Cuneo Fiscale, Niente benefici per i pensionati

Vittorio Spinelli Sabato, 29 Agosto 2020
L'Inps spiega gli effetti previsti dal DL 3/2020 sulla riduzione del cuneo fiscale. Benefici estesi anche ai lavoratori dipendenti divenuti incapienti a seguito delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Via libera dell'Inps all'applicazione della riduzione del cuneo fiscale previsto dal DL 3/2020 in sostituzione del cd. "bonus Renzi" sui trattamenti economici dei quali l'Istituto è il sostituto d'imposta. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 96/2020 pubblicata l'altro giorno con la quale spiega, tra l'altro, che dal 1° luglio 2020 l'Istituto riconoscerà la riduzione del cuneo fiscale in favore dei titolari delle medesime prestazioni che hanno goduto del cd. "bonus Renzi", integrazioni salariali, trattamenti di disoccupazione indennizzata, indennità di malattia e maternità e congedi parentali ma non le pensioni.

I chiarimenti riguardano gli effetti previsti dal DL 3/2020 convertito con legge 21/2020 con il quale il legislatore ha introdotto dal 1° luglio 2020, in luogo del bonus di 80 euro del Governo Renzi, a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo non superiore a 28mila euro un trattamento integrativo del reddito di 100 euro mensili (600 euro nel 2020, 1200 annui dal 2021) e una detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Entrambe le misure, al pari del precedente cd. Bonus Renzi, sono riconosciute automaticamente dal sostituto d'imposta a condizione che l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (cioè 8.174 euro lordi annui).

Trattamenti inclusi

L'Inps spiega che la riduzione del cuneo fiscale si applica anche ai trattamenti sostitutivi del reddito da lavoro dipendente ed assimilati erogati dall'Ente Previdenziale. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA, assegni di solidarietà settoriali), trattamenti di disoccupazione (Naspi, Dis-coll, mobilità in deroga, disoccupazione agricola, assegni emergenziali, assegni integrativi della Naspi), prestazioni di maternità (indennità di maternità per le lavoratrici dipendenti, indennità di congedo parentale, congedo straordinario, permessi mensili per assistere i disabili), indennità di malattia, assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS.

Trattamenti esclusi

Restano escluse le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata (ad esempio il TFR erogato dal Fondo di Garanzia; il TFR esattoriali); il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI; le indennità economiche che non costituiscono sostituzione del reddito da lavoro dipendente (come ad esempio l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e l'indennità di malattia e di maternità per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps in qualità di liberi professionisti titolari di partita iva); e, infine, tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti dal prelievo fiscale (come ad esempio il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari, l'assegno di maternità erogato dai comuni, le indennità covid-19, bonus bebè, eccetera). Non beneficiano della riduzione del cuneo fiscale le prestazioni pensionistiche al pari, del resto, di quanto previsto dal DL 66/2014 in materia di Bonus Renzi (ad eccezione dei titolari dell'Ape sociale).

Incapienti

L’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto, inoltre, che il credito di 80 euro del "Bonus Renzi" spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro spettante a decorrere dal 1° luglio 2020 siano riconosciuti a favore dei soggetti cd. incapienti (cioè di coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o assimilato non superiore a 8.174 euro lordi) che abbiano percepito i trattamenti di integrazione salariale da COVID 19 (CIGO, ASO e CIGD) o fruito del congedo COVID 19. In sostanza, per effetto della suddetta disposizione, l'Inps riconoscerà i predetti bonus anche ai lavoratori che risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dichiarazioni

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, riconoscerà automaticamente gli effetti della riduzione del cuneo fiscale di cui al DL 3/2020 senza alcuna richiesta da parte dei lavoratori interessati. Gli stessi, tuttavia, potranno rinunciare ai predetti benefici ove per il possesso di altri redditi da lavoro dipendente l'interessato superi le soglie reddituali previste dalla legge per la concessione del beneficio. In particolare la rinuncia al trattamento integrativo può essere effettuata dal 31 luglio 2020 tramite una apposita applicazione disponibile al seguente percorso, accessibile tramite le proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS): “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”. Con riguardo alla detrazione dall'imposta lorda l'interessato potrà esprimere la rinuncia tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: “Prestazione e servizi” > “Detrazioni fiscali”.

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Documenti: Circolare Inps 96/2020

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