Fisco
Unico 2014, arriva la proroga al 7 Luglio
Con il comunicato stampa del 14 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ufficializzato la proroga dei versamenti di UNICO 2014 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, cioè le piccole imprese, i professionisti, artigiani e autonomi. Kamsin
In particolare, slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014 il termine per effettuare, senza maggiorazione, i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Chi vorrà pagare più avanti con la maggiorazione dello 0,40% dovrà farlo dall'8 luglio al 20 agosto 2014, anziché dal 17 giugno al 16 luglio. Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri sulla proroga è stato firmato dal premier Matteo Renzi ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono, inoltre, della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
"Siamo soddisfatti – spiega Rete Imprese Italia – perché si tratta di un provvedimento molto atteso, un segnale, almeno uno, che va nella direzione giusta". Anche se, fanno notare dal mondo delle professioni tecniche, questo meccanismo della proroga che arriva ogni anno, ma sempre puntualmente all'ultimo minuto, non fa di certo bene all'equilibrio generale del sistema normativo e tributario.
Zedde
Tasi, niente sanzioni per gli errori dei contribuenti
Oggi scadono i termini per il pagamento della prima rata dell’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale (ad esclusione delle prime case di lusso). Kamsin Scadono anche i termini per l'acconto Tasi (che in questo caso interessa tutti gli immobili, anche le abitazioni principali) ma solo nei municipi che hanno pubblicato le aliquote entro il 31 maggio sul sito del dipartimento delle finanze. In questa situazione si trovano circa 2100 comuni; mentre negli altri 6000 circa l’appuntamento slitta al 16 ottobre.
Entrambi i tributi hanno in comune la base di calcolo. Per determinale basta trovare la rendita catastale dell'immobile, incrementarla del 5% e poi si moltiplicarla per un coefficiente che dipende dalla tipologia dell’immobile: 160 se si tratta di un’abitazione o di un box, 80 per gli uffici, 55 per i negozi, i piu' diffusi. Per il resto invece i due tributi si differenziano radicalmente sia per i presupposti di applicabilità sia per le aliquote da qui il rischio caos.
Data la confusione e il rischio errore a cui sono esposti milioni di contribuenti il ministero dell'economia si è affrettato a precisare che chi sbaglia non dovrà pagare alcuna sanzione. Questo, almeno, l'impegno annunciato dal vice ministro dell'Economia, Enrico Morando anche se restano ancora da definire quali tipi di errori ed entro quali termini potranno essere sanati. Così come, nei prossimi giorni, il Governo dovrà decidere se intervenire con un semplice provvedimento amministrativo (possibile una circolare dell'Agenzia delle entrate), una direttiva, oppure se approvare in tutta fretta una legge ad hoc. Il contribuente ha comunque sempre dalla parte sua lo Statuto del contribuente che, come indica all'articolo 10, in caso di errore dovuto a «obiettive condizioni di incertezza della normativa tributaria» blocca interessi e sanzioni.
Tasi - La Tasi è l'imposta sui servizi indivisibili dei comuni, riguarda tutti i fabbricati. Per le abitazioni principali e quella assimilate ai fini Imu l’aliquota può arrivare allo 2,5 per mille senza che il comune abbia l’obbligo di effettuare detrazioni o al 3,3 per mille se invece il comune ha previsto particolari detrazioni per le abitazioni principali. Sugli altri immobili l’aliquota è legata all'Imu: la somma tra i due tributi non può superare il 10,6 per mille ma può arrivare all'11,4 per mille se il comune sull’abitazione principale applica detrazioni. I codici tributo per la Tasi sono il 3958 per l’abitazione principale e il 3961 per gli altri fabbricati.
Zedde
Tasi 2014, appuntamento doppio nei Comuni puntuali
La tempistica degli adempimenti per Imu e Tasi (nei Comuni puntuali) sarà la stessa. I contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno, in quanto la legge dispone che i soggetti passivi effettuano Kamsin il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, fatta salva la possibilità di versamento dell'importo dovuto per l'anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il doppio appuntamento Imu- Tasi riguarderà pertanto solo quei Comuni (poco piu' di 2mila), che hanno inviato al Mef le delibere entro lo scorso 23 maggio.
