
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Tasi 2014, sulle imprese in arrivo una stangata
Mercoledì, 09 Aprile 2014Il binomio Imu-Tasi sulle imprese porterà rincari di oltre il 15%.Il Fisco locale sulle imprese potrà essere contenuto solo in quei comuni che decideranno di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale.
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Brutte notizie per le tasse sul mattone che dovranno pagare le imprese quest'anno. Gli effetti uniti di Imu e Tasi rischiano infatti di far aumentare i costi della tassazione sul mattone di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.
E' quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre.Merito prima di tutto, della diminuzione dal 30 al 20 per cento della quota di Imu che potrà essere dedotta sulle imposte sui redditi.
Solo questa misura "costa" in media un aumento di circa il 3% degli importi da pagare allo Stato. E poi c'è l'incognita Tasi che per le imprese può sommarsi all'Imu sino a raggiungere l'11,4 per mille.
Con il decreto Salva Roma, la fissazione dell'aliquota della Tasi è stata lasciata ai municipi che dovranno stabilire se caricarlo tutto sul 2,5 per mille previsto per la prima casa che salirebbe così al 3,3 ; oppure sul 10,6 per mille relativo alle seconde abitazioni e altri immobili, che arriverebbe all'11,4 per mille inclusa l'Imu, o ancora pro quota sulle due aliquote.
Ad esempio immaginando che il Comune applichi la Tasi in aliquota standard dell'1,0 per mille, un negozio del valore fiscale di 260 mila euro che abbia pagato nel 2012 un'imposta Imu del 7,6 per mille, quest'anno per effetto dell'accoppiata Imu-Tasi si troverà a pagare l'8,6 per mille (7,6 Imu e 1,0 per mille di Tasi).
In soldoni finirà per pagare 2.200 euro di tasse nel 2014 contro 1.950 euro del 2012 (+ 13,2%). Che salgono a 2.750 qualora il binomio di Imu e Tasi porti l'aliquota complessiva al 9,6 per mille (con 8,6 per mille di Imu) con un incremento del 10,4% rispetto a quanto avrebbe pagato l'esercizio nel 2012 e a 2.950 (+7,5% rispetto al 2012) con l'aliquota massima applicabile all' 11,4 per mille (10,6 per mille di Imu).
Ma per cogliere in pieno le dimensioni del problema occorre fare un altro passo indietro, al 2011: quell'anno il negozio menzionato avrebbe pagato con l'aliquota Ici massima 1.072 euro, cioè meno della metà del limite di oggi.
Questo ennesimo balzo in avanti del Fisco locale sulle imprese potrà essere contenuto in quei comuni che decideranno di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale come ad esempio Bologna e Firenze. Ma nella maggior parte dei municipi la Tasi sarà applicata interamente sugli altri immobili ed è facile immaginare che si raggiungerà l'aliquota massima dell'11,4 per mille.
Affitti in nero, dopo la decisione della Consulta rischio caos
Martedì, 08 Aprile 2014Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale della norma sugli affitti in nero, il Governo ha aperto un dossier per valutare cosa fare.
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I giudici della Corte Costituzionale – con la Sentenza 50/2014 – hanno cancellato la possibilità per l'inquilino di denunciare il proprietario ottenendo in cambio un affitto a canone iper-scontato per quattro anni, rinnovabili di altri quattro.
Nello specifico la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del Dlgs 23/2011 che permetteva all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate, beneficiando cosi' di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che spesso era del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.
La registrazione poteva essere effettuata a cura dell'inquilino – ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza – in tutti i casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato dal propretario entro il termine previsto dalla legge, in genere 30 giorni dalla firma; stessa situazione accadeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale e quando al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito.
Con la decisione della Consulta i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione. Ma bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio: se è vero che il canone di legge non esiste più, il proprietario ha diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il giudice a risolvere la questione.
