
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Tasi 2014, le regole per il pagamento dell'acconto dipenderanno dai comuni
Martedì, 22 Aprile 2014La data per il versamento dell'acconto di giugno della Tasi dipenderà dalle scelte dei Sindaci. Per le prime case il rischio è uno slittamento a dicembre.
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Per quest'anno i comuni hanno la facoltà nella determinazione delle aliquote della Tasi di effettuare un incremento ulteriore dell'aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vengono finanziate detrazioni d'imposta sulla prima casa o sulle unità immobiliare ad essa equiparata tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli previsti con l'applicazione dell'Imu. In pratica il carico fiscale generato dall'aumento dell'aliquota non deve essere superiore a quello che i contribuenti pagavano con l'Imu nel 2012.
A seguito delle modifiche apportate dal Parlamento al decreto legge 16 2014 gli effetti per i contribuenti potranno divergere a seconda se il Comune abbia fissato o meno le aliquote Tasi per il 2014. Pochi problemi nel caso in cui il Comune abbia, entro il 31 maggio, pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. In tal caso il contribuente si presenterà la cassa il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo dell'imposta pagando in base delle aliquote fissate dal comune.
Più complesse le regole se il comune non rispetta la data del 31 maggio. Se entro tale data il Comune non abbia determinato l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata per il primo anno di applicazione della Tasi dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota standard, pari all'1%; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno verrà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote fissate dal comune.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in assenza di una fissazione dell'aliquota entro il 31 maggio, il primo anno di applicazione della Tasi prevede invece che il versamento dell'imposta venga effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014.
Dl Irpef, Renzi promette misure su incapienti e pensionati
Lunedì, 21 Aprile 2014Renzi promette che gli 80 euro di bonus sono solo un antipasto. Presto misure in favore degli incapienti e dei pensionati con pensioni al di sotto dei mille euro.
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Nel testo definitivo del decreto legge taglia Irpef uscito dal consiglio del ministri della scorsa settimana, il credito d'imposta da 640 euro netti per otto mesi sarà erogato ai lavoratori dipendenti con eccezione dei lavoratori incapienti e abbia un reddito fino a 24 mila euro. Da 24 mila e fino a 26 mila euro, invece, ii bonus scenderà arrivando rapidamente a zero. Renzi, insomma, ha voluto un'operazione chiara, che non prestasse fianchi deboli a critiche come è avvenuto in passato per il bonus Letta, quello basato sul sistema delle detrazioni e che, alla fine, si era risolto in pochi spiccioli in busta paga.
Il bonus dunque dal prossimo mese di Maggio sarà di 80 euro netti per tutti i 10,4 milioni di contribuenti che hanno un reddito compreso tra 8 mila e 24 mila euro. Nel bozza del decreto legge si prevede anche che in caso di mancanza di capienza del sostituto d'imposta per versare il bonus, questo potra essere recuperato sui contributi Inps.
Con questa nuova misura si può iniziare anche a fare qualche calcolo di quanto i lavoratori si troveranno ad avere in più nelle buste paga grazie al doppio bonus, quello di Renzi e quello del governo Letta. Se il primo è fisso, il secondo, essendo basato sul sistema delle detrazioni, ha una curva che raggiunge il suo massimo intorno ai 15 mila euro di reddito. Chi si trova in questa fascia di reddito ha già ottenuto un bonus di 19 euro mensili con Letta. Ora con gli 80 euro che arriveranno dalla misura approvata da Renzi la somma raggiunge i 100 euro.
Renzi dovrà ora sciogliere il nodo degli incapienti, cioè coloro che guadagnano meno di 8 mila euro annui che sono stati esclusi dai benefici. Per loro il premier ha promesso un nuovo intervento in un secondo momento. Intervento che dovrebbe arrivare anche per i pensionati che hanno una pensione inferiore a mille euro al mese. Ma il grande punto interrogativo è se il governo riuscirà a rendere "strutturale", il bonus di 80 euro. Per ora la copertura basta solo per il 2014 e il suo rifinanziamento richiede 10 miliardi per il 2015. Ci penserà la prossima legge di stabilità che dovrà individuare le risorse.
Irap, il governo conferma il taglio
Domenica, 20 Aprile 2014Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella conferenza stampa di presentazione del decreto sul cuneo fiscale ha confermato l'intervento sull'Irap che porterà in dote un risparmio del 10,2% alle aziende private e ai professionisti.
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E' stato confermato l'intervento che prevede un taglio dell'aliquota Irap ordinaria dello 0,4% (dal 3,9 al 3,5). Un intervento che porterà un risparmio del 10,2% ad aziende private e professionisti sul costo del lavoro: dal 3,9 si passerà al 3,5 per cento.
Per le banche e le imprese finanziarie si passerà dall'attuale livello dell'imposta del 4,65% al 4,20%, con uno sconto del 9,7%. Per le assicurazioni, invece, si passerà dal 5,90% del 2013 al 5,30 % con un risparmio del 10,1%. Le imprese agricole, oggi destinatarie dell'aliquota più bassa, avranno un'aliquota dell'1,70 %;alle imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, a cui si applica l'aliquota del 4,20%, sarà riconosciuto un'aliquota al 3,80%.
La rimodulazione delle aliquote avrà effetti per i versamenti del 2014 anche se per il calcolo degli acconti previsionali in scadenza a giugno e a novembre del 2014, imprese e professionisti dovranno applicare l'aliquota del 3,70%, rinviando l'ulteriore beneficio al saldo di giugno 2015. Le banche calcoleranno gli acconti previsionali 2014 con l'aliquota Irap transitoria del 4,40%, le assicurazioni con il 5,60% e le imprese agricole all'1,80% e le imprese concessionarie al 4 per cento.
Il taglio dell'imposta è lineare e quindi favorirà anche le imprese che non impiegano dipendenti.
Rendite finanziarie, al 26% le ritenute sui proventi di natura finanziaria
Martedì, 22 Aprile 2014Si riduce l'aliquota su interessi, plusvalenze e minusvalenze dei titoli emessi da enti territoriali di Stati white list.
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Passa dal 20 al 26% l'aliquota sulle rendite finanziarie con l'esclusione dei titoli di Stato. Tutte le imposte oggi fissate al 20% come gli interessi sui conti correnti, conti deposito ed obbligazioni, proventi azionari e polizze vita, dal prossimo 1° luglio passeranno al 26% per coprire il taglio Irap per le imprese.
Ci sarà solo un'eccezione che riguarderà gli interessi e redditi diversi di natura finanziaria sui titoli emessi dagli enti territoriali di Stati White list che vedranno applicata una aliquota fissata al 12,5% rispetto al 20%. Resterà fissa al 12,5% l'aliquota sui titoli di stato e resterà parimenti invariata la ritenuta dell'1,375% sui dividendi distribuiti a società residenti in Stati Ue o See white list e sugli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali. I proventi dei fondi pensioni restano assoggettati a imposta sostitutiva dell'11%.
Contratti a termine: l'Inps precisa le norme relative al contributo addizionale
Martedì, 22 Aprile 2014L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014.
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L'istituto di previdenza pubblica ha precisato, alcune disposizioni in materia contributiva prevista dal decreto legge n. 34/2014.
Contratto a tempo determinato - Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).
Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.
Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.
In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 mesi dalla cessazione, l'Istituto ha dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.
Apprendistato - L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;
- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.