Pensioni, Ecco cosa cambia con la legge di bilancio nel 2022

Giovedì, 30 Dicembre 2021
E' arrivato il disco verde definitivo della Camera al provvedimento. Confermata Quota 102, il rinnovo di un anno di Opzione Donna e dell'Ape sociale con l'ampliamento delle platee delle cd. mansioni gravose. Gli edili (e i ceramisti) guadagnano la prestazione con 32 anni di contributi anziché 36. 

L'approvazione definitiva della Camera dei Deputati al disegno di legge di bilancio 2022 consente finalmente di fare il punto delle novità in materia previdenziale per il 2022. Molte sono state già anticipate sulle pagine di questa rivista nei giorni scorsi, l'esame parlamentare ha però imbarcato ulteriori misure. Vediamo le più importanti. 

Quota 102

E' confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi. Alla prestazione si continuano ad applicare tutti gli istituti già noti per Quota 100. In particolare il divieto di cumulo redditi da lavoro pensione, la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle Casse Professionali), il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il pubblico impiego), i termini di pagamento della buonuscita (che restano dilazionati) nonché la facoltà di ottenere l'anticipo del TFS/TFR. Si conferma, inoltre, che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi (cristallizzazione).

Ape Social

Si rinnova anche nel 2022 l'Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell'anno 2022), l'erogazione di un sussidio mensile d'importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato. Con alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell'indennità di disoccupazione (Naspi).

Vengono, inoltre, ampliate le categorie professionali che possono accedere all'Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi.  Le nuove categorie sono individuate dai codici ISTAT esposti in tabella. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) l'ape sociale si consegue (sempre a 63 anni) ma con un'anzianità contributiva di 32 anni (anziché 36 anni). Per tutte le nuove categorie occorre, come ora, aver svolto l'attività per almeno sette anni negli ultimi dieci (prima del pensionamento) oppure per almeno sei anni negli ultimi sette.

Confermati i termini per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni di accesso: 31 Marzo 2022; 15 luglio 2022 e 30 novembre 2022

Si noti che le medesime novità non sono estese ai cd. «lavorotori precoci». In particolare nei loro confronti non si ampliano le platee delle mansioni gravose, nè si abroga il requisito dei tre mesi di inattività successiva all'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale (per il profilo dei disoccupati).

Le nuove categorie, inoltre, non beneficiano dello sconto di cinque mesi sui requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se sono in possesso di almeno 30 anni di contributi (beneficio introdotto dal 1° gennaio 2019 ad opera della legge n. 205/2017) e non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento.

Opzione donna

Si rinnova di un anno opzione donna. Ne possono beneficiare le lavoratrici che centrano entro il 31 dicembre 2021 58 anni di età (59 le autonome) e 35 anni di contributi.  Confermato il regime di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico (la cd. finestra): 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi le autonome. Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Fondo imprese in crisi

E' istituito un fondo ad hoc (con 200 mln di euro per ogni anno dal 2022 al 2024) al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori con 62 anni d'età dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La disciplina sarà scritta in un futuro decreto interministeriale.

Inpgi all'Inps

Nella legge di bilancio c'è anche il passaggio parziale degli iscritti dall’Inpgi all’Inps dal primo luglio 2022. L’Istituto però non sarà commissariato, tutte le prestazioni maturate al 30 giugno secondo le regole Inpgi, anche quelle di chi non è ancora andato in pensione, sono salvaguardate, l’Inpgi continuerà a esistere per assicurare la previdenza dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo.

Contratto di Espansione

Si rinnova anche nel 2022 e nel 2023 il contratto di espansione. Potranno farne ricorso le aziende con un organico non inferiore a 50 unità (rispetto alle 100 attuali).

Comparto Difesa e Sicurezza

Si prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell'ordine ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria) escluso dagli effetti della sentenza n. 1/2020 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite. Viene anche istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tutto il personale del vigili del fuoco viene riconosciuto il cd. beneficio dei sei scatti (ex art. 4 del dlgs n. 165/1997) sia per la misura della pensione che della buonuscita.

Nello specifico si prevede che all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale in parola venga attribuito un aumento pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028. Il beneficio era una delle principali rivendicazioni della parte sindacale.

Riforma Irpef

Confermata, naturalmente, anche la riforma dell'Irpef con il passaggio a quattro aliquote e nuove detrazioni per redditi. Ci saranno vantaggi anche per i pensionati (si veda qui per dettagli). Sul fronte fiscale la novità si abbina all'addio alle detrazioni per i figli minori a carico previste dallo schema di decreto legislativo sull'assegno unico

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