Fisco
Tabacchi, Sigarette piu' care dal 1° agosto
Dal prossimo 1° agosto l'accisa minima sulle sigarette salirà da 125,70 a 126,80 euro al chilogrammo convenzionale (cioè circa mille sigarette), l'aliquota di base passerà dal 58,5% al 58,6% mentre l'accisa minima sui trinciati salirà da 105,30 a 108 euro al chilogrammo. Kamsin E' quanto prevede il provvedimento del direttore dell'agenzia Dogane-Monopoli dello scorso 15 Luglio con il quale il governo punta a reperire nuove risorse per coprire le spese del decreto cultura approvato lo scorso anno dal Governo Letta. Si tratta di aumenti minimi (2 cent a pacchetto) che non avranno ripercussioni sui consumatori e che potranno essere assorbiti dai produttori.
Il governo tuttavia sta lavorando ad un riordino legislativo, con la delega fiscale, che prevede l'addio alla componente variabile sulle accise sostituita dall'onere fiscale minimo comprensivo anche dell'Iva. Un passaggio che porterà il prelievo sulle "bionde" a 170 euro al chilogrammo e si applicherà a tutte le marche di sigarette per le quali le imposte dovute per accise e Iva (al 22%) siano inferiori a tale soglia spartiacque. In programma anche un ulteriore ritocco sull'aliquota di base per il calcolo dell'accisa che dal 1° gennaio 2015 passerà così al 58,7 per cento. E sempre dal prossimo anno è destinato ad arrivare anche l'aumento della «componente specifica», che sarà calcolata sul cosiddetto Wap (il prezzo medio ponderato) e dovrebbe passare - secondo fonti vicine all'esecutivo - dal 7,5 al 10 per cento.
Zedde
Delega fiscale, reddito per cassa per 4 milioni di imprese
Dopo il varo dei primi due schemi di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, il primo sulle semplificazioni e la dichiarazione precompilata e l'altro sulla riforma del catasto, Palazzo Chigi sta lavorando per chiudere il terzo decreto prima della Pausa estiva. Kamsin E' quanto si apprende da fonti vicine all'esecutivo che confermano l'intenzione di Renzi di accelerare sull'attuazione della delega fiscale in tempo utile per rispettare la scadenza di fine anno. Il terzo provvedimento sarà dedicato all'abuso di diritto e al riordino delle sanzioni, un testo che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri ai primi di agosto per poi essere inviato alle Commissioni di Camera e Senato prima della pausa estiva.
Il pacchetto piu' corposo è invece previsto per Settembre quando, in un quarto provvedimento, l'esecutivo ha in programma di cambiare la tassazione per le piccole imprese che usano i regimi fiscali semplificati. Per circa 4 milioni di contribuenti dovrebbe arrivare la tassazione per cassa e non più per competenza. Il reddito d'impresa si calcolerà quindi su entrate ed uscite effettive e non su costi e ricavi teorici del periodo preso in considerazione. Sembra una misura di poco conto ma in realtà la modifica potrà aiutare a superare il problema dei mancati incassi dovuti ai ritardi nei pagamenti, soprattutto delle Pa. Le tasse, in altri termini, si pagheranno solo su quanto realmente incassato.
Stretti, come accennato, i tempi per il riordino. Il quarto decreto dovrebbe essere chiuso entro ottobre ed approvato definitivamente entro fine anno, probabilmente assieme alla legge di stabilità 2015. Nel decreto ci sarà poi un'accelerazione sulla fatturazione elettronica tra privati che dovrebbe aiutare ad accorciare i termini di pagamento anche al di fuori dei rapporti con le Pa. Inoltre, per favorire la capitalizzazione delle piccole aziende le società individuali e di persone si vedranno tassare il reddito che resta in azienda in base alla nuova Iri (Imposta sul reddito imprenditoriale, prevista nella delega) secondo l'aliquota proporzionale allineata all'Ires (società di capitali), cioè il 22,5%, mentre solo la parte di reddito che verrà prelevata dall'imprenditore e dai soci subirà l'aliquota Irpef di competenza, concorrendo alla formazione dell'imponibile complessivo. Infine, arriveranno anche un nuovo regime fortettario al posto del regime dei minimi articolato secondo il settore economico di attività e un sistema semplificato per le imprese di nuova costituzione.
Per finire l'esecutivo dovrebbe approvare il nuovo processo tributario, con la revisione della riscossione nazionale locale, il riordino del regime di tassazione trasnazionale ed una revisione dell'Agenzia delle Entrate per favorire la lotta all'evasione fiscale.
