possono però essere in ciascuna azienda più del 20% degli assunti a tempo indeterminato (1 per le imprese fino a 5 dipendenti). La commissione ha previsto che se si supera il limite, i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato. Le norme si applicano alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.  La Commissione ha ripristinato l'obbligo di un piano formativo individuale in forma scritta, inizialmente cancellato dal governo, ma prevede modalità semplificate di redazione.

Decreto Irpef - Confermata anche l'altra misura annunciata dal Governo Renzi: il Bonus Irpef per i redditi inferiori ai 26mila Euro annui ammonterà a 640 Euro da maggio alla fine del 2014. Dal 2015, il taglio - di 80 Euro al mese - diverrà strutturale e sarà assicurato per tutto l'anno. Il decreto legge Irpef, approvato lo scorso venerdì dal Cdm, sta infatti per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo, si prevede di incrementare l'anno prossimo di 2 miliardi di Euro rispetto al 2013, le somme sottratte all'evasione fiscale. Cura dimagrante per i ministeri che da qui a dicembre dovranno tagliare le proprie spese di complessivi 240 milioni di Euro. Le voci di spesa da ridurre saranno indicate in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto.

Il tema degli esodati rappresenta una questione che si dovrebbe "affrontare in modo strutturale, per evitare di alimentare ad ogni round aspettative ed ingiustizie". A dirlo è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del suo intervento al convegno della Femca-Cisl sulla previdenza complementare.

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"Più allarghi il perimetro di chi sta dentro e più si allarga quello di chi sta fuori", spiega il ministro, secondo cui "le barriere fisse creano uno contento" e contemporaneamente "uno scontento". Per Poletti, quindi, "bisogna lavorare a soluzioni dinamiche, che producono delle condizioni strutturali, con un meccanismo mobile in grado di tenere tutti dentro".

Poletti annuncia anche che il tavolo sulla flessibilità pensionistica "è previsto tra una settimana". Il piano dovrà studiare la creazione di modalità flessibili per anticipare l'ingresso alla pensione per quei lavoratori interessati dalla Riforma Fornero.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che le domande relative alla quinta tranche dei salvaguardati possono essere presentate entro il 16 Giugno. E' quanto riportato nella circolare n. 10/2014, illustrando il dm 14 febbraio che in attuazione della legge Stabilità 2014 ha autorizzato il contingente di 17 mila esodati.

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Il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori interessati alla quinta salvaguardia passa dal 15 Giugno al 16 Giugno. E' quanto ha indicato il Ministero del Lavoro nella circolare 10/2014.

Si rammenta che le categorie interessate sono le seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).

I lavoratori delle categorie a, e, f presentano istanza di accesso all'Inps; alla direzione territoriale del lavoro i lavoratori delle categorie b, c e d. Per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro:
1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) conseguono inoltre il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In attesa di una precisazione da parte dell'Inps è attualmente confermata la sussistenza del vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015 ai fini dell'ammissione al beneficio.  Come anche la precisazione che la prestazione, per gli ammessi alla salvaguardia, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

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