
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Imu, verso l'abolizione dell'esenzione sui terreni in collina
Venerdì, 25 Aprile 2014Un decreto ridefinirà la mappa dei terreni con esenzione Imu. Nel mirino ci sono i terreni agricoli di collina e di montagna che saranno tassati per recuperare un maggior gettito di imposta municipale a favore dei comuni.
{div class:article-banner-left}{/div}
L'articolo 22 del decreto Irpef, attribuisce una delega ad un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con le Politiche Agricole e l'Interno per delimitare i comuni montani nei quali si applica l'esclusione dall'Imu per i terreni agricoli. La norma chiede che l'elenco dei comuni esenti da Imu deve essere predisposto a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che la delimitazione dei territori esenti deve generare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro.
L'individuazione dei comuni dovrà essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco predisposto dall'Istat. Ciò comporterà verosimilmente, la perdita dell'esenzione da Imu dal 2014 per i terreni di collina che finora usufruivano invece dell'agevolazione e che non potranno risultare nell'elenco.
Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di beni produttivi adibiti a coltivazioni di vigneti che rischiano quindi di dover contribuire al bilancio dei comuni.
La norma tuttavia conferma il trattamento di riguardo per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione Inps; soggetti, questi, che beneficiano già oggi di due disposizioni di favore: un coefficiente di determinazione della base imponibile Imu per i terreni pari a 75 volte il reddito dominicale rivalutato, in luogo di 135; un diverso sistema di calcolo della base imponibile che, in presenza di aree edificabili destinate alla coltivazione agricola, viene assunta in base al valore catastale e non di mercato come avviene per gli altri contribuenti.
In sostanza quindi il Ministero dell'Economia, sulla base dei territori montani rilevati dagli elenchi Istat, dovrà stabilire quelli per i quali continuerà ad applicarsi l'esenzione da Imu. Si ritiene che l'asticella verrà alzata o abbassata in relazione al raggiungimento del gettito fissato dalla norma.
Bonus Irpef, ecco i destinatari del beneficio per fasce di reddito
Venerdì, 25 Aprile 2014Bonus pieno per i redditi compresi tra 8 e 24 mila euro. Cala progressivamente sopra i 24 mila per azzerarsi a 26mila. Esclusi gli incapienti. La distribuzione del bonus è articolata in otto mesi, da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.
{div class:article-banner-left}{/div}
Il decreto Irpef conferma un «bonus» di 640 euro per tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori «assimilati» che hanno un reddito compreso fra 8mila e 24mila euro all'anno; una piccola somma discendente viene anche corrisposta al crescere del reddito a chi si attesta nella fascia 24-26mila euro.
In pratica al di sopra della soglia dei 24mila euro, calano progressivamente gli sconti fino ad azzerarsi a quota 26mila. Esclusi quindi dal beneficio gli incapienti, cioè quei lavoratori con redditi fino a 8mila euro che non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore.
Qualora invece il lavoratore abbia un reddito superiore agli 8mila euro ma riesca ad abbattere l'Irpef grazie alle detrazioni per lavoro dipendente (come ad esempio coniuge a carico), godrà comunque dei 640 euro annui.
Il bonus inoltre sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Ciò significa che il bonus sarà "massimo" per chi lavora per tutto il periodo Maggio/Dicembre 2014 (640 euro) mentre, dovrà essere rapportato al numero di mesi lavorati negli altri casi (es. chi lavora 6 mesi avrà diritto al 50% del bonus, cioè 320 euro). In pratica, la distribuzione del bonus è articolata in otto mesi da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.
Ecco come funziona il bonus previsto dal decreto Irpef approvato dal governo di Matteo Renzi.
Fascia di Reddito |
Bonus |
Aumento del reddito Disponibile |
9.000 | 640 euro |
7,3% |
10.000 | 6,7% | |
11.000 | 6.3% | |
12.000 | 5,9% | |
13.000 | 5,5% | |
14.000 | 5,2% | |
15.000 | 4,9% | |
16.000 | 4,6% | |
17.000 | 4,4% | |
18.000 | 4,2% | |
19.000 | 4,0% | |
20.000 | 3,9% | |
21.000 | 3,7% | |
22.000 | 3,6% | |
23.000 | 3,4% | |
24.000 | 640 euro | 3,3% |
24.500 | 480 euro | 2,4% |
25.000 | 320 euro | 1,6% |
25.500 | 160 euro | 0,8% |
26.000 | 0 | 0% |
Rendite finanziarie, così gli aumenti al 26% dal 1° luglio
Venerdì, 25 Aprile 2014Il Decreto Irpef dispone anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e contestualmente differita al 1° luglio 2014.