Zedde
Piccola mobilità, il bonus non è cumulabile con altri incentivi
Via libera alla fruizione del bonus legato alla «piccola mobilità». L'Inps infatti, ha autorizzato i datori di lavoro ad applicare il beneficio per i mesi da maggio ad agosto sulle relative denunce UniEmens. Kamsin Per accedere all'incentivo, è necessario che il datore abbia inoltrato all'Inps entro il 12 aprile scorso un'istanza telematica, accedendo al modulo «Lice» nel cassetto previdenziale delle aziende. Nel messaggio 5658 del 27 giugno – fornendo le ultime istruzioni sull'agevolazione – l'Inps ha precisato che l'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico dell'assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alle risorse complessivamente stanziate e assegnando, appunto, agosto come termine per il recupero.
Si ricorda che l'Inps aveva già illustrato le prime indicazioni operative sulle modalità di fruizione con la circolare inps 32/2014. Il bonus spetta ai datori di lavoro privati che hanno assunto nel 2013 lavoratori che siano stati licenziati nei dodici mesi precedenti, da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Inoltre poiché il bonus mira a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali era previsto un altro incentivo, non si può usare se è applicabile una diversa agevolazione, prevista dalla normativa statale o regionale. Quanto all'importo il bonus, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, può raggiungere il limite massimo di euro 2.280; per i contratti a termine, a tempo pieno o parziale, anche se per somministrazione il limite massimo è di euro 1.140. Il bonus in particolare è di 190 euro mensili per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per sei mesi se l'assunzione è invece a termine.
Zedde
Sfratti, dallo Stato fino a 8mila euro per i morosi incolpevoli
Gli inquilini morosi incolpevoli possono beneficiare di un contributo annuo massimo di 8mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata. Kamsin E' quanto ha stabilito il decreto del ministero delle Infrastrutture 14 Maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161 del 14 luglio che ha stanziato complessivamente un plafond di 20 milioni di euro per le famiglie a rischio sfratto per il mancato pagamento dell'affitto. Le risorse del fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro il 30 ottobre 2013, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore in inquilini morosi incolpevoli.
Per la fruizione del beneficio i Comuni devono verificare la sussistenza di precise condizioni da parte dei richiedenti. Il fondo infatti si rivolge ai nuclei familiari che, a causa di licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a termine, cessazione di attività professionali o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente, si trovino nella situazione di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo. I Comuni dovranno pertanto accertare che i richiedenti: a) abbiano un reddito Isee non superiore a 35mila euro o reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) da regolare attività lavorativa non superiore a 26mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) siano titolari di contratti di locazione registrati e risiedere in alloggi (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9) oggetto di procedure di rilascio, da almeno un anno; d) abbiano la cittadinanza italiana o di un Paese europeo oppure essere in possesso di titolo di soggiorno; e) non siano titolari nella provincia di residenza di diritti reali su immobili fruibili e adeguati alle esigenze della famiglia.
Ai fini della graduatoria per l'attribuzione del contributo il provvedimento concede una corsia preferenziale alle famiglie in cui sia presente un componente ultrasettantenne; un minorenne; una persona con invalidità di almeno il 74% o un soggetto in carico ai servizi sociali.
Zedde
Effettua il Login per scaricare Il Dm 14 Maggio 2014
Per cortesia effettua il log- in oppure registrati per scaricare il file
Assegno al nucleo familiare, i redditi da dichiarare per il beneficio
Quando si compila la domanda per la richiesta dell'assegno al nucleo familiare è necessario inserire anche i redditi a tassazione separata indicati nel Cud che non si devono indicare nel modello 730. Kamsin I redditi da indicare, oltre a quelli assoggettati all'Irpef derivanti da lavoro dipendente e assimilati, i redditi da pensione, da prestazione, percepiti in Italia e all'estero, comprendono infatti anche gli arretrati soggetti a tassazione separata, unitamente a quelli derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, concorrendo alla formazione del reddito per stabilire l'importo dell'assegno nucleo familiare.
Si dichiarano altresì i redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, solo se superano complessivamente i 1.032,91 euro, tra cui ci sono le pensioni, gli assegni e le indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni accessori per le pensioni privilegiate, nonché gli interessi bancari e postali, i premi del Lotto e dei concorsi pronostici, le rendite da buoni del tesoro.
Non vengono dichiarati, invece, secondo l'Inps i trattamenti di famiglia dovuti per legge, gli arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione, l'indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale, il trattamento di fine rapporto (Tfr), l'anticipazione sul Tfr, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie Inail, le pensioni tabellari corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, le pensioni di inabilità, l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili, le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l'indennità peri ciechi parziali, l'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Zedde
Bonus Irpef, ecco come i datori recuperano il bonus
Sarà piu' facile per i datori di lavoro recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d'imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti. Kamsin La compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell'importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Sono queste le precisazioni contenute nella circolare diffusa dall'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento chiarisce come recuperare il Bonus Irpef, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef.
Nel dettaglio, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali).
L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potra' essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24. Inoltre il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non e' soggetto al limite annuale di 700mila euro. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non e' soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovra' utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se l'importo del credito erogato e' superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta puo' utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo del credito recuperato ai lavoratori e' superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto, utilizzando il codice tributo 1655.
Zedde

