Assegno di Inclusione, Silenzio assenso per le situazioni di svantaggio

Martedì, 13 Febbraio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Trascorsi 60 giorni, in assenza della verifica da parte dell’Asl che ha emesso la certificazione dello stato di svantaggio, la domanda s'intende comunque accolta.

Silenzio assenso per l’accoglimento delle domande di Adi se richiesto per una condizione di svantaggio e per l'inserimento in programma di cura o assistenza (nuova ipotesi che, insieme alla presenza di minorenni, over60enni o disabili, danno diritto all'assegno d'inclusione). Decorsi 60 giorni, in assenza della verifica da parte dell’Asl, l’Inps accoglierà automaticamente la domanda di Adi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 623/2024 in cui spiega che su queste situazioni, infatti, non può ancora fare controlli, perché non è operativa la banca dati del ministero della salute (c.d. nuovo sistema informativo sanitario, in sigla Nsis).

Situazione di svantaggio

I chiarimenti riguardano il neonato assegno di inclusione («Adi») che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza per i nuclei familiari «non occupabili». Si tratta di quei nuclei in cui almeno un componente si trovi in una delle seguenti condizioni: è disabile; è minorenne; ha età di 60 anni almeno; è in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari certificato dalla pubblica amministrazione. L'ultima condizione, nuova rispetto al vecchio Rdc, è disciplinata dal dm n. 154 del 13 dicembre 2023 che elenca diverse situazioni di riferimento, tra cui dipendenze, disturbi mentali, ex detenuti, persone vittime di violenza, etc. La certificazione di svantaggio è rilasciata dall'Asl territoriale, mentre l'inserimento in percorsi di cura e assistenza può riguardare anche i comuni.

La certificazione

L’Inps spiega che al momento della produzione della domanda di Adi per «situazione di svantaggio» occorre dichiarare il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI.

I controlli

Ai fini del riconoscimento dell'Adi l’Inps effettua i controlli sulla base dei dati delle proprie banche dati o di quelle di altre p.a. Per le certificazioni sanitarie, come quelle sulla situazione di svantaggio, è previsto che l'Inps verifichi l'esistenza interrogando il Nuovo Sistema informativo Sanitario («Nsis») del ministero della salute ad oggi ancora non fruibile. Pertanto, nelle more dell’attivazione della banca dati i controlli sono effettuati dall'amministrazione che ha emesso la certificazione (le Asl).

Le verifiche entro 60 giorni

In particolare, l'Inps invita le Asl a confermare/non confermare quanto dichiarato in domanda dai richiedenti a proposito del possesso della certificazione sulla situazione di svantaggio, nel termine di 60 giorni. A tal fine l'Istituto ha realizzato una applicazione online su cui mette a disposizione dell'Asl indicata dal richiedente nella domanda di Adi le informazioni che devono essere controllate e confermate (codice fiscale, certificazioni, etc.). Le richieste possono essere relative alla verifica della condizione di svantaggio o dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza o anche entrambe.

Il silenzio assenso.

L'Inps precisa, infine, che nel caso in cui l'Asl o l'amministrazione che effettua i controlli non si pronunci nei 60 giorni, la richiesta dell'assegno di inclusione passa in esito positivo per «silenzio assenso» e l'Inps può concludere l'istruttoria.

Documenti: Messaggio Inps 623/2024

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