{div class:article-banner-left}{/div}
Il decreto Irpef conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria. Le aliquote attualmente fissate al 20% saliranno dal 1° luglio al 26%, ferme restando le aliquote diverse attualmente in essere per gli interessi e i capital gain sui titoli pubblici italiani ed esteri white list (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi. E passa dal 20% al 12,5% l'aliquota sugli interessi e sui capital gain dei titoli degli enti territoriali di Stati esteri white list.
L'articolo 4 del decreto Irpef prevede anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e differita al 1° luglio 2014. Il provvedimento rappresenta una semplificazione sia per gli intermediari finanziari che per i contribuenti, che non dovranno più compilare alcuna autocertificazione per evitare l'applicazione della ritenuta. La ritenuta era ormai considerata superata dal mutato contesto internazionale caratterizzato da una rete sempre più fitta di strumenti multilaterali che prevedono lo scambio automatico di informazioni.
In tabella sono esposte le variazioni che avranno effetto dal prossimo 1° luglio
Fino al 30 Giugno 2014 | Dal 1° Luglio 2014 | |
Interessi su conti correnti, certificati deposito | Ritenuta 20% | Ritenuta 26% |
Interessi su titoli di stato ed equiparati, titoli di stato white list | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri white-list | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Interessi su titoli obbligazionari italiani ed esteri | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali | Ritenuta / Imposta Sostitutiva 20% | Ritenuta / Imposta Sostitutiva 26% |
Proventi dei fondi comuni di investimento italiani o Ue | Ritenuta Imposta 20% | Ritenuta Imposta 26% |
Altri proventi da fondi comuni diversi | Ritenuta Acconto 20% | Ritenuta Acconto 26% |
Fondi Pensione | Imposta sostitutiva 11% | Imposta sostitutiva 11% |
Polizze Vita | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Capital Gain su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di stati esteri white list | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Capital Gain sui titoli di enti territoriali di stati esteri white list | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Capital Gain su altri strumenti finanziari diversi da partecipazioni qualificate | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Proventi dal Risparmio Gestito | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 26% |
Tfr, il lavoro straordinario non è incluso
Giovedì, 24 Aprile 2014Volevo essere portato a conoscenza circa il fatto se ai fini del calcolo del Tfr si debbano considerare anche le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel corso della vita lavorativa. Preciso che appartengo al settore bancario. Francesco
{div class:article-banner-left}{/div}
La retribuzione annua, ai fini del calcolo del Tfr, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese. Salva diversa previsione del contratto collettivo, di norma lo straordinario non viene computato se non ha carattere costante e determinante nel tempo.
Per quanto riguarda il settore del credito, il contratto collettivo indica espressamente gli emolumenti che costituiscono la base di calcolo del trattamento di fine rapporto e non indica tale indennità. Infine nella specifica previsione contrattuale è ribadita l'esclusione per i corrispettivi di carattere eccezionale. Quindi la prestazione straordinaria è di fatto esclusa, considerata che l'eccezionalità è una delle caratteristiche intrinseche alle prestazioni di lavoro straordinario.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! |
Newsletter |
Bonus mobili, per ottenere la detrazione i lavori devono essere avviati
Mercoledì, 23 Aprile 2014Volevo sapere quando è necessario acquistare i mobili per arredare un appartamento oggetto di una ristrutturazione edilizia ai fini di fruire del bonus mobili previsto dalle attuali normative. GianFranco
{div class:article-banner-left}{/div}
Il momento di inizio degli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per fruire anche della detrazione per i mobili (articolo 1, comma 139, legge 47/2013), la circolare 29/E/2013 specifica che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012, agevolati con la detrazione Irpef al 50%. Tale circostanza, secondo l'Agenzia, riguarda i "lavori in corso di esecuzione, ovvero terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto" e consente di presumere che l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero.
Quindi è comunque ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero, a condizione che questi siano stati già avviati. A tal fine, la data di avvio del lavori dovrebbe essere dimostrata attraverso le abilitazioni amministrative all'intervento, ove richieste, oppure, per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000 - Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2 novembre 2011).
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! |
Newsletter |