Ora dunque il governo dovrà decidere cosa fare con i contratti registrati a partire da giugno 2011 sulle base del Dlgs 23/2011. Sul tavolo i nodi delle conseguenze per gli inquilini, che potrebbero essere chiamati a pagare i canoni fissati in origine, e come fare per non disperdere i primi risultati sul fronte della lotta agli affitti in nero. Il dossier è di competenza del Ministero delle Infrastrutture, che nei giorni scorsi ha incontrato i Sindacati degli inquilini e le Associazioni della proprietà edilizia.
Pesanti gli effetti per i conduttori che hanno denunciato e beneficiato dei canoni ridotti, che si stanno vedendo già recapitate le diffide per ottenere il reintegro dei canoni. Peggio ancora per gli inquilini che non avevano un contratto scritto che potrebbero anche essere citati in giudizio per occupazione abusiva e vedersi arrivare una sentenza di sfratto, nel giro di due o tre mesi se non si fa opposizione; oltre ovviamente al rischio di un distacco delle utenze.
Tasi 2014, l'acconto di giugno sarà un rebus
Lunedì, 07 Aprile 2014Salta l'ipotesi di vincolare tutta l'aliquota extra dello 0,8 per mille alle detrazioni sulle prime case. I contribuenti saranno chiamati alle Casse entro il 16 Giugno.
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Sulla Tasi non c'è pace. Nella versione licenziata tra giovedì e venerdì dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, infatti, non sono stati apportate correzioni alla «super-Tasi», cioè a quell'aliquota aggiuntiva pari allo 0,8 per mille rispetto alle massime aliquote stabilite dalla legge che può essere applicata dai Comuni per finanziare le detrazioni sull'abitazione principali.
Lo scontro in questi giorni è stato sulla possibilità di introdurre un vincolo di destinazione integrale agli sconti dell'extragettito prodotto dalla Super Tasi. "Ogni comune - spiega Causi deputato del Pd e relatore del provvedimento in Commissione Finanze - è libero di scegliere quale aliquota applicare, fa parte del patto con gli Enti locali.
Il vincolo della legge, però, è chiaro: si possono applicare le maggiorazioni solo garantendo detrazioni tali da permettere di non pagare la Tasi a chi non pagava l'Imu". Come a dire che saranno soprattutto i capienti a sentire sulle spalle il peso dell'aumento dell'imposta.
Forza Italia avrebbe voluto che l'intero extragettito venisse destinato alle detrazioni, "ma in questo modo gli Enti non sarebbero stati in grado di rispettare i vincoli di bilancio. E anche con l'aumento delle aliquote ci troveremo davanti a situazioni diverse: da una parte comuni in equilibrio, dall'altra enti in rosso".
E proprio per evitare che i comuni in difficoltà fossere costretti a togliere le detrazioni a tutti, lo Stato ha stanziato 625 milioni di euro per far quadrare i conti. La prospettiva rimane quindi quella di nuovi incrementi per seconde case, negozi e imprese, ma anche di una Tasi superiore alla vecchia Imu per molte abitazioni principali di valore fiscale medio-basso.
Tutto comunque sarà in discussione almeno fino all'estate, perché gli emendamenti approvati al «salva-Roma» ter hanno prorogato al 31 luglio il termine per chiudere i bilanci preventivi dei Comuni.
L'esame del decreto comunque partirà questa settimana. Poi il decreto approderà al Senato, che per la conversione in legge avrà poco meno di un mese intervallato dalle festività pasquali e dai ponti di primavera.
Nelle modifiche approvate c'è anche il chiarimento che anche la Tasi, come l'Imu, va versata in acconto il 16 giugno e in saldo il 16 dicembre (oppure in soluzione unica a giugno), evitando così che ogni Comune potesse, come prevedeva la regola originaria, scegliere a proprio piacimento le date dei versamenti.
Il pagamento dell'acconto di giugno dovrà essere effettuato sulla base dell'aliquota standard (che chiede l'1 per mille a tutti i contribuenti), con il conguaglio a dicembre per saldare il conto misurato dalle aliquote locali fissate entro il 31 Luglio.