Il Ministero, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 Giugno, ha dato alcune indicazioni riguardo al rapporto tra Imu e Tasi dato che le due Imposte, sono talvolta strettamente legate. La disciplina Imu prevede che l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2 Dlgs. n. 23/2011). Normativa che tuttavia non è stata richiamata nella Tasi portando dunque diverse incertezze per i contribuenti. In materia il Mef ha indicato che per il periodo di possesso (nel silenzio della norma), si possono applicare le regole già previste per l'Imu e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
Per quanto riguarda i comproprietari, il Ministero affronta anche il problema delle modalità di calcolo del Tributo, alla luce della norma che stabilisce che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della Tasi, a prescindere quindi dalla quota di possesso. Secondo le Faq del Mef nel caso di un Fabbricato posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diversa (primo comproprietario al 70% e secondo comproprietario al 30%) in cui solo il secondo abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, se il Comune ha deliberato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri Immobili, il comproprietario al 30% userà l'aliquota del 3 per mille e la detrazione prevista dal Comune mentre l'altro comproprietario non verserà nulla; fermo restando che entrambi i soggetti sono coobbligati e ciò consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno all'altro soggetto per la riscossione dell'intero Tributo.
Il Ministero dell'Economia, ha dato anche altre precisazioni in materia di rapporto tra Imu e Tasi soprattutto per quanto riguarda le Aree Fabbricabili. Il Mef precisa che la nozione di Area Fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte e cioè è l'area indicata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo.
Secondo il Ministero il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni in materia di Imu, comporta che anche nel nuovo Tributo Comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2 - lettera b -Dlgs 504/1992. Per cui le Aree Edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come Terreni Agricoli: in tali casi la Tasi non sarà versata, poiché i Terreni Agricoli sono esclusi da tale imposta. Inoltre come ribadito dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato Terreno Agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o Coltivatori Diretti.
Tasi 2014, le regole per il pagamento dell'acconto sulle prime case
Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, nei comuni cd. puntuali, i contribuenti sono chiamati a prestare attenzione alle delibere approvate dai municipi al fine di evitare errori nel pagamento dell'acconto.
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Nella Tasi la definizione di abitazione principale è, per espressa previsione di legge, quella valevole ai fini Imu. Deve pertanto trattarsi dell'abitazione posseduta dal contribuente nella quale egli risieda anagraficamente e dimori abitualmente, insieme ai suoi familiari; in presenza poi di due abitazioni in possesso ciascuna di uno dei due coniugi, con residenze separate, ubicate nello stesso comune, solo una delle due può essere considerata abitazione principale. L'altra sarà assimilata come altro immobile e dunque, in via generale, sarà soggetta sia a Imu che a Tasi, seppure con il vincolo dell'aliquota massima non superiore al 10,6 per mille (11,4 per mille in caso di Super Tasi).
L'aliquota base della Tasi per le abitazioni principali è per tutti gli immobili pari all'1 per mille e, nel 2014, non può superare il 2,5 per mille. Per quest'anno tuttavia i comuni possono elevare l'aliquota massima sino al 3,3 per mille a condizione che vengano finanziate misure di favore per i contribuenti, tali da rendere il carico della Tasi sull'abitazione principale non superiore all'Imu pagata nel 2012. In questa ipotesi, quindi, nei comuni che si sono avvalsi della facoltà di superare il tetto massimo di legge dell'aliquota devono essere state adottate apposite detrazioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti ai fini Imu nel 2012.
Secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano per comprendere se gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini Imu rientrino nella medesima nozione dettata nella Tasi è necessario vagliare attentamente la delibera comunale. In assenza di specificazioni nella delibera, si ritiene che le assimilazioni ope legis previste in materia di Imu possano essere estese anche nella Tasi. Pertanto sarebbe possibile equiparare all'abitazione principale: 1) gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa; 2) gli alloggi sociali; 3) l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio; 4) l'immobile non locato dei soggetti appartenenti alle forze armate e degli altri soggetti indicati nella norma.