La regola però non interessa le abitazioni principali, per cui in pratica nei Comuni che non decidono le aliquote entro maggio si pagherà l'importo intero a dicembre. Un bel rebus di scadenze. Anche perchè per le seconde case l'aliquota standard vuole l'1 per mille per tutti. E dato che in diversi Comuni i sindaci non potranno chiederla o la vorranno applicare in un modo diverso, milioni di contribuenti rischiano di essere chiamati a pagare a giugno un'imposta che dovrà loro essere restituita.
Tra gli altri ritocchi che sono passati in Commissione ci sono anche i pagamenti dell'Imu per immobili in multiproprietà e le esenzioni dalla Tasi per i rifugi alpini. In particolare per gli immobili in multiproprietà il versamento dell'Imu dovrà essere effettuato dall'amministratore del bene, il quale potrà prelevare comunque l'importo dovuto dal fondo comune e riattribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.
Bonus mobili 2014, i termini per fruire del beneficio
Martedì, 01 Aprile 2014Volevo sapere se sussiste uno specifico termine entro cui devo acquistare gli arredamenti per fruire del bonus mobili rispetto alla data in cui ho terminato i lavori di ristrutturazione. Paolo
Secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 del DL 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e la successiva proroga al 31 dicembre 2014 disposta dall'articolo 1 comma 139 della legge 147 2013, viene prevista l'estensione della detrazione Irpef per il recupero edilizio alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto della ristrutturazione edilizia.
Sono ricompresi anche i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nella misura del 50 per cento fino ad un importo massimo di spesa di 10 mila euro che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La circolare 29/E/2013 ha confermato che l'agevolazione viene riconosciuta solo in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014.
Si ricorda inoltre che per il momento di inizio degli interventi edilizi in questione, la predetta circolare ha precisato che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 e agevolate con la detrazione Irpef del 50 per cento.
Questa circostanza è individuata in quei lavori in corso di esecuzione oppure terminati in un lasso di tempo sufficientemente contenuto da cui si presume che l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sia diretto a completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio.
Insomma ai fini della fruizione del bonus mobili è necessario che i lavori edili siano stati iniziati non prima del 26 giugno 2012 a prescindere dalla loro data di ultimazione. Non è invece richiesto che i mobili debbano essere stati acquistati in un lasso temporale predeterminato, ma l'acquisto deve essere avvenuto comunque entro il 2014.
Bonus risparmio energetico, oggi scadono i termini delle denunce dei lavori 2013 -2014
Lunedì, 31 Marzo 2014Il modello Ire non va compilato se il pagamento avviene per intero quest'anno.
Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle entrate e delle spese sostenute dai contribuenti nell'anno 2013 riguardanti lavori di risparmio energetico degli edifici. Si tratta del modello Ire cioè del modello di comunicazione degli "Interventi di Riqualificazione Energetica".
Soggetti all'obbligo della comunicazione sono i contribuenti che contemporaneamente proseguono quest'anno o negli anni successivi i lavori iniziati e non finiti negli anni precedenti e hanno sostenuto spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione. Pertanto qualora i lavori siano stati effettuati prima del 31 dicembre dello scorso anno e i pagamenti vengano effettuati solo quest'anno la comunicazione non deve essere inviata. Invece se c'è stato un acconto o il saldo lo scorso anno il modello dovrà essere spedito indicando i pagamenti effettuati.
Esenti dall'obbligo dunque quei contribuenti che hanno iniziato i lavori di risparmio energetico quest'anno con pagamento dell' acconto il precedente anno; coloro che hanno terminato i lavori lo scorso anno con pagamento dell'acconto e del saldo nel 2014; sollevati dalla comunicazione infine anche i contribuenti che hanno iniziato e terminato i lavori nel 2013 ed hanno pagato tutte le somme nel 2014.
Il mancato invio del modello Ire comporterà l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro, ma non ha come conseguenza anche la decadenza delle detrazioni Irpef e Ires previste dalla legge. L'invio di questa comunicazione alle entrate non sostituisce inoltre quella che deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.