Complesse poi le regole in caso di divorzio o separazione legale dei coniugi. Infatti se la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale ai fini del pagamento della Tasi le regole si complicano non di poco.
Infatti dato che i soggetti passivi della Tasi sono i possessori e i detentori, che se non coincidono nella stessa persona sono tenuti singolarmente al pagamento del nuovo tributo nelle misure fissate dal Comune si dovrebbe arrivare alla conclusione che anche nel caso di specie trovi applicazione la regola generale di ripartizione del tributo tra possessore e detentore, cioè tra coniuge assegnatario e non assegnatario. Quindi in caso di comproprietà l'imposta, calcolata con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, dovrà essere pagata da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso (a cui computare anche l'eventuale detrazione riconosciuta dal Comune in caso di Super Tasi). Il Ministero delle Finanze invece, in risposta ad uno specifico quesito ha affermato che «il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale". Dubbi questi che, secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano, potrebbero trovare una soluzione solo nel regolamento comunale.
Decreto Irpef, i tecnici della Camera: i conti sul bonus sono sbagliati
ll numero dei soggetti interessati al bonus degli 80 euro introdotto con il recente decreto irpef possono determinare variazioni sui costi dell’ operazione in quanto i calcoli sono stati effettuati sui dati relativi all’ anno 2011. {div class:article-banner-left}{/div}
E' quanto hanno riferito i tecnici della Camera dei Deputati in un documento diffuso ieri dalle agenzie di stampa. I tecnici hanno avvertito il governo che i soggetti interessati potrebbero essere aumentati o diminuiti in modo significativo rispetto alle stime sulle quali si basa la norma approvata e ciò potrebbe determinare maggiori spese a carico delle Finanze Pubbliche.
Criticità sono state espresse anche relativamente alle norme sulla rivalutazione delle quote Bankitalia, le procedure sul pagamento della Tasi, i conteggi sulla riduzione dell’ Irap e le misure sui risparmi delle società partecipate dallo Stato. Misure che, secondo l'ufficio del bilancio della Camera, comporteranno oneri e spese non previste a cui il governo dovrà porre rimedio tramite ulteriori coperture finanziarie.
Anche se le puntualizzazioni sono “corrette” non esistono i tempi tecnici per variazioni in quanto la scadenza è il 23 Giugno, ha detto il Presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia: "quindi le correzioni saranno rimandate a prossimi provvedimenti".
Acconto Tasi 2014, il pagamento resta fissato al 16 Giugno
E' arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto approvato dal Governo giovedì scorso contenente la proroga Tasi al 16 ottobre. Lo slittamento è dunque legge e determina diversi effetti per Comuni e Contribuenti.
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Con la modifica approvata infatti la scadenza dell'acconto non sarà piu' unica ma sarà a geometria variabile, vale a dire che varia a seconda del comportamento dei Comuni. Infatti il termine del 16 giugno scatta solo per i circa 2.200 comuni che hanno inviato le delibere al ministero entro il 23 maggio, mentre per i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre.
Se la delibera non arriverà neppure entro questa data allora si pagherà in unica rata entro il 16 dicembre con aliquota base dell'1 per mille. Occorre però fare attenzione perché, tra i 2.200 comuni, alcuni si sono limitati ad azzerare la Tasi (per tutti gli immobili o solo per quelli diversi dall'abitazione principale), oppure hanno deliberato un differimento a dicembre, quindi in tali casi i contribuenti non dovranno versare nulla a giugno ma dovranno attendere l'adozione dei provvedimenti definitivi per il saldo di dicembre.
In ogni caso è consigliabile visionare attentamente le delibere comunali, che potrebbero contenere specifiche indicazioni. Nessun obbligo dichiarativo scatta nel 2014 per la Tasi, essendo il primo anno di applicazione del nuovo tributo, quindi se ne riparlerà a giugno 2015.